Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 17597/2020 – Compravendita  – Azione di garanzia ex art. 1495 c.c. – Prescrizione

Richiedi un preventivo

Ordinanza 17597/2020

Compravendita  – Azione di garanzia ex art. 1495 c.c. – Prescrizione

In tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio. La consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art.1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell’art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17597

 

 

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 28.9.2005 GI. CH., premesso che aveva acquistato dalla CI. s.r.l. mq 70 di mattonelle della GR. s.r.l. che presentavano differenze cromatiche, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la Ci. s.r.l., chiedendo declaratoria di risoluzione del contratto in relazione alla quantità delle mattonelle difettate, con restituzione del prezzo pagato per le stesse e risarcimento del danno per € 21.747,22.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale affermava la mancanza di responsabilità atteso di essere solo rivenditore delle mattonelle e chiamava in causa la Gr. s.r.l. affinché la tenesse indenne e, per l’effetto, venisse condannata al pagamento in favore del Ch..

Si costituiva la Gr. s.r.l. deducendo la possibilità che le mattonelle presentassero differenze di tonalità, circostanza naturale stante il tipo di prodotto, eccependo anche la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell’azione per decorso del termine annuale.

Istruita la causa, il Tribunale – con sentenza n. 1450/2012 del 9.7.2012 – evidenziava potersi riconoscere l’esistenza di un difetto di produzione solo per striature presenti su alcune mattonelle e, respinta la richiesta di risoluzione del contratto, condannava la Gr. s.r.l. ad indennizzare l’attore per € 3.000,00, oltre IVA, nonché al pagamento delle spese in favore di entrambe le altre parti.

Contro la sentenza proponeva appello la Gr. s.r.l. chiedendo accertarsi l’inesistenza di qualsiasi debito nei confronti delle altre due parti.

Il Ch. formulava appello incidentale.

La Ci. s.r.l. chiedeva il rigetto di entrambi i gravami.

Con sentenza n. 279/2015, depositata in data 9.6.2015, la Corte accoglieva l’appello principale della Gr. s.r.l. ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione della per, e per l’effetto, revocava la condanna della stessa a corrispondere l’indennizzo in favore di Gi. Ch.; accoglieva l’appello incidentale di Gi. Ch. e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita con la Ci. s.r.l. in riferimento alle sole mattonelle viziate; condannava Ci. s.r.l. al pagamento in favore di Gi. Ch. della somma di € 5.092,50, oltre interessi legali sulla sorte di € 1.260,00 dal 25.10.2004; condannava Ci. s.r.l. al pagamento in favore di Gi. Ch. delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico del Ch. e della Ci. s.r.l. nella misura del 50% per ciascuna parte; dichiarava compensate le spese di lite della Gr. s.r.l. nei confronti delle altre parti in riferimento a entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Ci. s.r.l. sulla base di due motivi; resiste la Gr. s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente Ci. s.r.l. lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. relativamente al dies a quo per la prescrizione della garanzia».

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 ss. e 1458 c.c. relativamente alla risoluzione parziale di un contratto e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione del danno, fatto questo controverso e decisivo del giudizio».

  1. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione (formulata dalla Gr. s.r.l.), in quanto la consegna del materiale alla società Ci. era avvenuta “evidentemente” prima del 2.10.2004 (data in cui, come da fattura, il materiale era stato fornito dalla Ci. al Ch.), sicché la proposizione della domanda nei confronti della Gr. (avvenuta con citazione del 2.12.2005) risultava tardiva in quanto proposta oltre il termine di prescrizione annuale dalla consegna di cui all’art. 1495, terzo comma, c.c. (sentenza impugnata, pagg. 5-6).

2.2. – Costituisce principio consolidato che, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011); e che la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art.1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell’art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (Cass. n. 4826 del 2019).

Ma nel contempo, questa Corte ha affermato, altresì, che l’art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass. sez. un. n. 16766 del 2019) e che la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione (Cass. n. 22903 del 2015). Sicché le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495, comma 3 c.c., con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art.2945, comma 1 c.c. (Cass. sez. un. n. 18672 del 2019).

Orbene, va rilevato che la Corte di merito ha apoditticamente ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione, facendo esclusivo riferimento al dettato dell’art. 1495, comma 3, (secondo cui “l’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna”), senza dare specifico conto né dell’esatto momento di decorrenza della prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi, desumibili non solo sulla base di una esplicito richiamo dei momenti processuali, ma anche dal quadro probatorio versato in atti (e richiamato in ricorso); né della esatta incidenza dell’accoglimento dell’eccezione (formulata dalla Gr. s.r.l., nei confronti della quale la Corte distrettuale ha affermato la inesistenza di domande da parte dell’attore: sentenza impugnata, pag. 5) sulle singole diverse posizioni delle altre parti in giudizio.

  1. – Va dunque accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.