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Cassazione Civile 17875/2003 – Servitù di passaggio carraio – Chiusura del fondo servente dotandolo di cancello automatico

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Sentenza 17875/2003

Servitù di passaggio carraio – Chiusura del fondo servente dotandolo di cancello automatico

In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all’installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell’art. 1064 secondo comma cod. civ., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi – da lui autorizzati nei limiti della normalità – senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-11-2003, n. 17875   (CED Cassazione 2003)

Art. 841 cc (Chiusura del fondo) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.1.1994 A.M. Cu. adiva il Pretore di Roma deducendo: che possedeva un terreno e relativi fabbricati con annessa servitù di passaggio dal n. 5 di via (OMISSIS), passaggio da esercitarsi sul fondo della propria sorella Id. Cu.; che nell’aprile ’93 il cognato An. Gr. aveva dotato il cancello d’ingresso di un sistema di apertura e chiusura automatica a mezzo di telecomando, fornendole solo la chiave per l’apertura manuale di emergenza, rendendo così più difficoltosa l’apertura del cancello; che la sorella ed il cognato si erano opposti all’installazione di un citofono che collegasse l’ingresso all’abitazione distante m. 50; che l’istante aveva difficoltà a transitare in automobile sul viale di accesso a causa della presenza di autovetture della controparte ivi parcheggiate; che nell’agosto ’93 Id. Cu. aveva contestato il diritto dell’istante di installare recinzioni all’interno della sua proprietà. Chiedeva, pertanto, la tutela possessoria con la consegna del telecomando, la liberazione dell’intero viale d’ingresso da qualsiasi ostacolo che fosse d’impedimento al passaggio delle autovetture, l’esecuzione delle opere dirette alla installazione dell’impianto citofonico e la cessazione delle molestie dirette ad impedire l’esercizio del diritto di apporre recinzioni all’interno della sua proprietà.

Costituitisi, i convenuti Id. Cu. e An. Gr. chiedevano il rigetto della domanda.

Il Pretore, con sentenza 20.11.96 ordinava ai convenuti di consentire l’installazione del citofono, respingeva le altre domande e compensava le spese di lite. Su impugnazione principale dei convenuti ed incidentale di Ma. Cu. il Tribunale di Roma, con sentenza 20.11.99, accoglieva l’appello principale respingendo la domanda volta ad ottenere il consenso per l’installazione del citofono; rigettava l’appello incidentale e quindi le domande volte ad ottenere la liberazione del viale d’ingresso da impedimenti al passaggio delle autovetture e volte ad impedire molestie e turbative all’esercizio del diritto di apporre recinzioni all’interno della proprietà dell’appellata, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Afferma il Tribunale, per quanto ancora interessa, che l’installazione del citofono tende a provocare un ampliamento della servitù di passaggio, ampliamento non censurabile, a condizione che non comporti un aggravamento dello stato del fondo servente; precisando che, potendo il cancello, posto all’ingresso del viale, essere in origine aperto soltanto da chi aveva la chiave, l’installazione del citofono avrebbe, invece, consentito l’ingresso anche a terzi provocando un aumento del transito sul viale di accesso, che avrebbe comportato l’aggravamento del contenuto della servitù.

Quanto alla liberazione del viale d’ingresso da qualsiasi ostacolo, l’istruttoria, per il Tribunale, ha provato che i veicoli in sosta sul viale consentono il passaggio sullo stesso con autovetture. In ordine alla domanda relativa alla dedotta turbativa avente ad oggetto l’affermazione del diritto di installare recinzioni sui confini fra i fondi di proprietà delle parti, afferma il Tribunale che la suddetta facoltà è esclusa da una specifica previsione dell’atto di donazione intercorso fra i germani Cu. ed i loro genitori, aggiungendo che la domanda ove interpretata come diretta ad ottenere il riconoscimento in favore dell’appellata in qualità di proprietaria, del diritto di apporre recinzioni nel proprio fondo, sarebbe inammissibile limitandosi la pronuncia conseguente a reiterare il contenuto di una norma.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione con quattro motivi A.M. Cu.. Resistono con controricorso Id. Cu. e Gr. An.. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione:

1) la contraddittorietà della motivazione ex art. 360 n. 5 c. p.c. – per avere il Tribunale nell’affermare sia che l’installazione del citofono tende a provocare un ampliamento della servitù di passaggio, censurabile solo quando produce un aggravamento della condizione del fondo servente; sia che l’installazione suddetta, consentendo l’accesso a terzi, comporta un aumento del transito e quindi l’aggravamento della servitù, contraddittoriamente considerato l’accesso dei terzi quale fatto di per sé costitutivo di ampliamento della servitù, determinante da un lato sempre un aumenta del transito e quindi un aggravamento della servitù; e dall’altro lato un aumento del transito senza aggravamento della servitù;

2) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1064, 1067 c. c. – per essere il Tribunale erroneamente pervenuto, affermando che l’installazione del citofono consentirebbe l’accesso anche a terzi, alla conclusione che il titolare della servitù di passaggio non avrebbe la facoltà di far accedere terzi al fondo dominante, con ciò svuotando il diritto di proprietà e limitando il possesso del titolare del fondo dominante, nonostante: A) il passaggio dei terzi non comporti di per sé un aggravio della servitù, aggravio la cui sussistenza il giudice deve accertare caso per caso, accertamento che, nella specie, non c’è stato non avendo i resistenti mai chiesto, nei giudizi di merito, di provare il dedotto aggravio; B) il diritto di servitù si estenda a tutte quelle attività accessorie e strumentali necessarie per l’esercizio del diritto, tra le quali rientra l’utilizzo dell’impianto citofonico che, secondo l’odierno sviluppo tecnologico costituisce l’unico strumento idoneo a consentire il comodo accesso da parte di tutti coloro ai quali la ricorrente intenda concedere l’ingresso alla sua proprietà;

3) la contraddittoria motivazione – per avere il Tribunale, nel respingere l’appello incidentale, erroneamente ritenuto possibile il passaggio dei veicoli anche in presenza di autovetture parcheggiate nel viale di accesso, affermando che l’istruttoria aveva ciò dimostrato quando, viceversa il C.T.U. aveva accertato esattamente il contrario;

4) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – per avere il Tribunale erroneamente ritenuta inammissibile la domanda diretta ad impedire molestie e turbative all’esercizio del diritto di apporre recinzioni all’interno della proprietà della ricorrente nonostante si sia in presenza di una molestia di diritto ed il provvedimento possessorio che la inibisca non possa che avere natura dichiarativa.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per la dedotta mancata esposizione dei fatti di causa, in quanto, sia pur sinteticamente, anche attraverso l’esposizione dei motivi di ricorso, è possibile avere cognizione delle vicende processuali.

Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi sono fondati.

Erra il Tribunale quando afferma che l’installazione del citofono tende a provocare l’ampliamento della servitù di passaggio carraio, di cui gode la ricorrente. L’installazione in sé, dell’impianto, infatti, non comporta, neppure in via tendenziale, un aumento delle facoltà che costituiscono il contenuto della suddetta servitù (in ciò consiste, invero l’ampliamento); ma serve, soltanto a renderne più comodo l’esercizio; comodità che il proprietario del fondo servente, il quale, come nella specie, ha chiuso il suo fondo, è tenuto a garantire al proprietario del fondo dominante come stabilisce l’art. 1064 2° c. c. c., secondo il quale al dovere del primo di lasciare libero e comodo l’ingresso nel fondo servente corrisponde il diritto del secondo ad avere libertà e comodità di accesso per se e per quelli ai quali intende, secondo criteri di normalità, consentire l’ingresso nel proprio fondo. Considerato, poi, che l’apertura del cancello a mezzo citofono intanto si attua, in quanto l’impianto sia azionato dall’interno ad opera dell’uomo, è sempre alla volontà che deve collegarsi l’ingresso di terzi nel fondo servente; cosicché l’eventuale aggravamento della servitù non è collegabile all’impianto citofonico, ma alla volontà dell’uomo. Infatti, anche ove il cancello fosse aperto con la chiave ciò potrebbe ugualmente comportare un aggravamento della servitù attraverso l’ingresso di terzi volontariamente non controllato.

Né può sostenersi, come sembra voler dire la sentenza, che il rendere più agevole l’accesso ai terzi con l’uso del citofono, comporti, di per sé, aggravamento della servitù dal momento che trattasi pur sempre di ingresso controllato.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto con esso si censura l’errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel percepire le conclusioni dell’accertamento operato dal C.T.U., che avrebbe negato – e non affermato – la possibilità per i veicoli di transitare sul viale di accesso in presenza di macchine ivi parcheggiate. Trattasi di errore revocatorio non denunciabile con il ricorso per cassazione.

Il quarto motivo di ricorso va disatteso in quanto, trattandosi di decidere su una azione di manutenzione svolta per ottenere da parte della resistente la cessazione delle molestie di diritto da lei poste in essere con il diffidare la sorella dal recintare la sua proprietà, il Tribunale ha respinto tale domanda ritenendo implicitamente che mancasse l’animus turbandi nel comportamento della resistente non godendo la ricorrente Cu., come accertato dal Tribunale, del diritto di apporre recinzioni nei confini interni del terreno prima unitario e poi suddiviso fra i figli, come da divieto contenuto nell’atto di donazione posto in essere dai loro genitori. Essendo questa la ratio decidendi seguita dal Tribunale sul punto, ratio giuridicamente corretta, qualunque sia il significato che si voglia attribuire alla ulteriore motivazione relativa alla supposta inammissibilità della domanda, essa è del tutto superflua, per cui il motivo di impugnazione sul punto è da ritenere inammissibile per carenza d’interesse della ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti esposti e la sentenza cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003.