
GIURISPRUDENZA ART. 1227 CC
Ordinanza 17947/2020
Intermediazione finanziaria – Promotori finanziari – Violazione delle ordinarie regole
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva respinto il ricorso dell’investitore contro l’istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l’omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l’assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti).
Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27-08-2020, n. 17947 (CED Cassazione 2020)
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. (OMISSIS), depositata in data 9/4/2015, – in controversia promossa da An. Iu., nei confronti della Banca (OMISSIS) spa e di Er. Ca., per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, conseguenti alla consegna, per lo più in contanti (a seguito di prelievi allo sportello bancario), di € 60.000,00, dal medesimo effettuata, al Co., responsabile della banca in cui egli aveva il conto corrente, al fine di impiego nell’acquisto di titoli della stessa Banca, in due occasioni, nel dicembre 2005 e nell’aprile 2006, versamento in denaro controgarantito da assegni rilasciati a favore dello Iu. dal Co., ma mai restituito né da quest’ultimo, né dalla Banca (la Banca A.G., preso la cui filiale di Bari lo Iu. aveva un conto corrente di corrispondenza, dal 1996), la quale aveva reso noto allo Iu. l’estraneità del Co. dalla stessa, essendo questi un promotore finanziario della (OMISSIS), con rapporto peraltro successivamente cessato, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto le domande attoree.
In particolare, i giudici d’appello, in accoglimento del gravame della Banca, hanno respinto le domande, nei confronti di quest’ultima, dello Iu., rilevando che il fatto illecito posto in essere dal Ca. non era legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo come promotore finanziario, in quanto il Ca. non si era mai qualificato come promotore finanziario della (OMISSIS), né aveva mai speso il nome della (OMISSIS), essendosi tutta la vicenda svolta nei locali della Banca A.G., in cui il Ca. operava e di cui lo Iu. era correntista ed avendo il Co. trattato in proprio, del tutto al di fuori delle proprie mansioni di promotore finanziario, e non in nome della Sim o della Banca A.G.; inoltre lo Iu., persona laureata che in precedenza aveva operato investimenti finanziari e che frequentava da anni il Ca., non poteva non essersi avveduto dell’anomalia dell’operazione (caratterizzata da consegna in denaro contante, assenza di compilazione e sottoscrizione di contratto o moduli, assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti, ricezione a garanzia di due assegni personali emessi dal Co.).
Avverso la suddetta pronuncia, An. Iu. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Banca (OMISSIS) spa (incorporante la (OMISSIS), che resiste con controricorso) e di Er. Ca. (che non svolge difese). Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo (una diffida inoltrata dal legale dello Iu., con raccomandata a.r. del luglio 2006, alla Banca A.G. ed al Ca., nella quale si dava atto del fatto che lo Iu. era a conoscenza dell’attività di intermediazione finanziaria svolta dal Ca. all’interno della Banca A.G., prima quindi che quest’ultima, con nota del 14/7/2006, riscontrasse la diffida legale comunicando che il Ca. non era un funzionario della banca ma un promotore finanziario della (OMISSIS), facente parte dello stesso gruppo bancario; con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5 comma 4 I. n. 1/1991, 23 d.lgs. 415/1996, 31 del d.lgs. 58/1998 e 2049 e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale negato la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del Ca. e l’esercizio delle incombenze a lui facenti capo come promotore finanziario, sulla base di affermazioni apodittiche e contraddittorie tra loro (l’essere lo Iu. un laureato, con molti anni di frequentazione con il Ca., ma non a conoscenza circa il fatto che quest’ultimo fosse un promotore finanziario) ovvero in contrasto con le risultanze documentali (in particolare, la risposta del 21/7/2006 della (OMISSIS), cui la missiva del legale dello Iu. era stata trasmessa per conoscenza dalla destinataria della diffida, la Banca A.G., come eccepito dalla controricorrente, risposta dalla quale emergeva che la suddetta banca era a conoscenza degli investimenti effettuati dal cliente Iu.); infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5 comma 4 I. n. 1/1991, 23 d.lgs. 415/1996, 31 del d.lgs. 58/1998 e 2049 e 1227 c.c., avendo la Corte territoriale escluso la responsabilità solidale dell’intermediario, senza avvalersi di fatti notori o non contestati, anzi nella totale assenza .di risultanze probatorie.
- La prima censura è infondata.
Invero, non ricorre anzitutto un vizio di motivazione apparente o del tutto illogica e contraddittoria, avendo la corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento sull’inesistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito posto in essere dal Ca., appropriatosi dell’importo di denaro affidatogli dallo Iu., e l’attività dal medesimo svolta all’epoca quale promotore finanziario della SIM.
Le Sezioni Unite, in un recente arresto (Cass. 22232/2016), hanno precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture».
Né il fatto di cui si lamenta l’omesso esame (cfr. Cass.19150/2016: «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento», cosicché la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa; conf. 16812/2018) risulta decisivo, trattandosi di una lettera predisposta dal legale dello Iu., nella quale, in ogni caso, non si afferma che quest’ultimo fosse a conoscenza del fatto che il Ca. non era un funzionario o responsabile della Banca A.G. ma operava quale promotore finanziario della (OMISSIS).
- Anche le successive censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, censurando, con violazioni di norme di diritto, la valutazione espressa dalla Corte d’appello in ordine alla esclusione della responsabilità solidale della banca Sella (ora Banca Patrimoni Sella spa) con il Ca., sono infondate.
La Corte d’appello ha ritenuto che la complessiva condotta tenuta dal risparmiatore Iu. e dal Ca. (non soltanto la mera circostanza che il cliente avesse consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, cfr. Cass. 1741/2011, ma anche l’assenza di compilazione e sottoscrizione di contratto o moduli, l’assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti, la rendicontazione manoscritta dallo stesso Ca., la ricezione da parte dello Iu., a garanzia, di due assegni personali emessi dal Ca.) presentasse delle evidenti anomalie, indice, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, che, vagliate insieme al dato, pacifico, circa la mancata spendita da parte del Ca. del nome della (OMISSIS) quale preponente, fossero idonee ad interrompere il nesso causale – di occasionalità necessaria tra condotta illecita del promotore e funzioni dal medesimo svolte per conto della proponente – ed ad escludere la responsabilità dell’Istituto di credito.
Orbene, questa Corte ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore e quindi non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli (Cass. 10580/2002; Cass. 1741/2011).
Questa responsabilità solidale «non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche» (Cass.30161/2018; Cass. 25374/2018; Cass 1741/2011). Invero, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento (Cass.16813/2015; Cass. 22956/2015; Cass.4037/2016; Cass. 18928/2017).
La Corte di merito, in conformità ai predetti principi di diritto, ha diffusamente argomentato, spiegando le ragioni per le quali, accertata la conclusione di un separato mandato tra l’investitore ed il promotore finanziario, volto all’esecuzione di investimenti in ampia autonomia da parte del medesimo, abbia ritenuto insussistente il nesso di cd. occasionalità necessaria, requisito richiesto per l’affermazione della responsabilità dell’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 5, 4° comma, 1. n. 1/1991 e dell’art. 31d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Né è qui sindacabile l’accertamento in fatto di tali circostanze, come tale riservato al giudice del merito.
- Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, nel rapporto ricorrente/controricorrente, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non v’è luogo a procedere sulle spese nel rapporto ricorrente/intimato, in difetto di attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, il 23 luglio 2020.