Ordinanza 1799/2022
Procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio
Il procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio, appartenendo all’ambito della volontaria giurisdizione ed essendo di natura non contenziosa, sfocia in un provvedimento che non deve regolare le spese, con la conseguenza che il decreto della corte di appello, pronunciato in sede di reclamo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in relazione alla parte in cui, regolando le spese, incide in maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 20-1-2022, n. 1799 (CED Cassazione 2022)
Art. 1129 cc (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
” (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto del 20 novembre 2020 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il loro reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di rigetto della loro istanza di nomina in via giudiziaria, ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 1, di un amministratore del condominio di via (OMISSIS), condannando altresì i reclamanti al pagamento delle spese di giudizio in favore del condominio stesso;
il condominio ha notificato controricorso.
il primo motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., in relazione all’art. 1129 c.c., comma 1, ed all’art. 64 relative disp. att., vizio di omessa pronuncia e violazione degli articoli 24 e 111 Cost., censura la statuizione della Corte distrettuale di inammissibilità del reclamo, in quanto fondata sulla premessa giuridica errata della non reclamabilità del provvedimento impugnato;
il motivo è inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non è impugnabile a mezzo del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento, pronunciato in sede di volontaria giurisdizione, con il quale la Corte d’appello decide sul reclamo proposto contro il decreto del tribunale di nomina di un amministratore giudiziario di condominio ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 1, trattandosi di atto inidoneo alla formazione del giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo perchè modificabile e revocabile in ogni tempo anche con efficacia “ex tunc” (Cass. n. 2517 del 2001; nello stesso senso, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del ricorso per cassazione avverso il decreto che pronuncia, ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 12, la revoca dell’amministratore di condominio: Cass. n. 15995 del 2020; Cass. n. 9348 del 29017; Cass., n. 2986 del 2012);
non può rilevare in senso contrario, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la particolare ragione formulata dalla Corte di appello in sede di reclamo ai fini della declaratoria di inammissibilità dello stesso, atteso che il carattere non definitivo del decreto si estende necessariamente alla definizione di ogni questione inerente al procedimento nel quale esso viene reso e non subisce deroghe o eccezioni a seconda della motivazione volta per volta accolta;
il secondo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 1129 c.c. e dell’art. 737 e ss. e dell’art. 93 c.p.c., assumono che la condanna nei loro confronti alle spese della procedura è illegittima, in quanto emessa all’esito di una procedura priva del carattere di contenziosità, nei cui riguardi quindi non può trovare applicazione il principio di soccombenza;
il motivo, oltre che ammissibile, in quanto investe la statuizione delle spese e quindi posizioni soggettive di debito e di credito, è fondato, atteso che il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio, con l’effetto che con riguardo ad esso non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e ss. c.p.c., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (Cass. n. 25336 del 2018; Cass. n. 5194 del 2002);
le decisioni di questa Corte citate dal condominio controricorrente per confutare tale conclusione non appaiono pertinenti, essendo state pronunciate con riguardo alla fattispecie, affatto diversa, in cui il condomino aveva chiesto la revoca dell’amministratore in carica”.
CONSIDERATO CHE:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
il primo motivo di ricorso va pertanto respinto, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato con riguardo al capo che ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese;
attesa la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo;
cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con riguardo al capo che ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.