Ordinanza 18004/2021
Compensi avvocato – Impugnazione dell’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali – Termine breve di impugnazione
In tema di impugnazione dell’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell’ordinanza medesima e, in mancanza, in quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 23-6-2021, n. 18004 (CED Cassazione 2021)
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza depositata il 25.2.2014, dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da Po. La., Ga. Br. e Ga. Gi. e Ga. Al., nella qualità di eredi di Du. Ga. An., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice della Sezione Distaccata di Schio, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.897,90 in favore di Pa. An. e Po. Ma., quali eredi dell’Avv. Fr. Pa. per le prestazioni professionali svolte dal de cuius.
Il Tribunale accertò che l’opposizione era stata tardivamente notificata oltre il termine di quaranta giorni.
Hanno proposto ricorso per cassazione La. Po., Br. Ga. ed Al. Ga. sulla base di quattro motivi.
Pa. An. e Po. Ma. Luisa hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dai controricorrenti, i quali hanno dedotto la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza; assumevano che l’ordinanza del Tribunale era stata depositata e comunicata in data 25.2.2006 mentre il ricorso era stato notificato il 20.7.2016, oltre il termine di sessanta giorni.
L’eccezione è infondata.
L’ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati incide con carattere di definitività sui diritti soggettivi, tanto più alla luce delle modifiche 41 previste dal D. Lgs 150/2011, che ha reso applicabile il rito speciale anche in caso di contestazioni sull’an debeatur.
Non essendo detta ordinanza impugnabile attraverso l’appello, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione dell’ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria (conf. Cass. n. 3935/2001; Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.5990 in tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u.).
In assenza di notificazione dell’ordinanza impugnata, deve quindi reputarsi applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., (cfr. Cass. n. 13037/1992), che risulta essere stato rispettato nel caso in esame (ordinanza pubblicata in data 25.2.2006 e ricorso notificato in data 10-11-2017).
Detto principio era stato del resto già affermato in relazione al procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato, nella vigenza dell’art.29 della L.13 giugno 1942, n.794, secondo cui “il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza di liquidazione degli onorari professionali emessa ai sensi dell’art. 29 I. 13 giugno 1942 n. 794, può proporsi, in caso di mancata notificazione, nel termine di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. senza che rilevi la sottoscrizione “per presa visione” apposta dal difensore a margine dell’ordinanza (Cassazione civile sez. II, 23/03/2006, n.6564; Cassazione civile sez. II, 21/02/1996, n.1331).
Passando all’esame del ricorso, va trattato preliminarmente il secondo motivo, con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art.14 , comma e del D.Lgs 150/2011, in relazione all’art.360 comma ln.4 c.p.c. in quanto emessa dal giudice monocratico e non dal collegio.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 23.2.2018 n.4485, hanno stabilito che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della I. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E’, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.
Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art.14 del D. Lgs 150/2011, come chiaramente si evince dalla stessa intestazione dell’atto.
Conseguentemente il provvedimento decisorio doveva essere emesso dal Tribunale in composizione collegiale e non monocratica, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs 150/2011, sicchè l’ordinanza impugnata è nulla per difetto di composizione dell’organo giudicante (Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n.23259).
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Vicenza in persona di altro magistrato.
Sono assorbiti i restanti motivi.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Vicenza in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 26 gennaio 2021.