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Cassazione Civile 1806/2016 – Prova documentale – Documenti non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione della causa

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Sentenza 1806/2016

Prova documentale – Documenti non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione della causa – Obbligo del giudice di disporne la ricerca

In tema di prova documentale, il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell’efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’addebitabilità alla parte del mancato reperimento nel suo fascicolo di un documento rilevante per l’appello incidentale, che risultava ritualmente prodotto con la memoria ex art. 183 c.p.c., senza che mai fosse stato autorizzato il ritiro del proprio fascicolo).

Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1806  (CED Cassazione 2016)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. La (OMISSIS) srl propone ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano (del 13 gennaio 2014 notificata il 20 febbraio 2014), nella parte in cui ha accolto l’impugnazione incidentale della (OMISSIS) spa (poi (OMISSIS) spa).

L’appello incidentale accolto concerneva la prescrizione della azione di garanzia proposta da (OMISSIS) nei confronti della Assicurazione e, in conseguenza dell’accoglimento, la Corte di merito aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto dell’eccezione di prescrizione e di condanna della assicurazione a manlevare la (OMISSIS). Si difende con controricorso la (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. La Corte di merito, nel riferire del processo in primo grado, dapprima ha dato atto che il giudice aveva respinto l’eccezione di prescrizione – sollevata dalla Assicurazione sul presupposto del mancato ricevimento dell’atto interruttivo della stessa – per aver ritenuto superabili le contestazioni sollevate dalla compagnia in ordine alla prova della ricezione. Quindi, ha rilevato che con l’appello incidentale l’Assicurazione aveva sostenuto di non aver mai ricevuto la missiva interruttiva.

Infine, ha giudicato fondato l’appello incidentale in riferimento alla eccezione di prescrizione perchè tra i documenti prodotti in primo grado dalla società assicurata “non si rinviene” (nel fascicolo di parte) il doc. n. 12, pure indicato nel relativo elenco dei documenti prodotti, quale raccomandata dell’8 marzo 2007, denuncia di sinistro a (OMISSIS).

1.1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio processuale di acquisizione della prova, in riferimento all’art. 115 codice procedura civile, comma 1 (applicabile ratione temporis nella formulazione antecedente la riforma del 2009, avendo la causa avuto inizio con l’atto introduttivo del 2008).

Nella parte esplicativa, si sostiene: – che l’asserita mancanza del documento contrasterebbe con il principio di acquisizione delle prove, per essere stato il documento già vagliato da altro giudice, per non esserci state contestazioni in ordine alla sua produzione unitamente alla memoria ex art. 183 codice procedura civile; con la conseguenza che la Cda, pur non avendolo rinvenuto, avrebbe dovuto dare atto aprioristicamente della sua esistenza perchè mai negata nè contestata dalla controparte; – che la Corte di merito avrebbe omesso di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, dopo aver rilevato la mancanza nel fascicolo di parte di quell’atto, risultante ritualmente prodotto, sussistendo elementi per ritenere, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancanza involontaria, o dipendente da smarrimento o sottrazione; tanto più che la difesa dalla società con la memoria conclusionale si era dichiarata disponibile a richiesta a produrre l’originale della ricevuta di ritorno della raccomandata e che il fascicolo di parte non risulta mai ritirato.

1.2. La censura è fondata e va accolta.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di mancato rinvenimento al momento della decisione della causa di documenti che la parte invoca, l’obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e di disporre, eventualmente, l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, è sottoposto a due condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi di documenti che siano stati ritualmente prodotti in giudizio. In secondo luogo, è necessario che l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba, o possa, essere attribuito alla condotta volontaria della parte (Cass. n. 21938 del 2006; n. 10598 del 2001). Inoltre, la riconduzione dell’asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti può essere fondata su presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti, anche in relazione all’efficacia probatoria degli atti stessi (Cass. n. 13058 del 1995).

1.3. Nella specie la Corte di merito ha disatteso tali principi. Infatti, è pacifico che il documento di interesse, rilevante per la decisione dell’appello incidentale, fu ritualmente prodotto (quale documento n. 12 dell’elenco allegato alla memoria) unitamente alla memoria ex art. 183 codice procedura civile Considerato che non risulta che la parte sia stata autorizzata al ritiro del fascicolo prima della decisione, nessun elemento legittimava anche solo l’ipotesi che il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte al momento della decisione fosse riconducibile alla condotta volontaria della parte che lo aveva ritualmente prodotto. Non vi erano, quindi, elementi idonei a ritenere che il mancato reperimento del documento nel fascicolo di parte al momento della decisione fosse ricollegabile al comportamento della parte.

  1. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza va cassata nella parte in cui ha deciso l’appello incidentate della assicurazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, del 10 dicembre 2015.