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Cassazione Civile 18108/2020 – Ricorso per cassazione – Accoglimento del ricorso per cassazione

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Ordinanza 18108/2020

Ricorso per cassazione – Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali – Liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio – Soccombenza –  

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio – ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio – deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall’esito della controversia.

Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18108   (CED Cassazione 2020)

 

 

Fatti di causa

Au. Sc. (cui sono subentrate le eredi Mi. e Ma. Gr. Sc., nel corso del processo) ha agito in giudizio nei confronti di F.V. S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (oggi CUV S.p.A.) per ottenere il pagamento di un proprio credito (incontestato e soddisfatto in corso di causa), oltre accessori e risarcimento danni.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’obbligazione principale, ha rigettato le altre domande ed ha condannato l’attore al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la società convenuta anche al pagamento degli interessi sulla somma pagata tardivamente ed ha liquidato le spese del doppio grado del giudizio di merito (in € 9.430,00 per il primo grado ed in € 4.532,00 per il secondo grado), compensandole per un terzo e ponendo i due terzi residui a carico della stessa società convenuta.

La CUV S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, esclusivamente in relazione all’importo delle spese di lite liquidato dalla corte di appello.

Questa Corte, con ordinanza n. 12775 in data 22 maggio 2017, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la decisione impugnata, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha proceduto ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, condannando le Sc. a restituire alla CUV S.p.A. la differenza sull’importo originariamente stabilito, frattanto percepito, nella misura di € 4.300,34 per il giudizio di primo grado e di € 2.594,66 per il giudizio di secondo grado. Ha liquidato altresì le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, ponendole per due terzi a carico della società convenuta e compensandole per il residuo terzo.

Ricorre la CUV S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso Mi. e Ma. Gr. Sc..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

  1. La società ricorrente ha depositato (con regolare notifica alle controparti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), prima della data fissata per l’adunanza camerale, unitamente alla memoria di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., copia della propria visura camerale, dalla quale emerge che il soggetto a mezzo del quale essa è costituita in giudizio, Ma. Gi., è suo rappresentante in virtù delle procure notarili specificamente richiamate, ed è dotato dei poteri di rappresentanza, processuale e sostanziale necessari per l’instaurazione del presente giudizio.

I suddetti poteri risultano conferiti al Gi. direttamente dal legale rappresentante dell’ente, per mezzo di atti notarili oggetto di regolare pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese.

Il documento prodotto, in mancanza di ulteriori contestazioni, può quindi ritenersi adeguata prova della legittimazione del Gi., anche in mancanza della produzione dei relativi atti notarili (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13669 del 13/06/2006, Rv. 591006 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007, Rv. 599251 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20563 del 30/09/2014, Rv. 632726 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 10009 del 24/04/2018, Rv. 648068 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 6799 del 11/03/2020, Rv. 657399 – 01).

Il ricorso deve pertanto ritenersi ammissibile e va esaminato nel merito.

  1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 del codice di procedura civile in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

La società ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio è stata effettuata in violazione dell’art. 91 c.p.c., essendo state dette spese poste a suo carico, nella misura di due terzi, sebbene essa in tali giudizi sia risultata integralmente vittoriosa.

La censura è manifestamente fondata.

La corte di appello – dopo avere proceduto alla nuova liquidazione dell’importo delle spese del doppio grado del giudizio di merito, con la corretta applicazione delle vigenti tariffe forensi – ha altresì liquidato le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, «in ragione dell’esito complessivo della lite», compensandole per un terzo e ponendo i residui due terzi a carico della società convenuta, in applicazione cioè del medesimo criterio di ripartizione che era stato utilizzato per il giudizio di merito (nel quale vi era stata reciproca soccombenza parziale, in quanto le domande proposte dallo Sc. erano state ritenute solo in parte fondate).

Nel fare ciò non ha però tenuto conto del fatto che, mentre la decisione di merito era ormai passata in giudicato dopo la sentenza di secondo grado, non essendo stata oggetto di ricorso per cassazione, nel giudizio di legittimità e nel successivo giudizio di rinvio l’unico capo della sentenza in discussione era ormai solo quello relativo alla liquidazione delle spese di lite e, in relazione ad esso, la società convenuta era risultata integralmente vittoriosa.

In siffatta situazione, in applicazione del criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico delle attrici, totalmente soccombenti. Al più dette spese avrebbero potuto essere in tutto o in parte compensate, ove fosse stata ravvisabile la sussistenza di motivi sufficienti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ma in nessun caso esse avrebbero potuto, neanche in parte, essere poste a carico della società convenuta, in quanto parte integralmente vittoriosa, a nulla rilevando l’esito (ormai non più in discussione) del merito del giudizio.

In base all’indirizzo di questa Corte (cui ad avviso del collegio va data senz’altro continuità), infatti, «in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l’esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall’esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 602 del 14/01/2019, Rv. 652393 – 01).

Dunque, qualora venga impugnata in sede di legittimità una sentenza di secondo grado, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, con conseguente nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito secondo i criteri indicati dal giudice di legittimità, in sede di rinvio, per quanto riguarda il giudizio di legittimità e quello di rinvio, deve ritenersi vittoriosa la parte le cui ragioni sono state accolte in relazione al capo della sentenza relativo alle spese di lite, indipendentemente dall’esito del merito del giudizio. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di rinvio, di conseguenza, deve avvenire, sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c., in modo distinto e autonomo rispetto all’esito del giudizio di merito e prescindendo da chi sia risultato in quest’ultimo vittorioso.

La decisione impugnata, che ha deciso in modo difforme rispetto ai principi di diritto sin qui esposti, va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con la condanna delle controricorrenti Mi. e Ma. Gr. Sc. al pagamento, in favore della CUV S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimità e di quello di rinvio, sulla base del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., come fin qui esposto.

  1. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, Mi. e Ma. Gr. Sc. sono condannate al pagamento, in favore della CUV S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimità e di quello di rinvio.

Dette spese sono liquidate come in dispositivo (in misura equivalente, peraltro, all’importo già determinato dalla corte di appello in sede di rinvio).

Per le spese del presente giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

per questi motivi

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Mi. e Ma. Gr. Sc., in solido, al pagamento, in favore della CUV S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimità e di quello di rinvio, liquidate rispettivamente in € 5.532,00 ed in € 2.935,00;

– condanna le controricorrenti, in solido, a pagare le spese del presente giudizio di legittimità in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 2 luglio 2020.

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