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Cassazione Civile 18684/2005 – Dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone

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Cass. I, sent. 18684 del 23-9-2005

Dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone

In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche — la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la sentenza n. 319 del 2000, dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 147, comma primo, legge fall., nella parte in cui non prevede l’applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile — comporta che, anche nelle società di fatto, la decorrenza di detto termine debba farsi risalire, non già alla data in cui lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del socio è oggettivamente avvenuto, ma esclusivamente a quella in cui esso sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Poiché, peraltro, la mancata esteriorizzazione dello scioglimento del rapporto sociale per intervenuta cessione della quota non comporta l’inefficacia del negozio traslativo, ma soltanto l’inopponibilità del detto negozio a colui che lo abbia ignorato senza colpa, ove con il ricorso per cassazione si censuri — sotto il profilo della violazione delle disposizioni in materia di pubblicità finalizzata a rendere opponibili gli atti societari ai terzi — la sentenza che ha escluso l’assoggettabilità a fallimento del socio cedente per intervenuto decorso del termine annuale dalla cessione, è indispensabile, al fine di conferire la prescritta specificità al motivo di impugnazione, non soltanto dedurre che l’atto di cessione non era stato affiancato dalle prescritte forme di pubblicità, ma anche operare i necessari rilievi fattuali dai quali poter desumere che i diversi soggetti interessati (e, in particolare, i creditori) non avessero avuto conoscenza di detto atto o l’avessero ignorato senza colpa. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che non potesse farsi luogo alla dichiarazione di fallimento del socio di una società di fatto, il quale aveva ceduto la propria quota sociale ad altro socio da oltre un anno, sull’assunto che nelle società di fatto lo scioglimento del rapporto sociale opererebbe, ai fini considerati, dalla data in cui è avvenuto, non essendo per dette società previste forme pubblicitarie. La S.C. — pur rilevando l’erroneità di tale assunto — ha rigettato il ricorso per la genericità del motivo di impugnazione proposto sul punto, in quanto non rispondente ai requisiti indicati in massima).

Art. 1396 cc annotato con la giurisprudenza