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Cassazione Civile 18777/2018 – Rimozione del genitore dall’amministrazione del patrimonio del minore – Presupposti

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Ordinanza 18777/2018

Rimozione del genitore dall’amministrazione del patrimonio del minore – Presupposti

La rimozione, per “mala gestio”, di uno o di entrambi i genitori dall’amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell’art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l’intervento del giudice.

Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18777   (CED Cassazione 2018)

 

 

RITENUTO IN FATTO

  1. Con il ricorso in atti (OMISSIS), nonno dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), chiede che sia cassato l’impugnato decreto – con il quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto che ne aveva disposto la rimozione dall’amministrazione del patrimonio dei figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) – sulla considerazione che, contrariamente a quanto allegato dal decidente, che aveva escluso in relazione ai fatti denunciati (nella specie il (OMISSIS), quale usufruttuario delle quote di proprietà dai minori nella società (OMISSIS), società della famiglia (OMISSIS), aveva in concorso con (OMISSIS), figlio del ricorrente, a deliberare la revoca degli amministratori in carica in persona delle sorelle (OMISSIS) e (OMISSIS), e alla nomina in loro vece di sè stesso, di (OMISSIS) e di un terzo estraneo alla società) la sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta rimozione, l’articolo 334 c.c. rende possibile la rimozione anche in presenza solo di un rischio per la conservazione del patrimonio dei minori, avendo il giudice “la responsabilità di intervenire al fine di evitare, prevenendoli, i danni al patrimonio dei minori conseguenti ai comportamenti dei genitori”.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è manifestamente infondato.
  2. Premesso che l’articolo 334 c.c. consente di procedere alla rimozione di uno o di entrambi i genitori dall’amministrazione del patrimonio dei minori quando questo “sia male amministrato” il collegio reputa che la norma sia applicabile solo in relazione a quei casi in cui la cattiva amministrazione sia già in atto, sicchè, rendendosi possibile l’adozione dei provvedimenti da essa previsti solo in presenza di concreti atti di inala gestio – atti in grado, cioè, di arrecare un sicuro pregiudizio al patrimonio del minore – ne discende che, se non è perciò bastevole a consentirne l’applicazione una mera situazione di potenziale pericolo, tantomeno possono esserlo iniziative che, lungi dall’incarnare una situazione siffatta, si rivelano, allo stato, frutto di mera supposizione generata dalla personale convinzione o dall’interesse soggettivo di chi se ne rende interprete e reclami perciò l’intervento del giudice.
  3. E del resto anche un’interpretazione diretta ad esaltare le finalità preventive della norma non può venire meno dal considerarne la portata e gli effetti in rapporto alla delicatezza degli equilibri interni al nucleo familiari, raccomandandosi in ogni caso che, anche in linea con questa lettura, la adozione dei provvedimenti consentiti, non potendo deflettere da un approccio valutativo fondato su basi di un’affidabile oggettività, si suffraghi sempre in presenza di condotte dei genitori che rendano serio e concreto il rischio patrimoniale per il minore.
  4. Il ricorso va dunque respinto.
  5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Trattandosi di procedimento esente non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge d ricorso.

Procedimento esente Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ex articolo 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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