Ordinanza 18857/2018
Divisione ereditaria – Resa dei conti – Art. 723 c.c. – Azione di rendiconto distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione
Nell’ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all’art.723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato – così come avviene in qualsiasi situazione di comunione – sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18857 (CED Cassazione 2018)
Art. 723 cc annotato con la giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2004, (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare alla restituzione, in solido, della quota dei canoni percepiti, pari a Euro 80.391,46 oltre rivalutazione e interessi, con riferimento alle proprietà cadute in successione a seguito della morte di (OMISSIS), oggetto di un precedente giudizio di divisione.
Si costituivano le parti convenute, contestando le avverse pretese e proponendo domanda riconvenzionale per la resa del conto relativo alla comunione ereditaria.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata 11 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’impugnazione principale con cui La (OMISSIS) aveva asserito che fosse ammissibile proporre la domanda di rendiconto dopo lo scioglimento della comunione ereditaria, nonchè l’appello incidentale proposto dagli appellati volto ad ottenere la condanna dell’appellante alla restituzione di Euro 33.692,28, corrisposti in esecuzione dell’ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.
(OMISSIS) si è costituito con controricorso.
(OMISSIS), in proprio e nella qualità di madre di (OMISSIS), e (OMISSIS), seppur regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli713, 723 e 726 c.c., articolo263 c.p.c., articolo 14 preleggi e articolo 24 Cost., nonchè la violazione dei canoni ermeneutici ex articolo 1362 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 asserendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia ritenuto inammissibile la domanda di rendiconto in quanto non proposta nel giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni divisionali.
1.1. Il motivo è fondato.
La ratio dell’obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell’interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere.
Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all’articolo 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30552; Cass. 7 giugno 1993, n. 6358; Cass. 13 novembre 1984, n. 5720).
Ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorchè l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di modo che – tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti in successione o all’identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (articolo 34 c.p.c.) – le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30552).
Da ciò consegue quindi che l’azione di rendiconto può essere anche autonomamente proposta anche ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suddetti principi, è incorsa nel vizio denunciato e di conseguenza va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.