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Cassazione Civile 19278/2022 – Surrogazione legale – Contratto di assicurazione per conto del mittente – Perdita delle merci trasportate

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Ordinanza 19278/2022

 

Perdita delle merci trasportate – Pagamento del valore delle stesse al mittente da parte del vettore – Surrogazione del vettore nei diritti del mittente verso l’assicuratore

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest’ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l’assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-6-2022, n. 19278   (CED Cassazione 2022)

Art. 1203 cc (Surrogazione legale) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso redatto ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. la (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS)) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, l’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di Euro 40.000.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di aver stipulato una polizza di assicurazioni con la società (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS)) avente ad oggetto il rischio di perdita e avaria delle merci trasportate, ivi compresi i rischi di furto e rapina. Aggiunse di aver eseguito un trasporto per conto di due diverse società private e che il relativo carico era stato oggetto di rapina durante il trasporto; per tale ragione, la (OMISSIS) sostenne di aver corrisposto ai mittenti il valore delle merci trasportate, surrogandosi nei diritti di queste nei confronti della società di assicurazione.

Si costituì in giudizio la società convenuta, deducendo il difetto di legittimazione passiva della società attrice e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’8 aprile 2019, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado.

Secondo la Corte d’appello, la polizza assicurativa in questione era stata stipulata dal vettore ma “per conto di chi spetta”, per cui il vettore avrebbe potuto agire contro l’assicuratore solo se avesse ottenuto il consenso espresso da parte dei destinatari della merce, nell’interesse dei quali la polizza era stata contratta. Per cui la società (OMISSIS) era da ritenere priva della legittimazione attiva.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la s.p.a. (OMISSIS) con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.c.1, comma 2, artt. 1510, 1517, 1689 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., contestando il difetto di legittimazione attiva affermato nei suoi confronti tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello.

Osserva la società ricorrente che dalla documentazione prodotta risulterebbe che le società mittenti della merce avevano emesso note di debito a carico del vettore dopo la rapina delle merci; e che, avendo la società (OMISSIS) rimborsato il valore di queste, come da quietanza, essa si era surrogata nei diritti delle società mittenti, come riconosciuto da queste ultime in apposita dichiarazione. Il ricorso contesta la qualificazione del contratto data dalla Corte d’appello ed osserva che i destinatari non erano subentrati nella posizione del mittente, perchè il prezzo della merce era stato pagato dal vettore. Ne dovrebbe conseguire, ai sensi dell’art. 1510 c.c., che la legittimazione ad agire per il danno contro il vettore sarebbe rimasta in capo al mittente, che aveva trasmesso i suoi diritti al vettore.

1.1. Il ricorso è fondato.

1.2. Rileva il Collegio, innanzitutto, che la Corte d’appello, andando di contrario avviso, su questo punto, rispetto alla decisione del Tribunale, ha affermato che la documentazione prodotta dall’odierna ricorrente era idonea a dimostrare l’avvenuta surrogazione del vettore (OMISSIS) “nei diritti e nelle ragioni delle mittenti”; ciò in quanto da tali documenti emergeva “chiaramente la volontà delle mittenti di delegare al vettore, per tutto l’anno 2001, la stipula delle polizze assicurative per il trasporto”. Da tale premessa la Corte leccese ha tratto la conclusione secondo cui la decisione di rigetto emessa dal Tribunale era erronea, pur non potendosi accogliere l’appello per le diverse ragioni di cui tra poco si dirà.

Consegue da tale ricostruzione in fatto, indiscutibile in questa sede, che deve ritenersi accertato che i mittenti della merce avevano dato mandato al vettore di stipulare i contratti di assicurazione di cui si discute in questa sede.

Nel prosieguo della motivazione la Corte d’appello ha tuttavia rigettato l’appello sulla base di altre due affermazioni.

La prima è che la società attrice aveva operato una mutatio libelli perchè, mentre in primo grado aveva sostenuto di agire in base al mandato ad assicurare con surroga nelle ragioni delle mittenti, aveva poi modificato la sua domanda in comparsa conclusionale, dichiarando l’intervenuta cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e ciò per il fatto di aver pagato la merce alle società mittenti.

La seconda è che, anche a prescindere da tale mutatio libelli, la domanda non poteva essere comunque accolta perchè il pagamento non era idoneo a consentire al vettore di escutere la garanzia.

1.3. Queste due considerazioni non sono corrette.

Ed invero, le stesse affermazioni contenute nella sentenza dimostrano che non vi fu alcuna mutatio libelli, perchè agire sulla base del mandato ad assicurare con surroga ovvero sulla base della cessione dei diritti del contratto di assicurazione non costituisce alcun mutamento della domanda, che è sempre la stessa. L’odierna ricorrente ha agito sul presupposto di aver stipulato contratti di assicurazione delle merci e di aver pagato alle mittenti il prezzo delle stesse, oggetto di furto, surrogandosi per tale ragione nei diritti dei mittenti venditori.

Quanto all’ulteriore affermazione della Corte d’appello circa la natura del contratto in questione come contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il richiamo giurisprudenziale compiuto non è pertinente. Nel caso in esame, infatti, è pacifico che la merce non arrivò mai a destinazione, per cui sostenere che “il vettore avrebbe avuto titolo ad agire nei confronti dell’assicurazione se avesse avuto il “consenso espresso” da parte dei destinatari delle merci” (ai sensi dell’art. 1891 c.c.) non risponde alla concretezza della vicenda in esame. Nella quale, giova ripeterlo, l’odierna ricorrente, vettore, ha subito il furto delle merci e le ha ripagate ai mittenti venditori, surrogandosi per ciò stesso nei diritti di questi ultimi verso l’assicuratore.

Il che, tra l’altro, è pienamente conforme alla previsione dell’art. 1689 c.c., secondo cui il trasferimento dei diritti al destinatario è subordinato all’arrivo delle cose a destinazione e alla richiesta da parte di quest’ultimo nei confronti del vettore.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione personale, la quale riesaminerà la controversia alla luce delle considerazioni contenute nella presente decisione e valuterà la fondatezza della domanda dell’odierna ricorrente.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 4 maggio 2022.