Sentenza 19508/2020
Costrizione del debitore quale presupposto del patto commissorio
Il patto commissorio, vietato dall’art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene, a tacitazione dell’obbligazione, e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta, come nel caso in cui venga liberamente concordato quale “datio in solutum” (art. 1197 c.c.), ovvero esprima esercizio di una facoltà che si sia riservata all’atto della costituzione dell’obbligazione medesima (art. 1286 c.c.).
Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-09-2020, n. 19508
Art. 2744 cc annotato con la giurisprudenza