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Cassazione Civile 19708/2020 – Dichiarazione confessoria

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Ordinanza 19708/2020

 

Dichiarazione confessoria contenuta in atto sostitutivo di notorietà – Libera valutazione della prova da parte del giudice

Una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà e, come tale, è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell’art. 2735, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto incerta l’epoca della costruzione in forza di quanto dedotto dalla stessa convenuta in sede di costituzione, implicante la realizzazione in epoca anteriore all’approvazione del piano regolatore, con conseguente irrilevanza, ai detti fini, della dichiarazione sostitutiva e delle consulenze tecniche d’ufficio).

Corte di Cassazione, Sezione 6-2 civile, Ordinanza 21 settembre 2020, n. 19708   (CED Cassazione 2020)

 

 

RITENUTO CHE

  1. Con atto di citazione del 25 febbraio 2004 An. Tr. conveniva in giudizio S.M., chiedendone la condanna, previo accertamento delle violazioni degli strumenti urbanistici e delle norme civilistiche in materia di distanze legali nelle costruzioni e/o in assenza di provvedimenti concessori, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi preesistente alle opere illecitamente realizzate dalla convenuta e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 721/2013, in accoglimento delle domande dell’attore ordinava la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e condannava la convenuta al risarcimento del danno, liquidato in euro 5.000.

  1. La sentenza era impugnata da S.M..

La Corte d’appello di Salerno – con sentenza 11 febbraio 2019, n. 183 – accoglieva il gravame e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell’attore.

  1. Contro la sentenza ricorre per cassazione An. Tr..

Resiste con controricorso S.M..

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO CHE

  1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
  2. a) Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 81 e 100 c.p.c., 2907 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3”: dato che solo nel caso di mancanza delle condizioni dell’azione della legittimazione ad agire e dell’interesse ad agire “il processo “deve chiudersi con una decisione in rito”, il giudice d’appello “avrebbe dovuto adottare una decisione nel merito”.

Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione e il dispositivo della pronuncia impugnata; il giudice d’appello, lungi dal pronunciare in rito, ha deciso nel merito la causa rigettando “la domanda originariamente proposta da Tr. An. nei confronti di S.M.”.

  1. b) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi:

– il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la Corte d’appello, che ha assunto quale oggetto d’indagine solo la dichiarazione di notorietà, ha richiamato un orientamento relativo all’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui la dichiarazione è fatta valere dalla parte che l’ha resa e che la invoca a proprio favore;

– il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. perché il giudice d’appello avrebbe preso in considerazione solo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, “tralasciando le prove effettive”, in particolare non tenendo “nella minima considerazione le risultanze delle due consulenze tecniche d’ufficio rese da valenti professionisti”.

– il quarto motivo fa valere violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice d’appello si sarebbe pronunciato solo “sulla validità della dichiarazione di atto notorio tralasciando tutta la domanda e tutte le prove offerte”. I tre motivi sono inammissibili in quanto, pur denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in realtà contestano la valutazione delle prove operata dal giudice di merito. In particolare si contesta che il giudice abbia ritenuto insufficiente, quale prova dell’epoca della costruzione, una dichiarazione sostitutiva del 1994 di M.. Al riguardo va rilevato che il giudice – pur richiamando, come sostiene la ricorrente, l’orientamento di questa Corte relativo al valore probatorio delle dichiarazioni ex se contenute in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – ha liberamente valutato la dichiarazione, dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale resa a un terzo, seguendo quanto asserito da questa Corte (v. Cass. 27042/2011, per cui “una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà, e come tale è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell’art. 2735, primo comma, c.c.”). Al riguardo la Corte d’appello ha affermato che la convenuta già nel costituirsi aveva dedotto che le costruzioni erano state eseguite alla fine degli anni 1960 e quindi prima dell’approvazione del piano regolatore, così che valore determinante non poteva essere riconosciuto alla dichiarazione sostitutiva, né valenza probatoria, circa la data delle costruzioni, poteva essere riconosciuta alle due consulenze tecniche d’ufficio; la Corte d’appello ha pertanto concluso – con valutazione insindacabile da parte di questa Corte di legittimità – che permaneva incertezza relativamente al periodo di realizzazione delle costruzioni. Circa poi alla denuncia, di cui al quarto motivo, di omessa pronuncia su due domande (quella dell’abbattimento e/o demolizione della balaustra in ferro e del bagno e di una parte del locale garage, costruzioni che non sarebbero rispettose nemmeno delle distanze legali previste dal codice civile), il vizio non sussiste, avendo il giudice d’appello integralmente rigettato la domanda proposta in primo grado dal ricorrente e d’altro canto risultando che il ricorrente avesse dedotto unicamente la violazione delle distanze previste dal piano regolare generale del Comune di Nocera Inferiore (v. l’esposizione dell’atto di citazione a p. 4 del ricorso).

  1. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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