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Cassazione Civile 19946/2019 – Immissioni – Art. 844 cc – Azione inibitoria – Competenza del giudice di pace

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Ordinanza 19946/2019

Immissioni – Art. 844 cc – Azione inibitoria – Competenza del giudice di pace

In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c.. Sicché, qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all’ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo).

Corte di Cassazione, Sezione 6-2 civile, Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19946   (CED Cassazione 2019)  

Art. 844 cc (Immissioni) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del tribunale di Enna, ha dichiarato la competenza del giudice di pace sulla domanda proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere la cessazione delle immissioni di rumore provenienti dall’immobile di proprietà dei resistenti (cagionate dall’organizzazione di manifestazioni e feste private con intrattenimento musicale), e il risarcimento del danno.

Il Giudice distrettuale ha ritenuto che, come eccepito tempestivamente in giudizio, le azioni ex art. 844 c.p.c., anche ove proposte congiuntamente alla richiesta di risarcimento del danno, sono devolute – per ragioni di materia – al giudice di pace, ai sensi dell’art. 7, comma terzo, n. 3 c.p.c..

Avverso detta pronuncia Ma. Gi. Ba. e Va. Bo. hanno proposto regolamento di competenza sviluppato in un unico motivo.

Ar. Pa. e Ma. Te. Ni. hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 7, comma terzo, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n.4 c.p.c., sostenendo che le immissioni illecite derivavano dall’organizzazione, dietro compenso, di ricevimenti e feste private con intrattenimento musicale presso l’immobile dei resistenti e non erano in alcun modo ricollegabili all’ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo.

Di conseguenza, la causa rientrava nella competenza del tribunale e non del giudice di pace.

Il motivo è fondato.

L’art. 7, comma terzo, n. 3 c.p.c. attribuisce alla competenza del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

La competenza ex art. 7 c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, rivivendo, al di fuori di tali ipotesi, i criteri ordinari di competenza.

Come, difatti, sottolineato in dottrina, la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c. e, in particolare non comprende le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, essendo devoluta al giudice di pace la cognizione delle controversie relative ai rapporti di vicinato (Cass. s.u. 21582/2011), con esclusione – quindi – delle liti che, data la complessità delle questioni, esigano un bilanciamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (art. 844, comma secondo c.c.).

Se, dunque, sul piano oggettivo, è decisiva la provenienza delle immissioni dall’utilizzo, in tutte le sue potenziali esplicazioni, di immobili destinati ad abitazione civile, occorre tuttavia tener conto della natura delle attività concretamente svolta e della particolare fonte da cui promanano i disturbi.

Qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi e le relative attività siano all’origine delle immissioni illecite, non deve conferirsi rilievo alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene (come sostenuto nella memoria difensiva dei ricorrenti), ma alla fonte dei fenomeni denunciati, nel senso che se questi siano dedotti come effetto di attività non connesse all’utilizzo dell’immobile come abitazione civile da parte degli occupanti (proprietari o detentori), è esclusa l’applicazione dell’art. 7, comma terzo, n. 3 c.p.c..

Nel caso concreto, le immissioni di rumore derivavano dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni della proprietà dei resistenti, concessi a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento.

L’attività immissiva, denunciata esclusivamente come effetto di tali accadimenti, eccedeva, quindi, per finalità e modalità di uso, dall’ordinaria destinazione dell’immobile ad abitazione civile (benché i resistenti si limitassero a concedere la disponibilità degli spazi senza ingerirsi nella concreta organizzazione dei singoli eventi) e, di conseguenza, la lite non rientrava nella competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 7, n. 3 c.p.c..

E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso e la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del tribunale di Enna, dinanzi al quale sono rimesse le parti anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con concessione del termine di legge per la riassunzione.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la competenza del Tribunale di Enna dinanzi al quale rimette le parti anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con concessione del termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1.3.2019.

 

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