Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 20228/2009 – Reintegrazione nel possesso – Termine – Spoglio clandestino – Onere probatorio 

Richiedi un preventivo

Sentenza 20228/2009

Reintegrazione nel possesso – Termine – Spoglio clandestino – Onere probatorio 

Nell’ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria – sul quale incombe, di regola, l’onere di provare la tempestività della proposizione dell’azione – deve dimostrare soltanto la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell’illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza; resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione rispetto all’epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio.

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-9-2009, n. 20228   (CED Cassazione 2009)

Art. 1168 cc (Reintegrazione nel possesso) – Giurisprudenza

Art. 2697 cc – (Onere della prova) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13.4.99 davanti al Tribunale di Firenze, Ad. Ma. convenne in giudizio Br. St. deducendo che il medesimo aveva abusivamente occupato un fabbricato rurale di proprietà dell’istante depositandovi mobili e masserizie. Chiedeva, quindi, di essere reintegrato nel possesso dell’immobile.

Lo St., costituitosi, asseriva, di detenere l’immobile fin dal 1993 per averne ricevuto in consegna le chiavi dagli inquilini all’atto del loro rilascio, eccependo la tardività del ricorso. Escussi testi, il Tribunale con sentenza 27/28 aprile 2001 accogliendo l’eccezione di decadenza della domanda, la respingeva compensando le spese del giudizio.

Su impugnazione del Ma. la Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza del Tribunale, ordinava la reintegra del Ma. nel possesso dell’immobile, condannando lo St. al rilascio dello stesso libero da persone e cose, compensando interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Precisato: che lo spoglio non è contestato; che il Ma. è proprietario dell’immobile per averlo acquistato con rogito Not. (OMISSIS) del 21 febbraio 1996 avente ad oggetto il complesso immobiliare, composto da terreni, abitazioni, annessi agricoli, del quale fa parte l’immobile oggetto del giudizio; che contestata è la tempestività dell’azione sostenendo lo St. che il Ma. fosse da anni consapevole della situazione di fatto o, comunque, che fosse stato in condizione, usando la comune diligenza, di accorgersi dell’occupazione dei locali in questione; afferma la Corte che l’esame delle testimonianze (Di Bari – Brogi) attestanti che lo Stoppini poteva disporre dell’immobile e di quelle (geom. Batoli, arch. Liscia) attestanti che l’immobile era vuoto ed inutilizzato, al di là dell’apparente contrasto, valutate nel loro contenuto attestano che l’immobile era utilizzato solo in maniera occasionale e saltuaria; che, anche ove si accettasse l’ipotesi che il Ma. fosse al corrente della detenzione delle chiavi da parte dello St. e perfino che tollerasse a titolo amichevole atti di comodo non implicanti la volontà di occupare in via permanente e definitiva l’immobile, ciò, stante l’occasionalità di tali atti, ben si concilia con quanto riferito dai testi indotti dal Ma., di aver trovato durante i sopraluoghi effettuati, il bene libero da persone e cose; che non apparendo occupato l’immobile due o tre mesi prima del 2.10.98, giorno dell’asserita scoperta dello spoglio, non si vede come l’appellante avrebbe potuto rendersi conto che già in precedenza ne aveva perduto il possesso; che, pertanto, l’azione doveva ritenersi tempestiva.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione lo St..

Resiste con controricorso il Ma..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt.2697 e 1168 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché
l’omessa e/o insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. – per avere la Corte d’Appello, nel ritenere tempestivamente esercitata l’azione possessoria:
A) apoditticamente affermato, a fronte di versioni contrapposte dei fatti rese dai testimoni escussi (quella per cui l’immobile era vuoto e quella per cui esso era pieno) che i locali di cui è causa erano stati occupati dallo St. in maniera saltuaria, ponendo a base della decisione la propria scienza privata, anziché le prove raccolte, in base alle quali, in quanto insufficiente a far valere la tesi del ricorrente, la domanda andava respinta;
B) operando viceversa una petizione di principio nel fondare la ritenuta utilizzazione discontinua dei locali da parte dello St., sull’attendibilità dei testi indotti dal Ma. che tali locali avevano riscontrati vuoti, NONOSTANTE sia illogico sostenere che per il tipo di beni riscontrati nei locali (mobili, damigiane di vino, prodotti agricoli vari) l’utilizzo di essi fosse solo occasionale ed a partire dal 98 pur avendone la disponibilità dal 93; e sia contrario all’id quod plerumque accidit pensare che lo St. provvedesse a liberare i locali ogni qual volta il Ma. “lo avvisava”.
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1168 c.c. in ordine alla prova della tempestività dell’azione ex art. 360 c.p.c., n. 3; l’omessa e/o insufficiente, contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia, – per avere la Corte d’Appello, anche a voler ritenere saltuaria l’occupazione dei locali da parte dello Stoppini, irragionevolmente concluso che il Ma. non se ne sarebbe potuto accorgere prima del 2.10.98, NONOSTANTE:
A) il giudice di merito abbia individuato l’atto di spoglio nell’anno 93 e sia pacifica la disponibilità dei locali da parte del Ma. sempre dal 93;
B) il termine per l’esercizio dell’azione possessoria i in caso di spoglio clandestino decorra non dall’effettiva scoperta del fatto lesivo, ma dal giorno in cui lo stesso fatto avrebbe potuto essere scoperto, dallo spoliatus, usando la diligenza dell’uomo medio;
C) la Corte d’Appello abbia illogicamente omesso di verificare se il Ma. avesse nel corso degli anni visitato l’immobile de quo di cui aveva la disponibilità fin dal 93.
I due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
La corte di appello, infatti, ha accertato, attraverso la valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi, a lei riservata per legge ed insindacabile in questa sede, perché supportata da motivazione . congrua esente da vizi logici e giuridici, l’utilizzazione occasionale e saltuaria dei locali di cui è causa da parte dello St., deducendo correttamente da ciò che la discontinuità e la diversità degli usi del bene, posti in essere dallo stesso, manifestava trattarsi di atti di “comodo” privi della volontà di occupare in via permanente e definitiva l’immobile, atti che, anche a voler ritenere configuranti spoglio realizzavano, comunque, uno spoglio clandestino.
Ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il Ma., proprietario dal 96 ed attore in possessoria, sul quale incombe l’onere di provare la tempestività dell’esercizio dell’azione, è tenuto a provare solo la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data di scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato venga a conoscenza dell’illecito o sia in condizione, usando la normale diligenza di venirne a conoscenza; restando a carico dello spoliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione a decorrere dall’epoca di conoscenza o conoscibilità dello spoglio (v. sent. 1036/95). Nella specie, la ratio della decisione della corte d’appello, in ordine all’affermata tempestività dell’azione esercitata con la citazione 13.4.99, si esprime, partendo dal dato ritenuto certo dell’avvenuto spoglio a decorrere dalla fine estate 98, da un lato, negando la qualità di atti di spoglio, (per la mancanza dell’animus spoliandi) alle utilizzazioni sporadiche dell’immobile; per cui il primo atto di spoglio si configura nello spossessamento intervenuto a fine estate del 98; e da altro lato implicitamente ritenendo cessata la clandestinità dello spoglio al momento in cui l’immobile, da vuoto che era due o tre mesi prima della scoperta dello spoglio, viene stabilmente rioccupato a fine estate 98 dallo St. il cui atto viene percepito dal Ma. come stabile sottrazione di disponibilità del bene.

A fronte di tale duplice ratio che, comunque, fa ritenere come autonomo l’atto di spoglio compiuto a fine estate 98, e quindi tempestiva l’azione, le censure sollevate si appalesano irrilevanti.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della controparte nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009