Sentenza 2033/2022
Ricorso in cassazione – Rilascio della procura alle liti da parte di procuratore della società – Mancata produzione dell’atto notarile
Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione – di cui deve quindi dichiararsi l’inammissibilità – qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 25-1-2022, n. 2033 (CED Cassazione 2022)
Art. 365 cpc (Sottoscrizione del ricorso) – Giurisprudenza
Art. 83 cpc (Procura alle liti) – Giurisprudenza
RILEVATO CHE:
§ 1.1 Fi. srl in liquidazione propone tredici motivi di ricorso principale per la cassazione della sentenza n. 124/22/11 del 20.5.2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’intimazione di pagamento n. 2010/0003333 notificatale da Equitalia ETR spa su cartella n. 024 2008 0001019455000 (appello riunito n.rg. 2525/10).
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto l’infondatezza dei motivi di gravame dedotti dalla società, dal momento che:
– la cartella prodromica all’intimazione risultava essere stata ritualmente notificata il 14.4.08, presso la sede sociale, a mani di soggetto (tal (OMISSIS)) qualificatosi come segretario addetto all’ufficio, come da avviso di ricevimento prodotto in copia conforme da Equitalia, certamente riferìbile alla cartella in questione, anch’essa versata in atti dall’agente per la riscossione;
– l’intimazione risultava legittimamente motivata per relationem alla cartella (essendo stata quest’ultima, come detto, regolarmente notificata), e ciò anche per quanto concerneva gli interessi di mora (applicati conformemente alla disciplina di riferimento) ed i compensi di riscossione (non eccessivi perché rispondenti al DM 17.11.2006 in ipotesi inadempimento protratto).
§ 1.2 Equitalia Sud spa (già Equitalia ETR spa) propone un articolato motivo di ricorso incidentale avverso la stessa sentenza n. 124/22/11 del 20.5.2011, nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’intimazione di pagamento n. 2010/0003328 da essa notificata a Fi. srl su cartella n. 024 2007 0004089886/000 (appello riunito n.rg. 2529/10).
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha sul punto ritenuto fondato il gravame della società, dal momento che:
– dall’avviso di ricevimento della notificazione postale della cartella prodromica risultava una firma illeggibile, senza indicazione del nome e della qualità del consegnatario, con conseguente nullità assoluta sia della notifica stessa, sia della conseguente intimazione di pagamento.
§ 1.3 Le parti intimate resistono con controricorso, rispettivamente, al ricorso principale ed a quello incidentale. Fi. srl, in fallimento, ha depositato memoria. Fi. srl, in particolare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso incidentale di Equitalia Sud spa per mancata indicazione degli atti e dei documenti su cui l’impugnazione si fonda, oltre che per incertezza sulla qualità del soggetto conferente la procura alle liti apposta a margine del ricorso per cassazione (se quale procuratrice speciale di Equitalia per atto notarile, ovvero quale amministratore delegato e legale rappresentante).
Su rituale istanza della società contribuente, ex art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza con discussione dell’istante.
§ 2.1 Ricorso principale di Fi. srl (cartella n. 024 2008 0001019455000).
Con i primi tre motivi si lamenta violazione della legge processuale, per avere la Commissione Tributaria Regionale basato la decisione su un documento (la cartella prodromica) versata in atti da Equitalia solo a seguito di provvedimento di acquisizione d’ufficio dello stesso giudice di appello; ciò in violazione del principio dispositivo e dei poteri istruttori a quest’ultimo demandati dall’articolo 7 d.lgs. 546/92, come risultanti a seguito della modificazione apportata dall’articolo 3 bis, 5″ comma, d.l. 203 del 2005 (per giunta in assenza di una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà alla produzione tempestiva del documento, e privando in tal modo la società di interloquire su tale produzione già nel primo grado di giudizio).
§ 2.2 I tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati, dal momento che la decisione della Commissione Tributaria Regionale non si è affatto basata sul documento (cartella) così acquisito in contrasto con i limiti dei poteri istruttori rinvenienti dall’art.7 d.lgs. 546/92, come modificato dall’art.3 bis d.l. cit., bensì su un documento diverso (avviso di ricevimento) invece ritualmente prodotto in giudizio da Equitalia in adempimento dell’onere probatorio su di essa gravante. Lo stesso numero seriale della cartella prodromica all’intimazione opposta (corrispondente a quello appunto riportato nell’avviso di ricevimento) risultava de plano dagli scritti difensivi e dagli altri atti di causa, indipendentemente dalla acquisizione documentale contestata.
§ 2.3 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione delle norme sostanziali e processuali sul disconoscimento di copia fotostatica, per avere la Commissione Tributaria Regionale attribuito rilevanza probatoria all’avviso di ricevimento della raccomandata di consegna della cartella, prodotto da Equitalia in copia conforme, nonostante che la società ne avesse disconosciuto la conformità all’originale e che la controparte non avesse chiesto giudizio di verificazione; nè aveva il giudice regionale considerato che questo disconoscimento non era sottoposto a formalità particolari.
§ 2.4 Il motivo è infondato.
La Commissione Tributaria Regionale (sent. pag.3) ha espressamente escluso che l’affermazione della società contribuente circa l’inefficacia probatoria dell’avviso di ricevimento versato in atti in copia potesse di per sé integrare il disconoscimento necessario ex art.2712 cod.civ.. Si tratta di affermazione insindacabile nel suo sostrato prettamente delibativo e fattuale, e corretta in linea di diritto, posto che il disconoscimento, per quanto non necessitante di formule particolari, deve pur tuttavia essere sufficientemente specifico, univoco e mirato su ben determinati aspetti di difformità.
In ogni caso, e pur riguardandosi la fattispecie attraverso il prisma dell’articolo 2719 e non dell’art.2712 cod.civ. (come dedotto in ricorso), la decisione della Commissione Tributaria Regionale sul punto risulta conforme all’orientamento di legittimità in materia, secondo cui (tra le altre, v. Cass. n. 23426/20, in termini; ed anche Cass. n. 23902717): “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S. C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell’originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente – il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l’atto e la firma autografa dello stesso).”
§ 2.5 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione del principio di non contestazione, posto che la società aveva eccepito la illeggibilità della firma apposta sull’avviso di ricevimento e la non identificabilità del consegnatario e, a fronte di ciò, era stata la stessa Commissione Tributaria Regionale ad illegittimamente procedere all’identificazione.
§ 2.6 II motivo è infondato, dal momento che la pretesa identificazione d’ufficio ad opera della commissione tributaria regionale (sent. pag.4) non si è risolta in altro che in una tipica valutazione probatoria (connaturata al proprium del giudizio di merito) di un documento di causa (l’avviso di ricevimento); valutazione probatoria dalla quale il giudice regionale ha tratto il convincimento che ‘non fosse palesemente vero’ quanto sostenuto dalla società contribuente, e cioè che dall’avviso di ricevimento (recante firma di consegna asseritamente ‘illeggibile’) non fosse desumibile il nome dell’addetto che aveva ritirato il plico postale per conto della società e presso la sede di questa.
Si confonde dunque, nella doglianza, l’indebito espletamento di accertamenti giudiziali d’ufficio con la normale e doverosa attività di ricostruzione del quadro istruttorio e di valutazione nel merito dell’efficacia dimostrativa delle prove dedotte in giudizio dalle parti.
Ad ogni buon conto, la notificazione in questione non si sarebbe potuta ritenere nulla neppure nell’ipotesi di effettiva illeggibilità della firma, ricorrendo il principio (Cass. SSUU n. 9962/10, più recentemente ribadito da Cass. n. 4556/20) per cui: “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ.”.
§ 2.7 Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt.60 d.P.R. 600/73 e 26 d.P.R. n. 602/73, perché la commissione tributaria regionale non aveva rilevato la causa di nullità della notificazione della cartella costituita dal fatto che, pur essendo stato il plico consegnato ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società, Equitalia non aveva poi proceduto ad inviare a quest’ultimo la raccomandata informativa dell’avvenuta consegna.
§ 2.8 II motivo è infondato.
Correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che la notifica della cartella ex articolo 26 d.P.R. 600/73 si considera avvenuta quando il plico venga consegnato a persona addetta all’ufficio; il che trova conferma anche nell’articolo 145 cod.proc.civ., secondo cui la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, di altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile.
Nel caso in esame la consegna è avvenuta a mani di un soggetto presente presso la sede ed addetto alla società (segretario), senza che la ricorrente abbia dimostrato la radicale inesistenza di qualsivoglia rapporto giuridico tra questo soggetto e la società medesima.
Va dunque anche in proposito richiamato l’orientamento di legittimità (Cass. n. 27420/17 ed altre) secondo cui: “Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.
Errato è dunque l’assunto di partenza della doglianza, secondo cui si verterebbe nella specie di consegna a “soggetto diverso” dalla società, in modo tale da rendersi necessari ulteriori adempimenti notificatoti informativi.
§ 2.9 Con il settimo motivo si deduce violazione dell’articolo 2697 cod.civ., per non avere la Commissione Tributaria Regionale posto a carico dell’agente della riscossione l’onere di provare a quale soggetto la cartella fosse stata notificata e quale fosse il rapporto giuridico che legava quest’ultimo al destinatario dell’atto.
§ 2.10 Soccorre in proposito quanto poc’anzi osservato in ordine alla doglianza che precede, dal momento che l’identificazione del soggetto consegnatario doveva comunque qui positivamente evincersi, come appurato dal giudice di merito con vaglio non sindacabile, dalla leggibilità della firma apposta sull’avviso di ricevimento; e che, per altro verso, era onere della società contribuente fornire la prova, come detto, della insussistenza di qualsivoglia rapporto giuridico tra la società destinataria ed il soggetto che, al momento dell’accesso dell’agente postale, si trovava presso la sede qualificandosi come abilitato al ritiro per conto della società medesima.
Si deve dunque a questi fini ribadire (Cass. da ultimo citata) che: “(…) Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”. Là dove, nel caso di specie, vi era stata addirittura una qualificazione di dipendenza organica e funzionale.
§ 2.11 Con l’ottavo, nono e decimo motivo si lamenta violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 2697 cod.civ. nonché 26 e 60 citt.: sia per non avere la Commissione Tributaria Regionale esaminato la questione circa la piena conoscenza della cartella da parte della società per effetto di domanda di rateazione dalla stessa proposta, giustificando tale omissione con il fatto che la regolare notificazione della cartella stessa doveva aliunde ritenersi, sia per non avere il giudice regionale affermato l’inidoneità probatoria (circa l’effettiva conoscenza) del fatto (con onere a carico di Equitalia), avendo la società presentato una domanda ‘al buio’, cioè senza conoscere il reale contenuto della cartella ed al solo fine di non decadere dal beneficio della rateizzazione.
§ 2.12 I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili perché del tutto inconferenti e non pertinenti al decisum in concreto adottato dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale (come ammesso anche dalla società ricorrente) ha basato il proprio convincimento di conoscenza della cartella prodromica per effetto del perfezionamento della sua notificazione, come da avviso di ricezione in atti; non già per effetto della conoscenza che di essa la società potè in ipotesi avere al momento di chiederne la rateazione.
Nè si comprende quale interesse attuale e concreto la società ricorrente abbia a far valere la violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. e l’omesso esame di una circostanza (la conoscenza o non-conoscenza della cartella all’esito di eventi diversi dalla sua notificazione, positivamente riscontrata) del tutto ridondante ed ininfluente ai fini qui dedotti, e proprio per tale ragione neppure presa in considerazione dal giudice di merito.
§ 2.13 Con l’undicesimo motivo si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. nella previgente versione, qui applicabile ratione temporis – omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, costituito dalla prova documentale (tratta da distinta ma analoga vicenda riscossiva) del fatto che la stessa Equitalia si riteneva obbligata, in caso di consegna del plico raccomandato a soggetto diverso dal destinatario, ad informare quest’ultimo con lettera raccomandata.
§ 2.14 Il motivo è infondato per le stesse assorbenti ragioni (esclusione di alterità soggettiva nel processo notificatorio mediante consegna a persona addetta alla sede sociale) già esposte poc’anzi, sub § 2.8.
La doglianza risulta anzi finanche inammissibile nella parte in cui individua un fatto ‘decisivo e controverso’ in una circostanza (il convincimento della necessità di ulteriori incombenze notificatorie che si assume essere maturato in Equitalia in procedure riscossive diverse da quella di causa) del tutto ininfluente in relazione al quadro normativo (di natura chiaramente indisponibile) che regola la fattispecie e, più in generale, il procedimento notificatorio.
Sicchè bene ha fatto la Commissione Tributaria Regionale a non farsene carico.
§ 2.15 Con il dodicesimo motivo si deduce violazione dell’articolo 7, primo comma, I. 212/00, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto l’intimazione di pagamento congruamente motivata per relationem alla cartella, nonostante che quest’ultima non fosse mai stata notificata.
§ 2.16 La censura contiene in sé stessa il presupposto della propria invalidazione, fondandosi essa su un assunto (omessa notificazione della cartella prodromica) che ha trovato fattuale smentita nella valutazione del giudice di merito; da ciò deriva che correttamente quest’ultimo ha ritenuto che l’intimazione opposta trovasse adeguato sostrato motivazionale ex art.7 I. 212/00 nel richiamo alla cartella, siccome precedentemente notificata alla società debitrice secondo le ricostruite – regolari – modalità.
§ 2.17 Con il tredicesimo motivo si lamenta violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e sul principio dispositivo del processo tributario; per avere la Commissione Tributaria Regionale integrato d’ufficio la motivazione della intimazione di pagamento, laddove quest’ultima era carente nella determinazione degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
§ 2.18 n motivo è inammissibile perché teso a suscitare in questa sede, attraverso la deduzione di un preteso vizio di violazione normativa, un vero e proprio riesame nel merito del contenuto della intimazione; peraltro non riportato per autosufficienza nel motivo di ricorso né altrimenti specificamente localizzato all’interno del fascicolo. Tutto ciò rende per più versi insindacabile la valutazione offerta sul punto dal giudice regionale, secondo cui l’intimazione conteneva invece tutti gli elementi (del resto discendenti dall’applicazione di coefficienti e tariffe di pubblico dominio) per porre la società contribuente in condizione di prontamente individuare i criteri determinativi sia degli interessi di mora sia dei compensi di riscossione, solo apoditticamente qualificati come ‘eccessivi’ dalla società stessa.
§ 3.1 Ricorso incidentale di Equitalia Sud spa (cartella n. 024 2007 0004089886/000).
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta – ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione di legge nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia.
Ciò per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che: – a fronte della produzione in giudizio di copia conforme dell’avviso di ricevimento attestante la consegna della cartella esattoriale il 14 aprile 2007 a mezzo di plico raccomandato ad incaricato presso la sede legale della società, quest’ultima si era limitata ad una generica contestazione, senza provvedere ad un formale ed univoco disconoscimento; – Equitalia aveva comunque prodotto la prova della conoscenza effettiva della cartella da parte della società, avendo quest’ultima presentato il 2 aprile 2008, presso lo sportello di Brindisi, una istanza di rateizzazione della cartella in questione (accolta con nota 14.4.09) provvedendo anche al pagamento di alcune rate di ammortamento.
§ 3.2 n ricorso incidentale in esame è inammissibile per difetto di idonea procura speciale, come esattamente eccepito in controricorso dalla società contribuente.
Nell’intestazione del ricorso incidentale, Equitalia Sud spa (già Equitalia ETR spa) viene rappresentata “giusta procura speciale conferita dall’avv. Ma. Mo., nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di Equitalia Sud spa, conferita con atto 3.10.11 rep. N. 36563 rog. N. 19582 (…)”.
Nella procura a margine del ricorso, viene detto: “la sottoscritta Ma. Mo., procuratrice speciale di Equitalia Sud spa, già Equitalia ETR spa (…), giusta procura speciale conferita dal dott. Benedetto Mineo, amministratore delegato e legale rappresentante di Equitalia Sud spa, con atto del 3/10/2011 rep.n. 36566 rog.19855, delega (…)”.
Vi è dunque effettiva ed insanabile incertezza sul regolare conferimento del potere rappresentativo sia sostanziale sia processuale, dal momento che vi è divergenza, tra intestazione del ricorso e procura alle liti:
– nell’indicazione della persona fisica dell’amministratore delegato e legale rappresentante di Equitalia Sud, già Equitalia ETR spa, titolare del potere di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale;
– nell’indicazione dell’atto notarile di conferimento dei relativi poteri rappresentativi (diversi i numeri di repertorio e rogito);
– nella qualificazione della conferente avv. Ma. Mo., come amministratrice delegata ovvero procuratrice speciale di Equitalia Sud spa.
A ciò si aggiunge che non viene indicato il notaio rogante, né vengono in atti allegati gli atti di conferimento dei poteri così (divergentemente) indicati.
All’odierna udienza pubblica nessuno è comparso per Equitalia a chiarire la situazione con l’allegazione dei documenti regolarizzativi.
Ricorre quindi quanto stabilito da Cass.n. 3484 del 09/04/1999 (conf. Cass.nn.8556/00, 1017/01 ed altre), secondo cui: “non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione – e deve quindi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso -, qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.”
Analoga ragione di inammissibilità colpisce anche il controricorso di Equitalia Sud al ricorso principale, parimenti configurato nell’esplicazione dei poteri rappresentativi della persona giuridica.
§ 4. Ne segue il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Vista la data di risalenza dei due ricorsi, non vi sono i presupposti del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
– compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, in data 4 novembre 2021.