Ordinanza 20427/2016
Cartella esattoriale per spese di giustizia – Giurisdizione del giudice ordinario
La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 11 ottobre 2016, n. 20427 (CED Cassazione 2016)
FATTO
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, in relazione ad una cartella di pagamento emessa da (OMISSIS) s.p.a. per spese relative a multe ammende e sanzioni amministrative e per recupero spese di giustizia, con ordinanza in data 23 febbraio 2016, proponeva regolamento di giurisdizione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice di pace di Pozzuoli e di pedissequa riassunzione della causa da parte di (OMISSIS) davanti alla commissione tributaria provinciale di Napoli.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernenti registro multe, ammende e sanzioni amministrative relative a un giudizio civile per il recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia è attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà – soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. S.U. Sez. U, Sentenza n. 8928 del 17/04/2014 con riferimento alla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale).
Inoltre ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3008 del 08/02/2008).
La causa va quindi rinviata ad altro Giudice di pace di Napoli.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27.9.2016