Ordinanza 20461/2020
Condizioni generali di contratto – Specifica approvazione per iscritto – Presupposto
In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 28-9-2020, n. 20461 (CED Cassazione 2020)
Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza
CONSIDERATO CHE:
la sentenza del Tribunale di Prato abbia dichiarato l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e la conseguente nullità del provvedimento monitorio emesso su domanda della (OMISSIS) s.a.s. nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., stante la sussistenza di clausola compromissoria nell’art. 13 del contratto di agenzia inter partes, con cui si stabilisce che “ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto sarà decisa in via definitiva secondo il regolamento di Arbitrato dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, da tre arbitri nominati in conformità di tale regolamento. La sentenza arbitrale avrà carattere obbligatorio”;
il Tribunale di Prato ha escluso la necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, avendo le parti discusso e contrattato prima di arrivare alla stipula negoziale;
la ricorrente lamenti la “violazione delle norme sulla competenza per non aver ritenuto la inefficacia della clausola compromissoria contenuta nell’art. 13 del contratto di agenzia inter partes”, giacchè redatto unilateralmente in ogni sua parte dalla mandante (OMISSIS) s.p.a., gia (OMISSIS) s.p.a., e trasmesso per posta alla (OMISSIS) s.a.s., in assenza di trattative, non essendovi comunque alcun contratto sottoscritto dalla (OMISSIS) s.a.s.;
la ricorrente lamenta altresì l’erronea individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali, operata applicando immotivatamente i parametri massimi e liquidando per intero la fase istruttoria, per essendosi la stessa limitata al deposito delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6;
nè l’impugnata sentenza nè il ricorso per regolamento affrontano il profilo della qualificazione dell’arbitrato previsto dall’indicata clausola compromissoria come rituale o irrituale, pur essendo tale profilo pregiudiziale ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza, atteso che la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 ter c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, 13/05/2014, n. 10300; Cass. Sez. 6 – 3, 17/01/2013, n. 1158; Cass. Sez. 6 – 3, 31/07/2017, n. 19060);
al fine della qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta;
i contraenti, nella clausola compromissoria contenuta all’art. 13 del contratto di agenzia, ricorsero alle espressioni “controversia”, “sentenza” e poi richiamarono il regolamento dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, senza perciò prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., che le liti fossero definite dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, sicchè, nell’interpretazione del patto compromissorio, il dubbio sull’effettiva volontà delle parti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato (Cass. Sez. 1, 07/04/2015, n. 6909; Cass. Sez. 1, 07/08/2019, n. 21059);
la sentenza con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertata l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale e dichiarata la nullità del decreto opposto, con contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri, in forza dell’art. 819-ter c.p.c. deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c.;
perchè, tuttavia, sussista l’obbligo, ipotizzato dalla ricorrente, della specificazione approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, non basta che, come dedotto in ricorso, uno dei contraenti (nella specie, la (OMISSIS) s.p.a., già (OMISSIS) s.p.a.) abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto, e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perchè confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Sez. 1, 15/04/2015 n. 7605; Cass. Sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17073; Cass. Sez. 6 – 3, 07/12/2011 n. 26333; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12153; Cass. Sez. 3, 19/05/2006, n. 11757; Cass. Sez. 3, 14/02/2006, n. 3184; Cass. Sez. 1, 19/03/2004, n. 5549; Cass. Sez. 1, 15/04/1976, n. 1343);
non è stato provato, e nemmeno dedotto, dalla ricorrente che la (OMISSIS) s.p.a., gia (OMISSIS) s.p.a., avesse non soltanto predisposto l’intero contratto di agenzia, al quale la (OMISSIS) s.a.s. prestò adesione, ma anche precostituito un formulario negoziale comprensivo della denunciata clausola compromissoria e da utilizzare per una serie indefinita di rapporti contrattuali, il che non rende configurabile l’ipotesi contemplata nell’art. 1341 c.c., comma 2;
quanto al motivo di ricorso sulla misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale (pur ritenuta l’ammissibilità della devoluzione a questa Corte, adita con regolamento necessario di competenza, altresì della decisione sul capo concernente le spese di lite dell’impugnato provvedimento), è comunque inammissibile la censura che, quale quella proposta da (OMISSIS) s.a.s., in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014: 1) con riguardo a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 35.783,27, individui il valore della causa per la determinazione dei compensi con riferimento allo scaglione da Euro 5.200,01 a 26.000,00 e non allo scaglione da Euro 26.000,01 a 52.000,00, precisando poi, in sede di memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, che tale scaglione inferiore si imponeva in conseguenza della riduzione della pretesa operata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, circostanza che, in realtà, avrebbe comportato l’esigenza di tener conto del valore della domanda quale risultante da detta riduzione soltanto a far tempo da quest’ultima (cfr. Cass. Sez. 3, 30/11/2011, n. 25553); b) lamenti la generica applicazione dei “compensi massimi”, senza specificare le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, rimanendo comunque sottratta al sindacato di legittimità la liquidazione che sia stata contenuta entro i limiti dei parametri di riferimento; c) non consideri come, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lettera c, include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte;
(OMISSIS) s.p.a., alla quale il ricorso recante l’istanza di regolamento era stato notificato il 30 agosto 2019, ha notificato “controricorso” in data 9 ottobre 2019, senza rispettare il termine di venti giorni di cui all’art. 47 c.p.c., comma 5, termine ordinatorio, la cui inosservanza è stata tuttavia rilevata dalla ricorrente nella sua memoria ex art. 380 ter c.p.c., sicchè di tale scrittura la Corte non può tener conto neppure ai fini delle spese (Cass. Sez. 6 – 3, 21/12/2010, n. 25891; Cass. Sez. 3, 18/04/2000, n. 5030; Cass. Sez. 1, 30/03/1999, n. 3075; Cass. Sez. 2, 07/04/1973, n. 986);
considerato, in definitiva, che deve essere rigettato il ricorso, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del procedimento di regolamento, in quanto la (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto utili attività difensive in questa sede (essendosi limitata nella memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, a richiamare il “controricorso” irritualmente notificato rispetto al modello legale di cui all’art. 47 c.p.c., comma 5);
ritenuto, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, che sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2020.