Ordinanza 20590/2022
Condominio – Notificazione titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio – Azione esecutiva nei confronti del condomino – Notificazione del precetto e del titolo esecutivo
Il creditore che intenda promuovere un’azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, “pro quota”, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio “status” di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità.
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-6-2022, n. 20590 (CED Cassazione 2022)
Art. 475 cpc (Forma del titolo esecutivo giudiziale) – Giurisprudenza
Art. 617 cpc (Opposizione agli atti esecutivi) – Giurisprudenza
Art. 63 disp. att. cc (Riscossione contributi condominiali) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1. In forza di sentenza del Tribunale di Catania recante condanna
al pagamento di somme del Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS), (OMISSIS) intimò precetto di pagamento a (OMISSIS), nella qualità di condomina del predetto condominio.
2. L’opposizione spiegata dall’intimata, argomentata – per quanto qui interessa – sull’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti, è stata disattesa, previa espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dal Tribunale etneo con la sentenza in epigrafe indicata.
In particolare, il giudice di prossimità ha ritenuto che l’omessa notificazione della sentenza azionata alla condomina (OMISSIS) destinataria del precetto (fatto pacifico) non cagionasse alcuna lesione del diritto di difesa di quest’ultima, “tenuto conto che gli estremi del titolo sono stati specificamente riportati nell’atto di precetto opposto e che l’opponente fosse a conoscenza dell’esistenza dello stesso, così come può evincersi dalle convocazioni assembleari in atti”.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS), articolando due motivi; ritualmente intimato, (OMISSIS) non espleta attività difensiva in questo grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, num. 3, si assume che l’omessa (previa o contestuale) notificazione al singolo condomino del titolo esecutivo reso nei confronti dell’ente condominiale non sia surrogabile dalla mera conoscenza dell’esistenza del titolo aliunde acquisito ed importi la nullità dell’atto di precetto.
2. La censura è fondata.
Il provvedimento giudiziale di condanna dell’ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l’azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148, di recente Cass. 29/09/2017, n. 22856).
Secondo il fermo convincimento di questa Corte, tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell’ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l’art. 654 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693).
Ed invero “detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio” (così Cass. n. 8150 del 2017, cit.): il condomino minacciato dell’esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell’esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale.
Per le illustrate ragioni, la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) nè tampoco – come erroneamente opinato dal giudice territoriale – dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell’esistenza di una statuizione di condanna dell’ente, la quale – a tacer d’altro – non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino.
L’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838).
3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della seconda doglianza (denunciante vizi motivazionali della pronuncia) e conduce alla cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla (OMISSIS) e la declaratoria di nullità del precetto opposto.
4. Alla statuizione adottata consegue la nuova regolamentazione delle spese processuali dell’intero giudizio, informata al principio della soccombenza ed operata secondo tariffa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS). Condanna (OMISSIS) alla refusione delle spese di lite dell’intero giudizio in favore di (OMISSIS), liquidate, per l’unico grado di merito, in Euro 2.400 per compensi, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, e per il giudizio di legittimità, in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 21 aprile 2022.