Ordinanza 2107/2023
Giudizio di cassazione – Sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore – Interruzione del giudizio – Esclusione
Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore (e, “a fortiori” la relativa cancellazione dall’albo professionale) non comporta l’interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore. (In applicazione del principio la Corte, in un caso di cancellazione dell’unico difensore del ricorrente dall’albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell’adunanza fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore).
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-1-2023, n. 2107 (CED Cassazione 2023)
Art. 301 cpc (Morte o impedimento del procuratore)
Rilevato che,
con sentenza resa in data 3/1/2019, la Corte d’appello di Bologna
ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha
condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) (in qualità di fideiussori della
(OMISSIS) s.r.l.) al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.p.a. (già (OMISSIS) s.p.a.), delle somme a quest’ultima dovute dalla
(OMISSIS) s.r.l. a titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento al contratto di leasing concluso tra la (OMISSIS)
s.r.l. (in qualità di utilizzatrice) e la (OMISSIS) s.p.a. (in qualità di concedente);
a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa
sede, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente
il primo giudice avesse disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata
dai fideiussori, non avendo questi ultimi fornito alcuna prova dell’effettivo integrale decorso di alcun termine di prescrizione, sotto altro profilo rilevando l’avvenuta corretta interpretazione, da parte del primo
giudice, della domanda proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. quale rivendicazione
risarcitoria, segnatamente proposta in applicazione della clausola penale di cui all’art. 1382 c.c. convenuta tra le parti;
peraltro, il giudice d’appello ha escluso la riconoscibilità di alcuna
responsabilità della società concedente per non aver impedito la vendita in sede fallimentare (a un prezzo ritenuto vile) del bene concesso
in godimento, nonché per non aver fornito ai fideiussori le necessarie
informazioni eventualmente idonee a impedire il verificarsi di tale evenienza pregiudizievole;
da ultimo, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile le ulteriori
domande avanzate dai fideiussori, siccome proposte tardivamente solo
in sede di precisazione delle conclusioni;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
doBank s.p.a. (quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a.) resiste
con controricorso;
(OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede;
la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depositato conclusioni scritte;
considerato che,
osserva il Collegio come sia stata acquisita, agli atti del giudizio, la
dichiarazione del Consiglio Nazionale Forense in data 8/9/2022 attestante l’avvenuta cancellazione dell’avv.to Alberto Valentini, unico difensore dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), dall’Albo degli avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori;
tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal Comitato per la tenuta dell’Albo speciale degli avvocati cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori, in data 27/5/2022 (con decorrenza dal
16/2/2022);
ciò posto, rilevato che il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio
risulta sottoscritto in data 12/6/2019 (e notificato il 13/6/2019), e fissato per la relativa discussione all’adunanza del 19/10/2022, ritiene il
Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento
fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,
nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione
dall’Albo professionale) non comporta l’interruzione del giudizio ma,
eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od
adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a
fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento,
per nominare un nuovo difensore (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14901
del 16/07/2015, Rv. 636241 – 01);
le ragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno
dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, con la comunicazione, alla
parte interessata dal venir meno del proprio (unico) difensore originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d’altro
canto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove
hanno rilevato come, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e
prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica
dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo
la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che
tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e
sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita
nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade
nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato
che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt’altro che secondario nello
svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la
parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non
provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondo
comma, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv.
585537 – 01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538 –
01), è appena il caso di sottolineare come la mancata previsione della
discussione dell’odierno ricorso in udienza pubblica (essendo stata la
relativa trattazione prevista nelle forme dell’adunanza camerale, ai
sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.), debba ritenersi, con riguardo al caso di
specie, del tutto irrilevante, attesa la permanenza, in ogni caso, delle
prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di
consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi
del medesimo art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate ad arricchire e sostenere, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della
parte rappresentata;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare
comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla
parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere
all’eventuale nomina di un nuovo difensore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2022.