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Cassazione Civile 21219/2022 – Contratto di deposito – Azione risarcitoria per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate

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Sentenza 21219/2022

 

Contratto di deposito – Azione risarcitoria per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate

Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell’azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-7-2022, n. 21219   (CED Cassazione 2022)

Art. 1411 cc (Contratto a favore di terzo) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 la società (OMISSIS) A.G. (d’ora innanzi, per brevità, la (OMISSIS)) convenne dinanzi al Tribunale di Verona la società (OMISSIS) s.p.a., esponendo che:

-) aveva stipulato con la società (OMISSIS) un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo modello “Mercedes 500” targato (OMISSIS), di proprietà della suddetta (OMISSIS);

-) il 18 aprile 2000 il suddetto veicolo era stato consegnato da un funzionario della società (OMISSIS) al personale dell’albergo gestito dalla società convenuta;

-) il suddetto veicolo era stato trafugato da ignoti;

-) la (OMISSIS) aveva indennizzato la (OMISSIS) col pagamento di un indennizzo di Euro 80.528,47.

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta alla rifusione della suddetta somma, ai sensi dell’art. 1916 c.c..

2. La (OMISSIS) s.p.a. si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuta indenne da (OMISSIS), gestore della autorimessa cui il personale dell’albergo aveva affidato il suddetto veicolo, e dalla quale era stato trafugato.

3. (OMISSIS) si costituì regolarmente eccependo la prescrizione del credito e comunque negando la propria responsabilità.

4. Con sentenza 10 aprile 2018 n. 839 il Tribunale di Verona accolse sia la domanda attorea formulata dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), sia la domanda di manleva formulata da quest’ultima nei confronti di (OMISSIS).

Il Tribunale ritenne:

-) che la società proprietaria del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l’albergo, per il tramite del proprio funzionario (OMISSIS);

-) che la (OMISSIS) aveva stipulato a sua volta un contratto di subdeposito con (OMISSIS);

-) che la (OMISSIS), indennizzando la (OMISSIS), si era surrogata nei diritti da quest’ultima vantati tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario;

-) che la domanda dell’assicuratore aveva natura contrattuale, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione;

-) che (OMISSIS) aveva tenuto una condotta colposa, consegnando il veicolo a persona qualificatasi come incaricata dall’albergo, senza accertarne l’identità.

La sentenza venne appellata da (OMISSIS) in via principale, e dalla (OMISSIS) in via incidentale.

5. Con sentenza 6 luglio 2020 n. 1738 la Corte d’appello di Venezia accolse le impugnazioni e rigettò la domanda di surrogazione proposta dalla (OMISSIS), condannandola alle spese.

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello adottò la seguente motivazione:

-) il veicolo trafugato venne consegnato all’hotel Baglioni da una persona ( (OMISSIS)) che non era l’amministratore della società proprietario del mezzo, nè un consigliere d’amministrazione, nè risultava avere poteri di rappresentanza della suddetta società;

-) di conseguenza la (OMISSIS) non poteva ritenersi avere stipulato alcun contratto di deposito con la (OMISSIS) s.p.a.;

-) ergo, il diritto di credito vantato dalla ClassiCon nei confronti della (OMISSIS) era un diritto al risarcimento del danno aquiliano, soggetto alla ordinaria prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.;

-) di conseguenza al momento della introduzione della domanda di surrogazione da parte della (OMISSIS) (2010) il diritto si era estinto per prescrizione, maturata ad aprile 2006.

Stabilito ciò, la Corte d’appello ha comunque esaminato la sussistenza di una condotta colposa in capo a (OMISSIS), ai fini della regolazione delle spese di lite, ed ha escluso che quest’ultima avesse tenuto una condotta negligente.

La Corte d’appello ha ritenuto che l’autoveicolo venne consegnato dal personale dell’autorimessa a una persona in possesso di un titolo di legittimazione formalmente emesso dalla (OMISSIS); che tale documento era sufficiente per la riconsegna del veicolo; che in base agli accordi intercorsi tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) quest’ultima non aveva alcun obbligo di identificare le generalità della persona che, munita del suddetto titolo, si presentava a ritirare i mezzi lasciati in deposito.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.

La (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale; (OMISSIS) ha notificato controricorso per resistere sia al ricorso principale, sia a quello incidentale.

Tutte le parti hanno deposito memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con tutti e due, infatti, la società ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, ed ha accolto di conseguenza la relativa eccezione.

Deduce la (OMISSIS) che il diritto al risarcimento del danno vantato dalla Classicon (diritto nel quale essa (OMISSIS) si era surrogata ex art. 1916 c.c.) aveva natura contrattuale, ed era perciò soggetto alla prescrizione decennale, per le seguenti ragioni:

-) il veicolo trafugato aveva formato oggetto di un contratto di deposito;

-) il contratto di deposito era stato stipulato dall’amministratore e “proprietario” (sic) della società (OMISSIS), e quindi con effetti direttamente nella sfera giuridica di quest’ultima;

-) la società (OMISSIS) aveva comunque ratificato l’operato del proprio funzionario;

-) in ogni caso, avendo il contratto di deposito ad oggetto un bene della società (OMISSIS), i diritti da esso scaturenti “ricadono direttamente sulla società” suddetta.

1.1. Nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che Stephan Fisher fosse l’amministratore della (OMISSIS) il motivo è inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: inammissibilità del resto candidamente palesata dalla stessa società ricorrente, là dove dichiara che la Corte d’appello è incorsa “in un palese errore di fatto nella valutazione delle prove e dei documenti” (così il ricorso, pagina 8).

1.2. Nella parte restante il ricorso è fondato.

La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c..

Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 27/05/2010, Rv. 613171 – 01).

Non può dunque condividersi l’osservazione del Procuratore Generale, secondo cui il motivo sarebbe inammissibile perchè prospetta una questione di interpretazione del contratto. Nel caso di specie, infatti, la società ricorrente non si duole dell’interpretazione, ma della qualificazione del contratto adottata dal giudice di merito, e della ricognizione degli effetti legali di esso (p. 13 del ricorso).

2. Il ricorso incidentale, col quale la (OMISSIS) censura la regolazione delle spese, resta assorbito, dal momento che il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolazione di queste secundum eventum litis.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2022.