Ordinanza 21279/2017
Transazione – Revocatoria fallimentare
In tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell’atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato.
Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 13-9-2017, n. 21279 (CED Cassazione 2017)
Articolo 1965 c.c. annotato con la giurisprudenza
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 251 del 2015 (depositata il 15 aprile 2015), respingendo il gravame proposto dalla signora (OMISSIS), ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda, proposta dalla LCA di (OMISSIS) Scarl, per la revocatoria della cessione onerosa del credito, vantato dalla Cooperativa in bonis verso il Comune di Alliste, verso il corrispettivo di un prezzo inferiore, di 15 volte circa, rispetto al valore facciale del credito ceduto, ai sensi dell’art. 67, I co., n. 1, LF.
L’erede della convenuta, la signora (OMISSIS), ricorre con un unico mezzo, assumendo che la natura aleatoria del contratto di cessione onerosa del credito sarebbe incompatibile con l’azione revocatoria proposta ed accolta ai sensi dell’art. 67, I co., n. 1, LF.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Le doglianze sono manifestamente infondate perchè si pongono in contrasto con il principio di diritto posto da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 2013 (secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo nè soltanto alle prestazioni dedotte nell’atto di transazione, nè soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato.), in quanto il dictum giudiziale ha tenuto conto dei criteri valutativi enunciati da questa Corte, mentre le critiche volte, sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, sollecita a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione degli apprezzamenti giudiziali sulla reale portata dell’accordo di cessione (SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014).
Alla reiezione del ricorso non conseguono le spese processuali, non essendosi costituita la curatela intimata, ma solo l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
Respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1, sezione civile della Corte di cassazione, il 7 luglio 2017, dai magistrati sopra indicati.