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Cassazione Civile 21296/2022 – Clausole vessatorie – Sottoscrizione cumulativa – Inefficacia

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Ordinanza 21296/2022

Clausole vessatorie – Sottoscrizione cumulativa – Inefficacia

In tema di condizioni generali di contratto, perchè sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perchè confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 5-7-2022, n. 21296

Art. 1341 cc (Condizioni generali di contratto) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Brescia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dalla ditta Vestina Recapiti di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.R.L., ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’ingiunta, in forza di clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del foro di Palermo, con esclusione di tutti gli altri fori concorrenti.

Il giudice ha disatteso l’obiezione sollevata dall’ingiungente, che aveva eccepito l’inefficacia della clausola in difetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., comma 2. Il Tribunale ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per ravvisare l’ipotesi del contratto per adesione, trattandosi di contratto predisposto in accordo fra le parti per regolare la singola vicenda contrattuale.

Contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che, nella specie, il contratto era stato predisposto dalla controparte, come risulta chiaramente dal fatto che alcune clausole sono approvate specificamente per iscritto e dovendosi considerare che i dati della (OMISSIS) sono stati per l’appunto trascritti a penna sul modulo predisposto.

2. Il ricorso è ammissibile: la sentenza con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c. (Cass. n. 20839/2021).

3. Il regolamento è anche fondato. In tema di condizioni generali di contratto, perchè sussista l’obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contenuto del contratto in modo che l’altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perchè confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l’altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 20461/2020; n. 6753/2018).

In altre parole, ai fini dell’applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., occorre non solo che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, ma si richiede altresì che la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno (Cass. n. 17073/2018). Non sono quindi condizioni generali di contratto le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. n. 12153/2006).

4. Nel caso in esame, il Tribunale di Pescara, dopo avere richiamato tali principi, ha riconosciuto che il contratto, di cui faceva parte la clausola che riconosceva la competenza esclusiva del foro di Palermo, “per quanto risulta agli atti di causa, risulta predisposto in accordo tra le parti, per la pacifica e singola e vicenda contrattuale sorta tra le stesse”.

L’esame del testo contrattuale, però, rende tale affermazione una pura petizione di principio, del tutto svincolata dall’esame del documento e dalla considerazione del contenuto dell’accordo.

La prima pagina del documento, denominato “Accordo per la fornitura di servizi di recapito”, identifica, con testo a stampa, il committente ” (OMISSIS) S.R.L.”, mentre, nel riquadro destinato a identificare l’affidatario, i dati di (OMISSIS) Recapiti sono inseriti a penna. Sempre nella prima pagina è indicato l’oggetto del contratto, con una parte prestampata “Recapito corrispondenza nel territorio di (…)”, seguita con l’indicazione scritta a mano “Penne ecc.”; immediatamente dopo riprende il testo a stampa con l’indicazione “Per i Cap”, cui segue l’indicazione scritta a penna dei codici postali. Seguono le parole stampate “Sede operativa” e l’indicazione scritta a mano “Penne”.

Sono poi indicate, con testo a stampa, le condizioni economiche e le condizioni del servizio e la previsione della durata del contratto.

Nella pagina seguente sono indicati, con la tecnica tipica delle condizioni generali di contratto, gli “obblighi dell’affidatario”, le previsioni relative alla “Sicurezza e riservatezza”, le “Garanzie dell’affidatario”. Seguono, nelle due pagine successive, le indicazioni delle modalità del servizio, che sono anch’esse elaborate in modo del tutto svincolato dallo specifico rapporto; infine, nella pagina seguente, sempre con la medesima tecnica delle condizioni generali di contratto, le “Sanzioni relative alla non conformità dei livelli di servizi”, le “Sanzioni relative alla mancata restituzione della tecnologia concessa in uso”, le previsioni relative alla “Risoluzione e recesso”, la “Legge applicabile e foro competente” e “Trattamento dei dati personali”.

In presenza di tale quadro negoziale risulta con chiarezza non solo la predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale da parte del committente, ma anche il carattere generale delle clausole predisposte, destinate a regolare uniformemente i rapporti contrattuali del committente con i propri affidatari per le varie zone di competenza.

5. Sono vessatorie, per pacifica giurisprudenza, le clausole che importano deroga alle norme sulla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, fissando un foro diverso da quello competente per legge o anche limitando la scelta fra i fori alternativamente previsti dalle norme processuali (Cass. 3261/1996). Tali clausole, qual è quella oggetto di lite, debbono essere perciò, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, approvate espressamente e specificamente per iscritto. Costituisce principio acquisito che l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. n. 20606/2016).

Ora nel caso in esame, nella pagina nella quale è inserita la clausola in esame, c’è una unica sottoscrizione, riferita al complesso delle clausole riportate nel foglio, mancando quindi il requisito formale della specifica approvazione secondo i principi dinanzi richiamati.

La clausola derogativa della competenza per territorio, contenuta in un contratto per adesione, la quale non sia stata specificamente approvata per iscritto, a norma dell’art. 1341 c.c., comma 2, deve considerarsi nulla. La sua inefficacia può essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di regolamento di competenza, essendo l’indagine al riguardo preclusa unicamente dal giudicato (Cass. n. 18680/2003; n. 1308/2006).

6. L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonchè di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. 21422/2016; n. 17312/2018).

Risulta dagli atti che, nell’eccepire l’incompetenza fondata sulla clausola, l’opponente ha inoltre eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito anche quale forum destinate solutionis causa, in rapporto alle contestazioni mosse contro la pretesa. Fu indicato quale foro competente quello di Bologna, domicilio del debitore al tempo della scadenza, sede della società e luogo di conclusione del contratto.

L’assunto è infondato. E’ fuori di dubbio che, nel caso in esame, fu chiesto con il decreto ingiuntivo il pagamento dei corrispettivi dovuti in base al contratto per il servizio prestato. L’ipotesi rientra perciò nella previsione di cui all’art. 1182 c.c., comma 3: domanda di pagamento di una somma di denaro da adempiere al domicilio del creditore al tempo della scadenza.

In tema di competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell’art. 20 c.p.c., quale sia “l’obbligazione dedotta in giudizio”, il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obbiettivo della deductio su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull’esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza della obbligazione (Cass. n. 9013/2005; n. 4184/2010). è stato inoltre precisato che, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, è sufficiente individuare il luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio, indipendentemente dalla sua concreta esistenza e dal suo concreto ammontare (Cass. n. 4792/2021). Consegue che, essendo Penne la sede della società richiedente il decreto ingiuntivo, sussiste la competenza del Tribunale di Pescara a conoscere della presente controversia.

La sentenza deve essere pertanto cassata e deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Pescara.

Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; dichiara la competenza del Tribunale di Pescara, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 maggio 2022.