Sentenza 21327/2018
Rovina e difetti di cose immobili – Responsabilità del costruttore – Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. – Estensione dell’effetto interruttivo previsto dall’art. 1310 cc con riguardo alla ipotesi di condebitori in solido
In tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia, presupposto necessario per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio dell’estensione agli altri condebitori – previsto dall’art. 1310, comma 1, c.c. – dell’effetto di un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.
Responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente – Limitazioni
La responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell’opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall’accettazione senza riserve dell’opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l’art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’onere integrale dell’eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell’appalto.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 agosto 2018, n. 21327 (CED Cassazione 2018)
FATTI DI CAUSA
I coniugi (OMISSIS) (deceduto nel corso del giudizio di primo grado) e (OMISSIS), in qualità di comproprietari di un fabbricato, che nel 1987 non era stato ancora interamente edificato, con atto di citazione del 30 novembre 1996 hanno convenuto in giudizio il geom. (OMISSIS) esponendo (pagg. 23 e 4 della citazione) che questi: nell’anno 1987, aveva iniziato i lavori di costruzione di un fabbricato posto a confine della proprietà degli attori, lato Sud, consistente in un fabbricato di tre livelli fuori terra. Nel fare ciò aveva escavato il terreno ad una quota più profonda rispetto alla quota di fondazione del fabbricato degli attori, aveva realizzato le fondazioni del nuovo edificio in aderenza a quelle del fabbricato preesistente, senza lasciare il prescritto giunto tecnico. Per effetto di tale anomalia, il fabbricato degli attori aveva iniziato ad inclinarsi lungo la direttrice Nord-Sud. Il movimento, dovuto a cedimento per trascinamento, era tutt’ora in atto e da un recente rilievo effettuato dal geom. (OMISSIS) risultava che aveva raggiunto circa cm. 11: erano evidenti i danni all’interno ed all’esterno del fabbricato attoreo. il (OMISSIS) per risolvere il problema aveva realizzato un getto di calcestruzzo dello spessore, a lato Nord, di cm. 49 e a lato Sud di cm. 60 (differenza cm 11) e per livellare il piano del pavimento, realizzo altresì, nel piano seminterrato, nel lato Sud, all’interno della fondazione perimetrale, un bordo in calcestruzzo sezione di m. 1,00×0,50.
In corrispondenza del muro di spina, con direzione Est-Ovest, il (OMISSIS) aveva costruito sia un muro di fondazione, della sezione di m. 0,50×1, che un muro in elevazione, in blocchetti di cemento vibro compressi di argilla espansa, legato con malta di cemento per l’altezza di m. 2,40. I suddetti interventi, si erano rivelati inefficaci perchè eseguiti in maniera approssimativa, e dopo l’esecuzione dei suddetti lavori si era verificato un ulteriore appesantimento della base e ulteriori cedimenti sia all’interno che all’esterno del primo piano del fabbricato degli attori. Su suggerimento del (OMISSIS) gli attori avevano provveduto a realizzare una sopraelevazione al fine di dare stabilità al fabbricato. Tuttavia, la sopraelevazione aveva ulteriormente aggravato la situazione di pericolo del fabbricato.
Pertanto, essi attori concludevano chiedendo la condanna del convenuto: ad eseguire tutti i lavori necessari per stabilizzare l’edificio degli attori, eliminare i vizi e difetti denunziati, e in difetto l’importo necessario per detti lavori, condannandolo altresì al risarcimento di tutti i danni, con rivalutazione monetaria, interessi come per legge e vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva il geom. (OMISSIS), deducendo che il contestato fabbricato in aderenza, era stato realizzato nel pieno rispetto di tutta la normativa antisismica e delle regole dell’arte, contestava tutto quanto dedotto dagli attori ed eccepiva l’inattendibilità della C.T. del geom. (OMISSIS), il quale si era limitato a riferire la cronistoria dei fatti espostigli dagli attori, pertanto concludeva: preliminarmente che riguardo all’ipotesi di responsabilità per fatto illecito venisse dichiarata la prescrizione ex articolo 2947; mentre per quanto riguardava la responsabilità contrattuale dell’appaltatore erano scaduti i termini di decadenza ex articoli 1667 e 1669 c.c., non avendo gli attori rivolto, tempestivamente, al convenuto la prescritta denunzia di contestazione. Eccepiva, altresì, che la responsabilità dell’attuale situazione di dissesto non sarebbe addebitabile alla realizzazione del fabbricato in aderenza, in quanto il fabbricato degli attori aveva, da epoca precedente ai fatti di causa, già evidenziato cedimenti, tant’è che proprio al momento dell’inizio dei lavori di sopraelevazione da parte del convenuto fu accertata l’inclinazione del fabbricato; in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al pagamento del saldo di Lire 38.197.200, su un totale documentato dei lavori pari a Lire 107.044.200.
Poichè il Tribunale aveva respinto la richiesta di chiamare in giudizio il progettista-direttore dei lavori e l’impresa subappaltatrice dei lavori, con autonomo atto di citazione (iscritto al n. 1164/08 R.G.) il geom. (OMISSIS) aveva convenuto in giudizio l’ing. (OMISSIS), progettista e direttore dei lavori di entrambi gli interventi (costruzione in aderenza e sopraelevazione del fabbricato attoreo), nonchè i sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), subappaltatori dei lavori di sopraelevazione (nei confronti dei quali, però, nel corso del giudizio il geom. (OMISSIS) ha rinunziato all’azione), perchè lo tenessero indenne da qualsiasi pregiudizio derivante dall’azione proposta nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio l’ing. (OMISSIS) il quale contestava, nel merito ed in via principale, le richieste degli attori ed eccepiva, a sua volta, la decadenza e la prescrizione sia nei confronti dei coniugi (OMISSIS) che dello stesso (OMISSIS).
Disposta la riunione dei due procedimenti, il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1572 del 2005 accoglieva la domanda attrice e per l’effetto condannava (OMISSIS) al risarcimento del danno in favore delle attrici della complessiva somma di Euro 85.525,86 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi compensativi con decorrenza dal 26.11.2001 alla presente sentenza nonchè agli ulteriori interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata con decorrenza dalla medesima data all’effettivo soddisfo; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS) nei confronti delle attrici e condanna queste ultime, in solido tra loro, al pagamento in favore del (OMISSIS) della complessiva somma di Euro 19.70438 più IVA oltre alla rivalutazione monetaria e oltre agli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata. Compensava le spese del giudizio.
La Corte di appello pronunciandosi su appello proposto sia (OMISSIS) e sia dagli attori, con sentenza n. 1010 del 2012 riformava la sentenza di primo grado e dichiarava che (OMISSIS) era tenuto a corrispondere a favore degli eredi di (OMISSIS) l’importo di Lire 331.200.000 a titolo di risarcimento danni da rivalutarsi all’attualità oltre gli interessi, condanna lo stesso (OMISSIS) al pagamento in favore di parte (OMISSIS) ed Amirangioli dell’importo di Lire 311.496.000 oltre rivalutazione ed interessi risultante dalla compensazione tra il credito di cui in motivazione e il credito residuo di Euro 19.704,00 maturato dal (OMISSIS) a titolo di residui compensi professionali. Dichiarava (OMISSIS) corresponsabile nella misura del 50% con il (OMISSIS) del danno prodotto a seguito della realizzazione del fabbricato (OMISSIS). Rigettava ogni altra domanda. Condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio a favore degli attori; compensava le spese del giudizio tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Secondo la Corte di appello dell’Aquila, infondata era l’eccezione di prescrizione o di decadenza posto che la denuncia ex articolo 1669 c.c., risultava effettuata entro l’anno dalla scoperta della situazione dannosa così come è stato rispettato il termine di dieci anni dal compimento dell’opera: b) la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva esteso al (OMISSIS) gli esiti del ragionamento effettuato in ordine al rispetto del termine di cui all’articolo 1669 c.c., per il convenuto (OMISSIS). c) Dall’istruttoria ere emerso che il cedimento strutturale del fabbricato degli attori non era preesistente la costruzione del fabbricato di (OMISSIS) e al contrario il cedimento di cui si dice era dovuto proprio alla costruzione del (OMISSIS). d) andava accolta l’eccezione di decadenza formulata da (OMISSIS) in merito all’opere di sopraelevazione dell’edificio attoreo e) andava invece confermata la responsabilità del (OMISSIS) unitamente alla responsabilità del (OMISSIS), posto che lo stesso aveva provveduto sia a redigere il calcolo delle strutture in cemento armato della palazzina (OMISSIS) e sia a dirigere i lavori.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. (OMISSIS) in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarato inammissibile il controricorso presentato da (OMISSIS) e (OMISSIS) perchè notificato oltre il termine indicato nell’articolo 370 c.p.c.. Infatti considerato che il ricorso era stato notificato il 30 ottobre 2013 e il termine per il relativo deposito scadeva il 20 novembre, ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 10 dicembre 2013 ed invece risulta notificato il 22 marzo 2014.
1.- Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta l’omessa insufficiente contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in merito a circostanze di fatto decisive. Secondo il ricorrente nel ritenere che non sussistesse la prova della persistenza del cedimento del fabbricato di (OMISSIS) (adesso i di lui eredi) e nell’escludere la decadenza e la prescrizione dell’azione promossa dagli attori: 1) non avrebbe considerato: a) quanto dedotto in termini confessori dagli attori nelle pagg. 2 e 3 dell’atto di citazione; b) delle dichiarazioni in sede di interrogatorio formale della (OMISSIS); c) del contenuto integrale delle CT. 2) avrebbe svalutato immotivatamente le prove testimoniali acquisite
1.1.- Il motivo è infondato sotto entrambi i profili ed essenzialmente perchè si traduce nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta contraddizioni ed è pienamente comprensibile. Va, qui, precisato, che, pur se per effetto dell’evoluzione legislativa succedutasi nel corso degli ultimi tempi, i limiti istituzionali del giudizio di cassazione siano stati profondamente rimaneggiati, tanto da rendere, oramai, obsoleta l’idea della Cassazione come giudice della sentenza, tuttavia, la funzione di garanzia che l’ordinamento assegna al giudice di legittimità in attuazione dell’articolo 65 ord. giud., si esercita, comunque, nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente la decisione di escludere che il cedimento del fabbricato di (OMISSIS) fosse preesistente alla costruzione del fabbricato di (OMISSIS) è sostenuta da un’ampia e attenta motivazione che tiene conto di tutti i dati, positivi e negativi, acquisiti al giudizio. Infatti, la Corte distrettuale ha avuto modo di precisare: “(..). Una compiuta serie di analisi geotecniche hanno, infatti, evidenziato la compatibilità tra i lavori realizzati dal (OMISSIS) e l’origine del dissesto, in quanto il carico del fabbricato adiacente realizzato con platea su terreno di pessima capacità portante avrebbe costituito quella interazione idonea a determinare il dissesto. In questo contesto, appare veramente insufficiente il ricordo, a distanza di oltre dieci anni della teste (….) (….) Uguali considerazioni valgono nei riguardi del teste (OMISSIS) (…)”. E di più, la Corte distrettuale conclude in modo significativo: “Ciò posto, in base alle risultanze tecniche in atti, cause certe del dissesto del fabbricato attoreo sono da ricercare nei cedimenti differenziali verificatisi per la presenza di una particolare situazione geologica e che (come riportato dal tribunale in sentenza), “il lato maggiormente danneggiato è l’angolata sud che ha avuto i maggiori cedimenti indotti dai carichi trasmessi dalla platea dell’edificio di parte convenuta su terreni compressibili che si sono sommati a quelli propri dell’edificio di parte attrice”… ancora è segnalato, condivisibilmente, che “dirompente per l’equilibrio del fabbricato sia stata sicuramente la costruzione della platea di cemento in aderenza alle vecchie fondazioni” (le quali, peraltro, stando alla relazione del (OMISSIS) effettuata in occasione della sopraelevazione erano descritte “in ottimo stato” – vds. pag. 23 della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, ove tale passaggio è riportato); non vi era segno obbiettivo, dunque, di un qualsivoglia cedimento strutturale antecedente all’esecuzione dei lavori del (OMISSIS) (…..)”.
Come è evidente, dunque, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato tutti i dati acquisiti al giudizio e con logica persuasiva, comunque, con valutazione di merito non suscettibile di sindacato di legittimità, ha rilevato che vi era prova che il cedimento del fabbricato (OMISSIS) era stato determinato dalla costruzione realizzata dal (OMISSIS).
1.2.- La Corte distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esaminato in modo ampio e attento la prova testimoniale specificando le ragioni per le quali alcune testimonianze erano ritenute inattendibili. Al riguardo è sufficiente ribadire che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.
1.3.- La Corte distrettuale ha escluso, altresì, con adeguata motivazione, comunque, priva di vizi logici e/o giuridici, che i sigg. (OMISSIS) avessero consapevolezza del cedimento del loro fabbricato prima della costruzione del (OMISSIS). Infatti, in modo esplicito la Corte distrettuale ha avuto modo di chiarire che “(…) Effettivamente, la piena consapevolezza della gravità del danno e della concretezza del pericolo di rovina sono databili (quale concreto riscontro oggettivo) dalla data in cui (marzo 1996) fu consegnata la relazione da parte del geom. (OMISSIS) (,….) la parte nella fattispecie ha agito ex articolo 1669 c.c., quando ha avuto consapevolezza del fatto che la sopraelevazione aveva posto il fabbricato in condizioni di pericolo di rovina (…)”.
Peraltro va aggiunto che primo e secondo elemento della doglianza non sono stati adeguatamente specificati, cioè il ricorso non ha indicato quale frase avrebbe portata confessoria di quelle riportate a pag. 2 del ricorso, (non potendosi pretendere che la Corte le identifichi, sostituendosi all’argomentare della parte), nè il contenuto dell’interpello (OMISSIS).
2.= il ricorrente lamenta ancora:
- a) Con il secondo motivo l’omesso esame di circostanze decisive per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare la rilevanza del comportamento omissivo degli attori i quali non avrebbero adottato le misure necessarie al fine di evitare il cedimento strutturale dell’edificio. Piuttosto, sempre secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto addebitare il 50% di responsabilità anche agli attori.
- b) con il terzo motivo, l’omesso esame del concorso di colpa degli attori (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed articolo 1227 c.c.). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe considerato il concorso di colpa degli attori ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1227 c.c., nonostante fosse stata sollevata dal convenuto nei suoi scritti difensivi.
2.1.- I motivi, che per loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
È giusto il caso di ribadire che la Corte distrettuale ha chiaramente specificato che “(..) una volta escluso la prova dell’esistenza di una verificabile inclinazione preesistente, appare chiara che l’unica certa ragione per la quale il grave danno strutturale si è verificato sia da ascrivere alle iniziative costruttive del convenuto (…)”. A sua volta come risulta dal ricorso “(…) nel 1988 il geom. (OMISSIS) che aveva ultimato i lavori del suo fabbricato consigliò agli anziani coniugi (OMISSIS) di sopraelevare il loro fabbricato perchè in tal modo, così assicurò, esso si sarebbe assestato. Costruito quindi in appalto dagli attori, due unità immobiliari posizionate al primo livello con accesso indipendente, ed una rampa di scala esterna, per il collegamento con il piano terra. Ultimati i lavori di demolizione della copertura il (OMISSIS) constatava che il solaio del
sottotetto non era orizzontale ma inclinato (…)” Pertanto, per stessa ammissione del geom. (OMISSIS) i coniugi (OMISSIS) hanno tentato di porre argine, e sempre su suggerimento dello stesso (OMISSIS), al cedimento del loro fabbricato senza un risultato positivo. La Corte distrettuale non ha ritenuto di addebitare ai coniugi (OMISSIS) alcuna responsabilità dovuta a negligenza, svolgendo un ragionamento che anche alla luce di quanto rilevato in rodine al primo motivo risulta insindacabile.
3.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla quantificazione del danno (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel quantificare il danno non avrebbe tenuto conto che il danno ai sensi dell’articolo 2056 c.c., avrebbe dovuto essere commisurato alla perdita patrimoniale subita dagli attori, vale a dire al valore di mercato del fabbricato.
3.1.- Il motivo è inammissibile per novità della questione. È ius receptum che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese ne tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
D’altra parte, tenuto conto di quanto affermato dal ricorrente (pag. 13 del ricorso) e cioè che la quantificazione del danno era stata contestata dal CT di parte e dal difensore del (OMISSIS), con la comparsa conclusionale di replica dell’8 marzo 2012, conferma che l’eccezione di che trattasi non è stata proposta correttamente ovvero proposta fuori temine non è mai entrata nel thema decidendum del giudizio di appello.
Va aggiunto che la Corte di appello in sentenza (pag. 12) ha osservato che nessuna delle parti aveva avanzato doglianze sul punto e questa frase non è specificamente censurata.
4.- Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli articoli 112 e 156 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel disporre la condanna del (OMISSIS) al risarcimento del danno ha riconosciuto anche il credito del (OMISSIS) per Euro 19.704,38, tuttavia, A) nel dispositivo avrebbe effettuato la compensazione tenendo conto da una parte del risarcimento del danno attualizzato al 2001 e dall’altro del credito del (OMISSIS) cristallizzato al 1991 privo dell’importo di Iva di interessi e rivalutazione. B) Il calcolo matematico delle due poste e la contestuale sottrazione è anche viziata da errori materiali di calcolo. C) Il dispositivo a sua volta sarebbe in contraddizione con la parte motiva della sentenza laddove viene respinta l’impugnazione proposta dagli attori sullo specifico capo della sentenza del Tribunale introducendo una modifica di fatto alla statuizione del Tribunale che ne stravolge il contenuto a detrimento dei diritti del ricorrente.
motivo è fondato.
La Corte nel disporre la condanna di (OMISSIS) al pagamento in favore delle dette (OMISSIS) ed (OMISSIS) “(…) dell’importo di Euro 311.496,00 (oltre rivalutazione di interessi calcolati come sopra) risultante dalla compensazione tra il credito di cui al capo 1 ed il credito residuo di Euro 19.704,00 maturato dal (OMISSIS) a titolo di residui compensi professionali (….)”, a parte l’errata indicazione in Euro di un importo (quello di 311.496,00) che nella motivazione è indicato in Lire (pag. 12 della sentenza), ha erroneamente disposto una compensazione tra due valori non omogenei e cioè tra l’importo del danno dovuto dal (OMISSIS) a favore dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) che viene attualizzato al 2001 e il compenso dovuto a (OMISSIS) a saldo dei lavori eseguiti che viene riferito al 1991. Epperò, è affermazione pacifica nella dottrina civilistica, che qui si condivide, che la compensazione per operare ha bisogno di alcuni presupposti; non basta, infatti, che vi siano dei semplici reciproci rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche necessario che tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili. Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto o attualizzare il compenso dovuto al (OMISSIS) al 2001, oppure, il valore del fabbricato avrebbe dovuto essere riferito al 1991, applicando al risultato della compensazione rivalutazione ed interessi.
Mette conto aggiungere che non si verte in ipotesi di un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, ma di errore di calcolo riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un “error in iudicando” nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio che può essere denunciato con ricorso per cassazione (Cass. n. 23704 del 22/11/2016).
Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare questo profilo alla luce dei principi suddetti, per rispondere alla censura svolta in ricorso.
5.- Sesto e settimo motivo riguardano espressamente i rapporti tra il geom. (OMISSIS) e l’ing. (OMISSIS).
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nell’escludere la validità e l’efficacia dell’assunzione di totale responsabilità dell’ing. (OMISSIS) nonostante (OMISSIS) avesse dichiarato in calce alla relazione tecnica allegata al progetto della sopraelevazione “che il Direttore dei lavori è il solo responsabile dell’esecuzione dell’intera opera”.
5.1.- Il motivo è infondato. Il ricorrente prospetta una questione già posta in sede di appello, esaminata e decisa dalla Corte di Appello secondo i principi espressi da questa Corte che vengono qui confermati. La Corte di appello ha osservato, come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 9064/1993), che la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell’opera a norma degli articoli 1667 e 1668 c.c., non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall’accettazione senza riserve dell’opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l’articolo 1668, comma 1, pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’onere integrale dell’eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell’appalto.
Parte ricorrente afferma che la dichiarazione di responsabilità resa dal (OMISSIS) in calce alla relazione tecnica allegata al progetto di sopraelevazione potrebbe avere valore nei rapporti tra coobbligati, ma la tesi, puramente congetturale e ipotetica, non vale a dedurre una violazione di legge, ma un’inverosimile interpretazione di quello scritto – si badi: una dichiarazione resa all’amministrazione e chiaramente finalizzata all’assunzione di responsabilità nei confronti di essa – in chiave negoziale; in questo senso la questione risulta anche nuova (e dunque inammissibile cfr tra le tante Cass. n. 27568 del 21/11/2017), giacchè non viene riferito se venne posta in questi termini nei gradi di merito. In ogni caso si scontra con l’ulteriore rilievo della Corte di appello che la responsabilità del (OMISSIS) verso i committenti per il secondo intervento (la sopraelevazione) è esclusa dal maturare a suo vantaggio della decadenza stabilita dall’articolo 1669 c.c..
6.- Con il settimo motivo parte (OMISSIS), affrontando questo profilo, lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere fondata l’impugnazione proposta da (OMISSIS) relativamente alla decadenza nei suoi confronti a far valere la responsabilità ex articolo 1669 c.c., limitatamente alla sopraelevazione del fabbricato degli attori, perchè l’azione posta dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) non era un’azione di regresso ma un’azione di garanzia.
6.1.- Il motivo è infondato.
È principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Tali considerazioni possono essere estese in modo analogo anche alla figura del progettista.
A sua volta, questa Corte (Cass. 8288/2000) ha avuto modo di chiarire che in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall’articolo 1669 c.c., in relazione alla denuncia, la quale si pone come necessario presupposto per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio della estensione agli altri condebitori, prevista dall’articolo 1310 c.c., comma 1, dell’effetto di un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla ontologica differenza tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l’applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.
Ciò posto, nel caso in esame, come ha chiarito la stessa Corte distrettuale, il termine decadenziale era stato rispettato nei confronti del (OMISSIS) ma non anche nei confronti del (OMISSIS) posto che il (OMISSIS) gli aveva notificato la citazione in giudizio solo nel 1998 e il committente non aveva effettuato nessuna denunzia nei suoi confronti. Pertanto, l’azione proposta nei confronti del (OMISSIS) non poteva estendersi al (OMISSIS). A sua volta, il (OMISSIS) non aveva titolo per agire nei confronti del (OMISSIS), in ordine alla sopraelevazione del fabbricato degli attori, perchè in forza dei principi sulla solidarietà e sulla decadenza l’azione di regresso non poteva essere utilmente esercitata dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per la decadenza del credito del committente nei confronti del Direttore dei lavori, nè (OMISSIS) poteva chiamare in garanzia il (OMISSIS), come afferma il ricorrente ma solo in memoria, perchè lo stesso (OMISSIS) avrebbe potuto far valere in giudizio, nei confronti degli attori, l’estinzione del debito per sopravvenuta decadenza, ovvero, per mancata comunicazione, al (OMISSIS), nel tempo dovuto, dei vizi dell’opera; e, comunque, il (OMISSIS), per declinare la propria responsabilità nei confronti del (OMISSIS), può, pur sempre, imputare al (OMISSIS) il fatto che lo stesso non abbia eccepito l’estinzione del debito pari alla quota della responsabilità del Direttore dei Lavori.
Sicchè appare del tutto corretta l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale “(…) in conclusione (…) l’appello formulato dal (OMISSIS) va accolto limitatamente all’eccezione di decadenza formulata con riferimento alle opere di sopraelevazione dell’edificio attoreo (…)” (pag. 14 sentenza).
In definitiva, va accolto il quinto motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigettati gli altri motivi la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione, la quale provvederà anche a predisporre il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello dell’Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione relativa alla compensazione dei crediti vantati rispettivamente e reciprocamente da (OMISSIS) e dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS). La Corte di rinvio provvederà a predisporre il regolamento delle spese giudiziali per il presente giudizio di cassazione.