Sentenza 21349/2022
Ricorso per cassazione – Dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata – Deposito della relata di notifica ex art. 372 cpc – Esclusione
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.
Improcedibilità del ricorso – Condizioni
Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 6-7-2022, n. 21349 (CED Cassazione 2022)
Art. 372 cc (Produzione di altri documenti in cassazione) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1.- La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 25 giugno 2020, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 18 settembre 2019, che aveva pronunciato sull’affidamento (al padre) dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), nati dalla convivenza istaurata con (OMISSIS), cittadina russa.
2.- Il Tribunale si era dichiarato competente a provvedere sul ricorso del (OMISSIS), avendo ritenuto che i minori avevano la residenza abituale in Italia, in (OMISSIS), dove erano nati ed erano rimasti fino all’estate del 2018, quando la madre, recatasi in Russia per le vacanze estive, non faceva rientro in Italia alla data concordata con il compagno.
3.- La (OMISSIS) (nel settembre 2018) aveva investito della vicenda dell’affidamento dei figli il Tribunale di Butyrsky, nella Federazione russa, che (a giugno 2019) aveva pronunciato affidandole i figli.
4.- Un altro Tribunale russo, quello di Tverskoi, aveva rigettato (ad aprile 2019) il ricorso proposto dal (OMISSIS) per sottrazione di minori.
5.- La (OMISSIS) era rientrata spontaneamente in Italia il 10 agosto 2019 per ivi risiedere con i figli, in base a un accordo raggiunto con il compagno (il (OMISSIS)), ma dopo pochi giorni aveva tentato di tornare in Russia.
6.- Con decreto del 25 giugno 2020, la Corte d’appello, confermando la decisione impugnata, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale di Butyrsky non aveva efficacia diretta in Italia e che il Tribunale piacentino aveva conservato la competenza a pronunciare sull’affidamento, tenuto conto che vi era stata la surriferita condotta di sottrazione dei minori da parte della (OMISSIS) in data 23 agosto 2019, cioè successivamente ai fatti valutati dal Tribunale di Tverskoi nel procedimento per sottrazione dei minori introdotto dal (OMISSIS) in Russia.
7.- La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il (OMISSIS) ha dedotto la improcedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.
8.- La 1a Sezione ha emesso ordinanza interlocutoria n. 161 del 2022 con cui, ad una delibazione sommaria, ha ritenuto l’eccezione di improcedibilità infondata e ha inviato gli atti al Primo Presidente, ai fini della rimessione alle Sezioni Unite. La ragione della rimessione consiste nella prospettata esigenza di esaminare la questione concernente la individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione tra più Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 10 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e le misure di protezione dei minori, là dove venga in rilievo il criterio della “residenza abituale” in materia di affido dei minori, in complessa fattispecie disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, e caratterizzata dalla presenza di diversi accertamenti formatisi diacronicamente dinanzi a giudici di Stati diversi su distinti segmenti temporali di residenza abituale.
9.- Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Rimessa la causa alle Sezioni Unite, la (OMISSIS) ha formulato richiesta di discussione orale, presentata alla cancelleria il 18 marzo 2022, quindi oltre il termine perentorio, di cui al Decreto Legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, di venticinque giorni liberi prima dell’udienza fissata il 12 aprile 2022, senza conteggiare il giorno iniziale nè quello finale, essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero. Pertanto, non potendo la richiesta essere accolta, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal decreto citato e dal Decreto Legge n. 105 del 2021, art. 7, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti.
2.- Il (OMISSIS) ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per avere la ricorrente prodotto la copia autentica del provvedimento impugnato priva della relata di notifica, avvenuta con modalità telematiche a cura dello stesso controricorrente.
3.- L’eccezione è fondata.
4.- La (OMISSIS) ha dichiarato di impugnare il decreto della Corte d’appello di Bologna “notificato il 15.7.2020 a mezzo pec”. Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione del decreto – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (ex plurimis, Cass. n. 15832 del 2021). Non vale quindi obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore.
4.1.- La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come è avvenuto nel caso in esame – la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (ex plurimis, Cass. n. 19695 del 2019, n. 3466 del 2020).
4.2.- Il ricorso in esame non può ritenersi ugualmente procedibile neppure avendo riguardo al tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (cfr. Cass. n. 11386 del 2019, n. 17066 del 2013) che, nella specie, è superiore a sessanta giorni (il decreto impugnato è del 25 giugno 2020, la notifica del ricorso è avvenuta il 13 ottobre 2020).
4.3.- Nè è rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data (indicata nel ricorso) di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come oggetto di una verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (ex plurimis, Cass. n. 6706 del 2013, n. 21386 del 2017, n. 14360 del 2021).
4.4.- Il deposito della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec) del decreto impugnato – diversamente da quanto sostenuto nella memoria della (OMISSIS) – è onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., e non del controricorrente notificante.
4.5.- Quest’ultima affermazione dev’essere confrontata con l’orientamento emerso nella più recente giurisprudenza, secondo la quale deve escludersi la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. SU n. 10648 del 2017; n. 15832 del 2021).
4.6.- Nel caso in esame, però, la relata di notifica non è stata prodotta dal controricorrente (che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso) nè è presente nel fascicolo d’ufficio, risultando allegata dalla ricorrente alla memoria, ex art. 378 c.p.c., pervenuta il 7 ottobre 2021, cioè dopo la notifica (in data 19 luglio 2021) dell’avviso dell’adunanza camerale della la Sezione del 18 ottobre 2021, ben oltre il termine perentorio fissato dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità.
4.7.- La previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 c.p.c., comma 3, è funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato.
4.8.- Le Sezioni Unite hanno osservato che “l’improcedibilità… trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. è stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa (…) La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati” (Cass. SU n. 10648 del 2017). Ed infatti, “consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale” (SU ult. cit.), che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.
4.9.- Non può condividersi l’affermazione, contenuta nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell’improcedibilità sarebbe inapplicabile quando “la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (…) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l’adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell’ufficio al riguardo” (si fa riferimento alla relata di notifica del controricorso del (OMISSIS), nella quale vi è menzione della notifica del decreto impugnato). Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione (ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009).
4.10.- Si è anche detto (sub 4.5) che la sanzione dell’improcedibilità può essere evitata nel caso in cui la relata sia già in possesso del giudice di legittimità perchè acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
4.10.1.- La giurisprudenza ha precisato che la portata di quest’ultima affermazione deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve, ex art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (come, esemplificativamente, nel caso dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., e, ai sensi del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, art. 35 bis, in materia di protezione internazionale, nell’interpretazione resa da Cass. n. 14839 e 22324 del 2020), ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge prevede che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza (cfr., a titolo esemplificativo, la L. Fall., art. 17, e art. 18, commi 12 – 14, in materia fallimentare, e la L. n. 184 del 1983, art. 15, u.c., e art. 17, comma 2, in materia di adozione di minori).
4.10.2.- Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dalla parte della sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza nel fascicolo d’ufficio, sicchè ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente.
Al di fuori di queste ipotesi, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d’ufficio (nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell’art. 168 c.p.c.) debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesse liberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (cfr., in termini, Cass. n. 21386 del 2017 e, in senso conforme, n. 14360 del 2021). Perchè la sanzione dell’improcedibilità sia evitata non è, quindi, sufficiente che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte) sia materialmente presente nel fascicolo d’ufficio (di cui il ricorrente abbia chiesto la trasmissione) per esservi materialmente inserito dalla parte interessata nei tempi dalla stessa determinati.
5.- Si deve quindi ribadire il principio secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, senza possibilità di recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c..
Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
6.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, senza possibilità di esaminare i motivi di ricorsi nel merito e i quesiti di diritto formulati nell’ordinanza interlocutoria.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Si dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.