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Cassazione Civile 21447/2022 – Cessazione di impresa – Accordo di ricollocazione del personale con l’azienda subentrante – Contratto a favore di terzi art. 1411 cc

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Ordinanza 21447/2022

 

Cessazione di impresa – Accordo di ricollocazione del personale con l’azienda subentrante – Contratto a favore di terzi art. 1411 cc

L’accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di impresa e contenente l’impegno dell’azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato come contratto a favore di terzi, da cui derivano specifici diritti in capo ai beneficiari, ove questi siano individuati o individuabili; ne consegue che, qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, è onere dei lavoratori, terzi estranei all’accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisito della qualità di terzi beneficiari.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 6-7-2022, n. 21447   (CED Cassazione 2022)

Art. 1411 cc (Contratto a favore di terzi) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello degli attuali ricorrenti, confermando la decisione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda dai medesimi proposta e volta ad ottenere la declaratoria del diritto all’assunzione alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a. (d’ora in avanti, (OMISSIS)) e di (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria (d’ora in avanti, (OMISSIS)) a far data dal 13.1.2009 e la condanna delle società al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, richiamate, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti decisioni del medesimo Ufficio, ha premesso che gli appellanti avevano fondato il diritto all’assunzione sui criteri di selezione di cui all’accordo sindacale del 30-31 ottobre 2008. Tale accordo prevedeva l’assunzione da parte di (OMISSIS), tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e di Air One, di 12.500 risorse umane. Le parti avevano poi stabilito i criteri da adottare per la selezione del personale da assumere, ed avevano individuato due gruppi di criteri: il primo (lettera A) dava prevalenza alle “esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale”, precisando che sarebbero stati “considerati i profili professionali che le risorse dovranno possedere (categoria, qualifica) in base ai perimetri organizzativi sopra individuati” e che “il fabbisogno occupazione di (OMISSIS) presso ciascuna sedelbase di impiego sarà allocato secondo la tabella allegata”; il secondo gruppo (lettera B), sotto ordinato al primo, prevedeva criteri di selezione soggettivi, da applicare nell’ordine di elencazione, ed esattamente: il possesso di abilitazioni/certificazioni, la localizzazione (intesa come domicilio/dimora/residenza del personale rispetto alla sedelbase di destinazione), l’anzianità aziendale, i carichi familiari.

3. La Corte di merito ha qualificato l’accordo sindacale in oggetto come contratto a favore di terzo ed ha ritenuto che, mancando nell’accordo l’individuazione dei beneficiari dei diritti, rimessa all’espletamento di una procedura selettiva, fosse onere dei lavoratori, terzi estranei all’accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisito della qualità di terzi beneficiari.

4. Ha ritenuto che una simile prova non fosse stata fornita dagli appellanti e che le allegazioni poste a base della domanda avessero carattere generico.

5. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a venti motivi. (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria hanno resistito con distinti controricorsi.

6. è stata depositata memoria nell’interesse di (OMISSIS).

CONSIDERATO CHE:

7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello concentrato la cognizione, e poi la decisione, solo sui criteri di selezione previsti dall’accordo del 30-31 ottobre 2008, mentre la domanda proposta era di adempimento dell’obbligo di assumere il numero minimo di piloti, dapprima indicato in 1550 e poi divenuto 1689.

8. Si assume che nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano dedotto: che l’accordo governativo del 14.9.2008 prevedeva l’obbligo di (OMISSIS) s.p.a. di assumere non meno di 12.500 dipendenti, di cui 1550 piloti; che l’accordo del 31.10.2008 aveva specificato i criteri di selezione del personale; che essi avevano allegato e dedotto l’inadempimento di (OMISSIS) all’obbligo di assumere i 1550 (poi divenuti 1689) piloti; che nel ricorso in appello avevano dedotto che il tribunale, pur avendo rilevato che, nell’accordo quadro del 14.092008, (OMISSIS) e le organizzazioni sindacali avevano convenuto che la prima si obbligava ad assumere tra l’altro 1550 piloti, poi divenuti 1689, e che solo la selezione delle predette risorse sarebbe avvenuta in coerenza con le esigenze organizzative in base ai criteri poi definiti con il successivo accordo dell’ottobre 2008, non aveva tratto la corretta conseguenza e cioè che gli appellanti, in quanto rientranti nel numero minimo dei 1689 piloti da assumere e in possesso dei requisiti previsti dai criteri di cui all’accordo di ottobre 2008, poichè non contestati dalle controparti, avevano un diritto soggettivo perfetto all’assunzione, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.

9. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1362 c.c. e, in particolare, del criterio di interpretazione letterale del contratto.

10. Si censura la sentenza d’appello là dove, nell’interpretare l’accordo del 30-31.10.2008 afferma tra l’altro che esso “stabilisce innanzitutto la prevalenza delle esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale” poichè in tal modo la Corte d’appello non ha dato il giusto peso al dato letterale secondo cui l’accordo del 30-31.10.2008 aveva una funzione solo attuativa dell’accordo del 14.9.2008, in cui era già stato stabilito l’obbligo inderogabile di Alitalia di assumere 1550 (1689) piloti, con la conseguenza che, a prescindere dalle esigenze organizzative coerenti con il piano industriale, comunque i piloti aventi diritto all’assunzione dovevano essere 1550 (1689).

11. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1362 c.c. e, in particolare, del criterio di interpretazione letterale del contratto.

12. Col il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., a causa del travisamento della domanda.

13. Con il terzo e quarto motivo si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermato che dal punto “C” dell’accordo 30-31.10.2008 si ricava la prevalenza delle esigenze organizzative sul criterio della anzianità.

14. Si premette che i criteri di selezione erano distinti in due gruppi A e B. Il gruppo A era rubricato “esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale” e conteneva tre criteri:

A1 – area organizzativa di appartenenza, che per i piloti (comandanti o copiloti) è rappresentata dall’aeromobile di appartenenza;

A2 – profilo professionale, che per i piloti è unico, sia pure articolato al suo interno nelle due qualifiche di comandante e pilota (rectius, copilota);

A3 – località, ossia la sede contrattuale di lavoro dei piloti.

Il gruppo B conteneva cinque criteri:

B1 – possesso di abilitazioni certificazioni, che per il pilota è rappresentato dalla abilitazione alla condotta degli aeromobili operativi in (OMISSIS) s.p.a;

B2 – localizzazione, che per il pilota è rappresentata dalla base di lavoro, ossia dall’aeroporto dove quotidianamente si sarebbe dovuto imbarcare sull’aeroplano di turno, valutato in rapporto al suo domicilio, dimora o residenza;

B3 – anzianità aziendale;

B4 – carichi familiari;

B5 – limitazione all’impiego.

Si sostiene che le esigenze organizzative non rappresentavano affatto un criterio di assunzione, atteso che comunque dovevano essere assunti i 1550 (1689) piloti, ma costituivano unicamente espressione riassuntiva della logica sottesa ai primi tre criteri di cui al gruppo A, che il punto C dell’accordo citato dichiarava prevalenti rispetto ai successivi cinque criteri del gruppo B.

15. In relazione al quarto motivo di ricorso, ricorrenti deducono che i giudici d’appello hanno travisato la domanda in quanto essi non hanno mai indicato l’anzianità quale criterio prevalente, ma si sono limitati a rilevare che, in relazione al numero minimo di piloti che Alitalia si era obbligata ad assumere e risultando soddisfatti tutti i precedenti criteri, non restava che applicare il criterio dell’anzianità. E proseguendo nell’ordine di anzianità, secondo la tabella depositata dai ricorrenti in primo grado, essi avevano diritto di essere assunti poichè, come documentalmente dimostrato, erano stati assunti solo 1204 piloti.

16. Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

17. Con il sesto motivo si addebita alla sentenza l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, prospettato dai ricorrenti e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

18. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa del travisamento della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

19. Con i motivi dal quinto al settimo si censura la sentenza d’appello nella parte in cui (pag. 4) ha affermato che i ricorrenti, onerati, non avessero dato prova di possedere i requisiti condizionanti l’assunzione; in particolare, che avevano formulato deduzioni generiche e che nulla avevano allegato sul raffronto tra i propri e gli altrui carichi familiari.

20. In relazione al quinto motivo, si afferma che i ricorrenti avevano dedotto di possedere tutti i requisiti previsti dal gruppo A e quelli del gruppo B precedenti l’anzianità; che l’articolazione delle circostanze non era affatto generica; che il possesso di tali requisiti non era stato contestato da Alitalia; che, non essendo stato raggiunto il numero minimo di assunzioni (1550 – 1689 piloti), essi dovevano essere assunti scorrendo la lista dei beneficiari secondo l’ordine di anzianità.

21. In relazione al sesto motivo, si sostiene l’omesso esame di fatti decisivi prospettati dai ricorrenti, e cioè il mancato raggiungimento del numero minimo di piloti che (OMISSIS) era obbligata ad assumere, la sussistenza in capo ai ricorrenti dei requisiti sopra elencati, quali fatti costitutivi del diritto vantato, la collocazione dei ricorrenti secondo il criterio dell’anzianità in posizione utile a rientrare nel numero di piloti da assumere obbligatoriamente. Si argomenta la decisività di ciascuno di questi elementi, in relazione alla mancata prova dell’adempimento (della assunzione di n. 1550 – 1698 piloti), di cui era onerata la società.

22. In relazione al settimo motivo, si deduce che la Corte d’appello ha travisato la domanda, avendo affermato che i ricorrenti nulla hanno allegato sui carichi familiari, in quanto non ha considerato che i ricorrenti hanno invocato l’applicazione del criterio dell’anzianità, sovraordinato rispetto a quello dei carichi familiari. Peraltro, ricorrenti non avevano necessità di comparare i loro carichi di famiglia con quelli dei comandanti in concreto assunti poichè la domanda dai medesimi avanzata non era quella di illegittima lesione del diritto di precedenza nell’assunzione, bensì quella di inadempimento quantitativo all’obbligo di assunzione.

23. Con l’ottavo motivo è dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. e, in particolare, del criterio di interpretazione letterale del contratto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

24. Con il nono motivo si addebita alla sentenza l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, prospettato dai ricorrenti e oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

25. Con il decimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa dell’omessa pronuncia sul terzo, quarto e quinto motivo di appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

26. Con i motivi dall’ottavo al decimo si censura la sentenza d’appello nella parte in cui dichiara di fare proprie le argomentazioni del tribunale di Civitavecchia, contenute nella sentenza del 10 luglio 2014, in particolare là dove si sostiene: che il criterio prevalente su tutti era quello delle esigenze organizzative che avrebbero determinato il fabbisogno occupazionale e che quest’ultimo non era stato determinato nè era determinabile a causa della mancata redazione della tabella; che il carattere essenziale della tabella era confermato dal richiamo alla stessa nell’indicazione del terzo criterio selettivo, tra quelli di cui alla lettera A, relativo al fabbisogno occupazionale presso ciascuna sede; che in mancanza della tabella non era possibile fare riferimento ai lavoratori in concreto assunti, trattandosi di comportamento unilaterale di una sola parte laddove per individuare i beneficiari del diritto all’assunzione era necessario utilizzare un criterio stabilito ex ante, sulla base della comune volontà delle parti dell’accordo sindacale.

27. In relazione all’ottavo motivo, si afferma che il fabbisogno occupazionale, pur in mancanza delle tabelle, era espressamente determinato già a monte nell’accordo sindacale trilaterale del 14.9.2008 e ribadito nel successivo accordo sindacale del 30-31.10.2008, prevedendosi espressamente e letteralmente l’obbligo di (OMISSIS) di assumere 12.500 dipendenti, e tra questi 1550 (1689) appartenenti alla categoria dei piloti.

28. In relazione al nono motivo, si rileva che la Corte di appello ha omesso di esaminare il fatto che l’accordo trilaterale del 14.9.2008 aveva già ben determinato il fabbisogno occupazionale, sia complessivo e sia di personale navigante, e tra questi dei piloti; che rispetto al citato accordo, quello del 30-31.10.2008 si poneva in funzione meramente attuativa; infatti, con quest’ultimo accordo le parti avevano riconosciuto il fabbisogno occupazionale complessivo e quello dei piloti e l’avevano specificato con una minima riduzione di orario (9%) tradotta in una ben precisa regola di equivalenza (full time equivalent) che portava a 1689 le originarie 1550 unità lavorative da assumere come piloti. In tale contesto, le tabelle non avrebbero mai potuto incidere, sub specie di esigenze organizzative, sul fabbisogno occupazionale e quindi sul profilo quantitativo dell’obbligo di assunzione gravante su (OMISSIS) s.p.a..

29. In relazione al decimo motivo, si osserva che nel giudizio di primo grado (note conclusionali per l’udienza del 16.1.2016) e poi con i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso in appello, ricorrenti avevano argomentato l’irrilevanza della tabella ai fini della individuazione degli aventi diritto all’assunzione. In particolare, avevano dedotto che l’accordo del 30-31.10.2008 stabiliva i criteri di scelta degli assumibili articolandoli in due gruppi, A e B, e ponendo una regola gerarchica fra essi; nell’ambito del gruppo A, il primo criterio era quello della “area organizzativa di appartenenza” e il terzo quello della “località”; nell’ambito del primo criterio, le parti avevano convenuto che il fabbisogno nazionale di (OMISSIS), così come stabilito nell’accordo quadro del 14 settembre 2008, sarebbe stato suddiviso per aree organizzative come da “tabella allegata”; premesso che l’area organizzativa di appartenenza equivale all’aeromobile, la tabella allegata, se predisposta, avrebbe avuto la funzione di individuare, per ciascun aeromobile acquistato dalla nuova società (OMISSIS) s.p.a, il numero di unità (PNT) di personale navigante, fermo restando che il numero complessivo di unità PNT avrebbe dovuto essere di 1550 (1689); con la conseguenza che la dichiarata mancanza di questa tabella allegata non poteva incidere sul diritto all’assunzione, ma conferiva solo a (OMISSIS) un potere più ampio di assumere unità PNT (per arrivare al numero complessivo finale cui era inderogabilmente obbligata) da destinare a questo o a quell’aeromobile, secondo dotazioni organiche per ciascun aeromobile che la società poteva determinare discrezionalmente; considerazioni analoghe valevano per il richiamo alla tabella contenuto nel terzo criterio, ai fini della distribuzione quantitativa del personale navigante presso le varie sedi o basi. Si sostiene che la Corte d’appello abbia del tutto omesso di esaminare queste deduzioni.

30. Con l’undicesimo motivo è dedotta falsa o erronea applicazione dell’art. 421 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

31. Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

32. Con questi due motivi si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha respinto il motivo di impugnazione con cui i lavoratori avevano denunciato che la questione dell’esistenza o meno delle tabelle era stata rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado, in difetto di qualsiasi allegazione o eccezione delle parti sul punto.

33. In relazione all’undicesimo motivo, si osserva che l’art. 421 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere mezzi istruttori d’ufficio ma sempre nei rigorosi limiti delle allegazioni di parte e che quindi, poichè (OMISSIS) non aveva eccepito alcunchè in ordine alle tabelle e alla loro rilevanza i fini del diritto all’assunzione vantato dai ricorrenti, il tribunale non avrebbe potuto rilevarne d’ufficio l’inesistenza.

34. In ordine al dodicesimo motivo, hanno rilevato l’erroneità della statuizione d’appello secondo cui il riferimento alle tabelle era stato fatto proprio dai lavoratori. In realtà, un riferimento alle tabelle era contenuto non nel ricorso in appello, ma nel verbale di udienza del 5.12.2014, successiva all’ordinanza con cui il tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., aveva rilevato d’ufficio la questione in esame e ammesso d’ufficio l’interrogatorio del legale rappresentante della società.

35. Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul 14 motivo di appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

36. Si imputa alla Corte d’appello l’omessa pronuncia sulle deduzioni in ordine alla errata qualificazione delle tabelle come elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio e, in subordine, sulla richiesta di ordine di esibizione delle tabelle ad (OMISSIS) s.p.a., richiesta formulata dalla difesa dei lavoratori e giustificata dal fatto che, all’udienza del 05.12.2014, il procuratore dei ricorrenti aveva depositato artt. di giornale e una nota della Cgil del 27.10.2008 con tabelle allegate, elementi che costituivano l’inizio di prova dell’esistenza delle tabelle medesime.

37. Con il quattordicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. per errata individuazione delle tabelle come “fatto costitutivo” e per conseguente errato riparto dell’onere della prova (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

38. Si ribadisce, richiamando il contenuto del quattordicesimo motivo di appello, che le tabelle non possono essere considerate elemento costitutivo del diritto all’assunzione, essendo prive di rilevanza ai fini della determinazione dei piloti da assumere nel numero inderogabile di 1689 unità, secondo l’accordo quadro di settembre 2008, in concorso con i criteri di assunzione poi previsti. Si argomenta la violazione dell’art. 2697 c.c. anche in ragione del criterio c.d. di vicinanza della prova.

39. Con il quindicesimo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Corte d’appello ritenuto assolto l’onere di prova facente capo alla società (sulla mancanza delle tabelle quale fatto impeditivo) con le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal procuratore speciale della medesima parte onerata, in contrasto col principio processuale secondo cui le dichiarazioni non possono costituire prova di fatti a sè favorevoli.

40. Con il sedicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa di un ulteriore travisamento della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

41. Si sostiene che i giudici d’appello, nell’affermare che i lavoratori avrebbero dovuto specificare i criteri secondo cui l’accordo dell’ottobre 2008 avrebbe comportato il sorgere del loro diritto all’assunzione “in luogo” di coloro che erano stati assunti, hanno mostrato di aver travisato la domanda. I ricorrenti, infatti, non hanno mai affermato di essere stati pretermessi nell’assunzione rispetto a coloro che erano stati assunti, ma hanno fondato la domanda sull’inadempimento da parte di (OMISSIS) s.p.a. all’obbligo di assunzione di un numero ben preciso di piloti e sul possesso dei requisiti per rientrare in quel numero minimo oggetto dell’obbligo di assunzione.

42. Con il diciassettesimo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

43. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui addebita agli appellanti di non aver considerato che i due criteri, del possesso delle abilitazioni e della localizzazione territoriale, erano preliminari rispetto agli altri, mentre i ricorrenti si erano limitati a dedurre di essere abilitati alla conduzione dell’aeroplano MD80, senza nulla dire sulla localizzazione. Si sostiene che, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, i ricorrenti avevano dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere A e B, fino al requisito dell’anzianità e che tale allegazione non era stata contraddetta da (OMISSIS); che essi avevano anche dedotto di possedere un’anzianità di servizio utile ad essere collocati tra i piloti da assumere.

44. Con il diciottesimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per un ulteriore travisamento della domanda (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

45. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui addebita agli appellanti di non aver dedotto nulla sulle specifiche abilitazioni dei piloti assunti in (OMISSIS) e di non aver neppure indicato quali piloti sarebbero stati assunti in (OMISSIS) “al loro posto”, ribadendosi che la domanda dai medesimi avanzata non era quella di illegittima lesione del diritto di precedenza nell’assunzione, bensì quella di inadempimento quantitativo all’obbligo di assunzione.

46. Con il diciannovesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sugli altri motivi di appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), erroneamente dichiarati assorbiti dalla Corte territoriale.

47. Con il ventesimo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per travisamento della domanda e conseguente erronea e/o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

48. Si censura il richiamo ai precedenti pronunciati dalla medesima Corte d’appello in quanto in essi era stata fatta valere la violazione comparativa dei criteri di selezione previsti dall’accordo sindacale del 30-31.10.2008, mentre gli attuali ricorrenti non avevano dedotto la lesione del diritto di precedenza nell’assunzione, bensì l’inadempimento quantitativo all’obbligo di assunzione.

49. Il ricorso non può trovare accoglimento.

50. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., richiamata dai giudici di appello, l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073). Da detta qualificazione discende che, qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). è quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all’assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell’accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

51. La sentenza d’appello ha interpretato l’accordo sindacale del 30-31 ottobre 2008 e ritenuto che lo stesso prevedesse l’obbligo di (OMISSIS) di assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di (OMISSIS) in amministrazione straordinaria e di (OMISSIS), e di selezionare il personale da assumere secondo i criteri specificamente indicati, in ordine gerarchico, e coerenti alle esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi.

52. Ha negato il diritto dei ricorrenti all’assunzione sul rilievo che gli stessi non avessero allegato e provato il possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, oggettivi e soggettivi, elencati nell’accordo sindacale. Ha rilevato, in particolare, come i ricorrenti avessero evidenziato di essere abilitati alla condotta solo dell’aeroplano MD80 e nulla avessero dedotto sulle abilitazioni dei piloti assunti in (OMISSIS) e che avevano omesso qualsiasi allegazione in ordine al criterio della localizzazione.

53. I ricorrenti hanno criticato l’interpretazione data dai giudici di appello all’accordo sindacale ed hanno sostenuto che tale accordo prevedesse un obbligo inderogabile di (OMISSIS) di assumere 1689 piloti e che “quali che fossero state le esigenze organizzative coerenti con il piano industriale, comunque i piloti aventi diritto all’assunzione avrebbero dovuto essere 1550 (poi ascesi a 1689)”, ed hanno affermato il pacifico possesso, da parte loro, dei requisiti richiesti in quanto non contestati dalla controparte.

54. Occorre premettere che l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

55. Si è, in particolare, precisato come la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non possa limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).

56. Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dell’accordo sindacale, senza neanche spiegarne la compatibilità con il dato letterale su cui, in via esclusiva, hanno fondato le loro critiche.

57. Risultano di conseguenza inammissibili i motivi di ricorso che si basano sulla lettura dell’accordo sindacale invocata dai ricorrenti e non accolta dalla Corte di merito.

58. Ciò vale, in particolare, per i primi dieci motivi di ricorso in quanto poggiano tutti, sia pure da diversa prospettiva, sull’assunto secondo cui l’accordo sindacale di ottobre 2008, che prevedeva l’obbligo di (OMISSIS) di assumere 1500 (1689) piloti, fosse sufficiente a fondare il diritto degli attuali ricorrenti all’assunzione in quanto rientranti nel numero massimo di assunzioni stabilite, cioè sul presupposto che “le esigenze organizzative non rappresentano affatto un criterio di assunzione”, essendo il numero stabilito di piloti da assumere espressione esso stesso delle esigenze organizzative già valutate dalle parti. 59. Inammissibile è anche la censura, oggetto dei medesimi motivi, che investe l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla assenza nei ricorrenti dei requisiti, oggettivi e soggettivi, rispondenti ai criteri elencati dall’accordo sindacale, in quanto si colloca al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (su cui v. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014). Non solo, i ricorrenti adducono una non contestazione da parte della società sulla ricorrenza di detti requisiti, senza tuttavia indicare i dati e gli atti processuali da cui tale non contestazione dovrebbe desumersi. La censura è comunque inammissibile atteso che il principio di non contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016), come la sussistenza dei requisiti selettivi rispondenti ai criteri previsti dall’accordo del 2008.

60. Risultano assorbiti i motivi da n. 11 a n. 15 in quanto la rilevanza delle tabelle è surclassata dal dato, posto a base della decisione d’appello, di mancata prova sul possesso dei requisiti condizionanti il diritto all’assunzione e desumibili dall’accordo medesimo. Neppure è fondata la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza d’appello ha correttamente posto a carico dei lavoratori l’onere di provare l’esistenza dei requisiti per essere beneficiari del diritto all’assunzione, secondo lo schema qualificatorio del contratto a favore di terzo, non contestato dai ricorrenti.

61. Anche i motivi n. 16, 18 e 20 sono assorbiti poichè poggiano sul presupposto, di per sè non decisivo, della assunzione di un numero di piloti inferiore rispetto al quantitativo previsto nell’accordo.

62. Non può trovare accoglimento il motivo n. 17, che si basa sull’assunto di non contestazione del possesso dei requisiti selettivi rispondenti ai criteri previsti dall’accordo del 2008, per le ragioni a proposito dei primi dieci motivi.

63. Il motivo 19 è formulato sul presupposto della fondatezza degli altri motivi di ricorso ed è quindi inammissibile, alla luce dei rilievi finora svolti.

64. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

65. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

66. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell’adunanza camerale del 27.4.2022