Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 21900/2020 – Verifiche fiscali  – Obbligo contraddittorio endoprocedimentale

Richiedi un preventivo

Ordinanza 21900/2020 

Verifiche fiscali  – Obbligo generale del contraddittorio endoprocedimentale – Violazione – Invalidità

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 09-10-2020, n. 21900

 

 

Ritenuto che:

An. Ma. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che ne ha respinto l’appello in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Iva anno 2007 a seguito di riassunzione dell’ordinanza della Cass. 9612/2017, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affermando il seguente principio: “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016)”. La CTR ha respinto il ricorso non avendo il contribuente “dimostrato che il contraddittorio avrebbe cambiato l’esito delle determinazioni dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio”, confermando l’insussistenza del quadro probatorio offerto dal contribuente.

L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c..

Considerato che:

  1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alla I. 212/2000, carta dei diritti fondamentali dell’UE, art. 41 bis dpr 600/73 e 54 dpr 633/72 nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost. sulla obbligatorietà de contraddittorio endoprocessuale.
  2. Il motivo è infondato.

Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; cfr. anche, tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 maggio 2016, n. 10904; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 8000; Cass. sez. sez. 6-5, ord. 15 aprile 2016, n. 7600; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20849; n. 6340/2020).

Escluso quindi un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, rispetto all’IVA, il giudice tributario di appello è tenuto ad effettuare la c.d. “prova di resistenza” in relazione alle riprese IVA, ossia verificare in concreto la “non pretestuosità” dell’opposizione, con specifico e particolare riguardo alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in quella sede effettuato il contraddittorio, nei termini sanciti anche dalla giurisprudenza unionale («Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso», Corte di giustizia dell’UE, 3 luglio 2014, (Kamino International logistics, punto 82, dispositivo, n. 3, seconda parte).

La CTR si è sostanzialmente adeguata agli indicati principi, avendo accertato che il contribuente non ha dimostrato che il contraddittorio avrebbe cambiato l’esito delle determinazioni dell’avviso di accertamento, confermando l’insussistenza del quadro probatorio offerto dal contribuente, per cui il ricorso va respinto.

  1. Nulla sulle spese, essendosi l’Agenzia costituita ex art. 370 c.p.c..
  2. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 23 settembre 2020

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *