Ordinanza 21977/2022
Responsabilità cose in custodia – Danno arrecato dalla condotta umana – Infiltrazioni idriche
La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell’intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un’azione umana che determini l’insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall’immobile sovrastante a quello dell’attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall’opera dell’uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori).
Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12-7-2022, n. 21977 (CED Cassazione 2022)
Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2011 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), esponendo:
-) di essere proprietario di un appartamento sottostante quello di proprietà del convenuto;
-) il convenuto aveva eseguito nel proprio immobile lavori di ristrutturazione che avevano provocato infiltrazioni d’acqua nel piano sottostante ed altri danni al soffitto e all’impianto elettrico.
Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
2. (OMISSIS) si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiese ed ottenne di essere autorizzato a chiamare in causa i tre appaltatori cui aveva affidato l’esecuzione dei lavori ( (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l.), nonchè il direttore dei lavori (OMISSIS).
In seguito alla chiamata in causa l’attore estese la propria domanda nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.
(OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., inoltre, chiamarono in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile (la (OMISSIS)) per esserne garantiti in caso di soccombenza.
3. Con sentenza 14 luglio 2017 n. 8008 il Tribunale rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS).
Con sentenza 29 ottobre 2018 n. 4699 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) il convenuto non poteva essere chiamato a rispondere dei danni ex articolo 2051 c.c., perchè nel caso di specie non ricorreva un’ipotesi di danni arrecati “dalla cosa”, ma di danni arrecati dal fatto dell’uomo;
-) il convenuto non poteva essere chiamato a rispondere ex articolo 2049 c.c., del fatto degli appaltatori, perchè l’appaltatore opera in autonomia assumendone il rischio; la responsabilità del committente si sarebbe potuta invocare solo per culpa in eligendo o in vigilando, ambedue non sussistenti nel caso di specie;
-) la domanda nei confronti dell’ (OMISSIS) andava rigettata poichè, pur essendo certa l’esistenza del danno e la sua derivazione dai lavori di ristrutturazione commissionati da (OMISSIS), non era possibile stabilire quale, fra i tre appaltatori che si occuparono della ristrutturazione, avesse materialmente generato la causa del danno.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) (questi ultimi due con controricorso unitario), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a..
(OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) hanno proposto ricorso incidentale.
(OMISSIS), la (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2051 c.c..
Deduce – in estrema sintesi – che tale norma deve trovare applicazione sia quando il danno sia arrecato dalla cosa per il suo intrinseco dinamismo, sia quando sia arrecato dalla cosa per il fattore dannoso in essa insorto in conseguenza dell’opera dell’uomo, come appunto era avvenuto nel caso di specie.
1.1. Il motivo è fondato.
Il proprietario di un appartamento, infatti, risponde ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni causati dalla rottura di una tubazione, causata dall’appaltatore cui siano stati affidati lavori di restauro.
1.2. Questa Corte a tal riguardo ha ripetutamente affermato che l’articolo 2051 c.c., trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell’agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana (così già Sez. 3, Sentenza n. 987 del 27/03/1972, Rv. 357287 – 01, ma il principio è rimasto sempre immutato: più di recente, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 10649 del 04/06/2004, Rv. 573386 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001, Rv. 545243 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 16/02/2001, Rv. 543914 – 01).
è di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex articolo 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 6121 del 18/06/1999, Rv. 527663 – 01).
1.3. Ciò posto in diritto, rileva il Collegio in punto di fatto che tanto una tubazione idrica, quanto l’acqua in essa contenute, sono “cose” per i fini di cui all’articolo 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perchè guaste per vetustà o perchè guastate dall’uomo. Nell’uno, come nell’altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l’onere di vigilare affinchè la propria cosa non arrechi danno a terzi.
In applicazione di questi principi, già in passato questa Corte ha ammesso l’invocabilità dell’articolo 2051 c.c., nei confronti del custode d’un immobile che abbia arrecato danni a terzi in conseguenza dei lavori di restauro su esso eseguiti (così Sez. 3, Sentenza n. 723 del 27/01/1988, Rv. 457158 – 01, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità d’un Comune ex articolo 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni di acqua piovana ad un immobile, conseguenti alla difettosa esecuzione di opere di scavo lungo la contigua strada comunale).
1.4. Nè la responsabilità del custode può escludersi per il solo fatto che questi abbia affidati a terzi lavori di restauro.
è infatti altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che salva l’ipotesi in cui l’appalto comporti il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. (Sez. 3 -, Sentenza n. 41435 del 23/12/2021, Rv. 663448 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021, Rv. 662646 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021, Rv. 660915 – 01).
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2043 e 2049 c.c..
Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso una culpa in vigilando aut in eligendo di (OMISSIS), nella scelta e nella vigilanza delle imprese cui affidò i lavori di ristrutturazione.
2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perchè censura la valutazione delle prove.
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.; nonchè, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 2043, 2051 e 2055 c.c..
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene plurime censure così riassumibili:
a) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che (OMISSIS) avesse esteso la propria domanda nei confronti di uno solo fra i vari chiamati in causa, e cioè nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l.; in realtà la domanda attorea doveva ritenersi automaticamente estesa a tutti i chiamati in causa, ivi compreso il direttore dei lavori, in virtù del principio secondo cui quando il convenuto alleghi che la responsabilità vada ascritta a sè, ma ad un terzo, provvedendo a chiamarlo in causa, la domanda attorea si estende ipso iure al chiamato;
b) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che alle imprese presenti sul cantiere erano stati affidati compiti diversi, con la conseguenza che l’una di esse non poteva essere chiamata a rispondere dei danni causati dalle altre;
c) la Corte d’appello aveva “violato l’articolo 2055 c.c.“, poichè essendo certa l’esistenza dei danni, ed essendo certa la loro derivazione causale dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento soprastante, era superfluo accertare quale fra le varie imprese presenti sul cantiere aveva eseguito l’operazione materiale fonte di danno.
3.1. La prima delle suesposte censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.
Se, infatti, è vero che nel caso di chiamata in causa avente ad oggetto la c.d. ab observantia iudicii la domanda attorea si estende automaticamente al terzo chiamato, è altresì vero che questo effetto si verifica salvo che l’attore dichiari espressamente di rinunciare all’estensione o alla domanda.
E la Corte d’appello, nel caso di specie, ha espressamente affermato che “la domanda originariamente estesa da parte attrice veniva rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, così insistendo l’attore nella richiesta di condanna unicamente nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
Il ricorrente tuttavia non censura tale affermazione, sicchè deve concludersi che correttamente la Corte d’appello non ha preso in esame le domande espressamente rinunciate.
3.2. La seconda delle suesposte censure è inammissibile perchè investe la valutazione delle prove.
3.3. La terza censura è manifestamente infondata.
La Corte d’appello infatti non ha violato l’articolo 2055 c.c., perchè ha ritenuto di tale norma mancante il presupposto: e cioè la eadem causa obligandi, ovvero la compartecipazione colposa di più soggetti alla causazione del medesimo evento dannoso.
Tale valutazione è corretta in punto di diritto, in quanto l’applicazione dell’articolo 2055 c.c., esige l’accertamento di un nesso di causalità tra le varie condotte dell’evento di danno, nesso ritenuto indimostrato dal Tribunale.
Lo stabilire, poi, se tale valutazione sia stata corretta in punto di fatto è questione che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
4. I ricorsi incidentali di (OMISSIS), della (OMISSIS) e di (OMISSIS), che vertono sulla regolazione delle spese, restano assorbiti: il giudice di rinvio dovrà infatti esaminare ex novo, alla luce dei principi sopra esposti, tanto la domanda principale, quanto le domande di garanzia
formulate da (OMISSIS) e rimaste assorbite.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(-) dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 aprile 2022.