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Cassazione Civile 22011/2022 – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto – Eventi sopravvenuti alla stipula del contrato

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Sentenza 22011/2022

 

Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto – Eventi sopravvenuti alla stipula del contrato

La pronuncia di cui all’art. 2932 c.c. non è evocabile ove il bene oggetto del contratto, per eventi sopravvenuti alla stipula dello stesso, venga modificato non essendo possibile, in sede giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva disposto il trasferimento del 50 per cento del diritto di usufrutto sulla porzione di venti ventiquattresimi di un immobile in ragione della cessione di pari quota della nuda proprietà del bene da parte del promissario alienante a terzi; cessione intervenuta successivamente alla stipula di un contratto preliminare che, diversamente, disponeva la cessione al promissario acquirente della quota del 50 per cento dell’usufrutto sull’intero immobile).

Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-7-2022, n. 22011   (CED Cassazione 2022)

Art. 2932 cc (Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda processuale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini che seguono.

1.1. Con contratto dell’1/2/2002 (OMISSIS) si obbligò a vendere ad (OMISSIS) l’usufrutto per la quota del 50% di un villino del quale era proprietaria esclusiva, per il prezzo di Euro 64.557,11, che la promittente alienante dichiarò di avere già ricevuto. La (OMISSIS) non adempì al contratto in parola e anzi, con atto pubblico del 5/1/2005, cedette per i 20/24 la nuda proprietà dell’immobile alla figlia (OMISSIS), riservandosi l’usufrutto vitalizio.

1.2. Il (OMISSIS) chiamò in giudizio la (OMISSIS) e la (OMISSIS), chiedendo che fosse costituito dal giudice il diritto d’usufrutto che le era stato promesso in vendita, con condanna al rilascio e consegna delle chiavi, nonchè a eseguire le opere necessarie alla realizzazione dell’usufrutto; in via subordinata, che la (OMISSIS) fosse condannata a restituire il prezzo pagato e a risarcire il danno.

1.1.1. Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS), rigettò tutte le domande attoree.

1.1.2. La Corte d’appello di Roma, accolto l’appello del (OMISSIS), costituì “in favore del (OMISSIS), il trasferimento coattivo del 50% del diritto di usufrutto sulla porzione di 20/24 dell’immobile”, ordinando alla (OMISSIS) di consegnare le chiavi al (OMISSIS).

1.1.3. La sentenza d’appello, dopo aver premesso la incontestata regolarità della scrittura del febbraio 2002 e che il mancato rispetto del termine non essenziale non poteva avere conseguenze e che il (OMISSIS) aveva vanamente diffidato la controparte a far luogo al contratto definitivo, con la conseguenza che La (OMISSIS) si era resa inadempiente, considerò non ostativo il trasferimento, successivamente effettuato della nuda proprietà in favore della figlia, per la quota di 20/24, poichè avendo riservato a sè l’usufrutto sulla predetta quota, di esso ben poteva disporre e dichiarò assorbiti gli latri motivi.

2. (OMISSIS) proponeva ricorso avverso quest’ultima sentenza sulla base di unitaria censura e l’intimato resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

3. Venuto il processo in trattazione all’adunanza camerale del 3/12/2021, il Collegio disponeva la trattazione in pubblica udienza.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8bis, convertito nella L. n. 176 del 2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue richieste scritte, con le quali ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 2932 c.c., assumendo che “la pronuncia di cui all’art. 2932 c.c. non è possibile in tutti quei casi in cui eventi sopravvenuti alla stipula del contratto preliminare abbiano finito col modificare radicalmente la situazione fattuale, di modo che l’attuazione coattiva del preliminare a suo tempo stipulato non sarebbe in grado di realizzare l’assetto di interessi che le stesse parti avevano predisposto per mezzo del contratto non adempiuto” (cita Cass. n. 18050/2012). Il mutamento in discorso era indubbio, poichè la (OMISSIS) era divenuta essa usufruttuaria, avendo ceduto la nuda proprietà alla figlia per i 20/24.

Infine, chiarisce la ricorrente, non potevasi affermare, come aveva fatto la Corte di merito, che si trattava pur sempre di usufrutto, del quale la usufruttuaria poteva disporre, stante che l’usufrutto oramai disponibile era quello commisurato alla vita della (OMISSIS) e non già, come previsto nel contratto preliminare, alla vita del (OMISSIS).

2. Il ricorso è fondato.

La Corte d’appello, per vero, risulta avere violato l’art. 2932 c.c., costituente norma speciale evocabile solo ove ciò (sostituire alla volontà della parte inadempiente il “dictum” del giudice) “sia possibile”.

Qui, l’impossibilità deriva dalla radicale diversità del bene della vita: non più il diritto d’usufrutto sul 50% dell’immobile, commisurato alla durata della vita del promissario acquirente, bensì il diritto d’usufrutto, commisurato alla durata della vita della promittente alienante per i 20/24, quota della quale costei era rimasta solo usufruttuaria; residuando la possibilità di trasferire l’usufrutto, siccome pattuito col preliminare, in relazione alla durata della vita del promissario acquirente solo per i residui 4/24.

è appena il caso di soggiungere che la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.) e la eventuale cessione di esso, ovviamente, può durare al massimo per la durata della vita del cedente (art. 980 c.c.).

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario o, qualora sia concesso “pro quota” ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l’accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l’usufruttuario, peraltro, con atto “inter vivos”, può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicchè, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione “mortis causa” ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest’ultimo (Sez. 2, n. 8911, 04/05/2016, Rv. 639894).

In sede di legittimità si è più volte chiarito che la funzione del contratto preliminare è quella di impegnare i contraenti alla futura stipula, alle condizioni e nei termini in esso convenuti, di un successivo contratto definitivo, e la prestazione essenziale che ne forma oggetto è costituita da quel particolare “facere”, consistente nella stipulazione anzidetta, che deve esattamente corrispondere agli elementi predeterminati in sede di compromesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto insussistente l’inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare, in una fattispecie in cui erano stati promessi in vendita diritti di comunione indivisa, e la promittente venditrice, anzichè procurare alla parte acquirente il diritto reale assoluto in questione, aveva invece procurato un atto traslativo con effetti limitati “inter partes”, non iscrivibile nei registri tavolari, in relazione al quale il promissario acquirente avrebbe acquistato solo il godimento turnario del bene previo pagamento di un corrispettivo, sia pure a tariffa scontata) – Sez. 2, n. 7273, 29/03/2006, Rv. 588789 -.

Ed ancora, in caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari “pro indiviso”, si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932 c.c., comma 1, solo “qualora sia possibile” (Sez. 2, n. 6308, 10/03/2008, Rv. 602526; conf., Sez. 6, n. 21286, 08/10/2014, Rv. 632332; Sez. 6 – 2, n. 21938, 10/09/2018, Rv. 650079).

Si è poi nitidamente spiegato che la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo. Ne consegue che, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche (Sez. 2, n. 2824, 25/02/2003, Rv. 560698; conf. Sez. 2, n. 937, 20/01/2010, Rv. 611232; da ultimo, in motivazione, Cass. n. 2111/2021).

3. Ovviamente, in disparte, è appena il caso di soggiungere che al contraente che intenda adempiere, rimasto frustrato dall’altrui condotta posta in violazione del contratto preliminare, compete, ove ve ne sussistano i presupposti la tutela del caso, ma non è questo il tema posto all’esame di questa Corte.

4. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2022