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Cassazione Civile 22022/2017 – Sentenza di appello – Motivazione per relationem – Nullità

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Ordinanza 22022/2017

Sentenza di appello – Motivazione per relationem – Nullità

Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello.

Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 21-9-2017, n. 22022  (CED Cassazione 2017)

 

 

RILEVATO CHE:

  1. con riguardo ad avvisi di accertamento per Irpef e add. reg. anni d’imposta 2007-08, in cui il giudice a quo ha respinto l’appello principale dell’amministrazione e quello incidentale del contribuente, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza impugnata per “motivazione sostanzialmente omessa, criptica e/o apparente” (primo motivo) nonchè “per omessa pronuncia su motivo d’appello” (secondo e quarto motivo), e in subordine la violazione del d.l. n. 78/09 e dell’art. 2697 c.c., con riguardo alla eventuale pronuncia implicita sui presupposti di applicabilità del cd. scudo fiscale (terzo motivo);
  2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO CHE:

  1. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti;
  2. dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. 83/12, convertito dalla 1. 134/12, il sindacato di legittimità sulla motivazione consiste invero nella verifica del cd. “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09);
  3. nel caso di specie, la motivazione risulta meramente apparente, per tale dovendosi intendere quella che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. n. 22232/16);
  4. questa Corte ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08e 642/15), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. 5, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. 5, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02).
  5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/05/2017