Ordinanza 22447/2019
Distanze legali nelle costruzioni – Principio della prevenzione
Il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.
Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 9-9-2019, n. 22447 (CED Cassazione 2019)
Art. 877 cc (Costruzioni in aderenza) – Giurisprudenza
Art. 875 cc (Comunione forzosa del muro che non è sul confine) – Giurisprudenza
Art. 874 cc (Comunione forzosa del muro sul confine) – Giurisprudenza
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, riformando integralmente quella di primo grado, rigettò la domanda con la quale (OMISSIS) aveva chiesto condannarsi gli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) alla demolizione della sopraelevazione costruita a meno di cinque metri dal confine, in violazione del regolamento locale;
ritenuto che avverso la statuizione d’appello ricorre (OMISSIS) con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che gli intimati, i quali resistono con controricorso, avanzano, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di un solo motivo, avverso il quale la ricorrente principale controdeduce;
ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del regolamento edilizio del Comune di Cassano Jonio e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., in relazione agli artt. 872 e 873 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:
– la sopraelevazione distava dal confine 3,35 m. e l’art. 46 del regolamento locale fissava “la distanza delle costruzioni dai confini in base alla distanza minima di metri 10 che deve intercorrere fra le pareti finestrate di fabbricati antistanti”, con la conseguenza che “la distanza minima delle costruzioni dai confini di proprietà non può essere inferiore a 5 metri”, non potendo operare il principio della prevenzione, pur ove “i regolamenti edilizi prevedano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prescritta dal codice civile senza un riferimento esplicito al confine”;
ritenuto che con il secondo motivo la (OMISSIS) prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità “della sentenza o del procedimento”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che:
– la (OMISSIS) aveva chiesto la rimessione in pristino, anche tenendo conto del fatto che la controparte aveva violato il divieto di costruire a distanza inferiore ai 5 metri dal confine nascente da privata pattuizione (atti pubblici del 12/11/1980 e del 28/10/1976) e la Corte locale aveva omesso di pronunciarsi sul punto;
considerato che il primo motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento per le ragioni di cui appresso:
– non è dubbio che il regolamento locale, come riporta la sentenza, stabiliva distanza minima tra fabbricati, nulla prevedendo con riferimento alla distanza dal confine;
– poichè i due fabbricati frontistanti risultavano posti alla distanza di m. 15,60 la norma regolamentare risultava essere stata rispettata;
– devesi, infatti, ribadire che il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga (come nel caso al vaglio) una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicchè il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. (S.U., n. 10318, 19/5/2016, Rv. 639677);
considerato che il secondo motivo è inammissibile:
– questa Corte ha pìù volte chiarito che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado; tuttavia, se la domanda non viene riproposta in appello in nessuna delle difese, essa non può essere ripresa in considerazione nel corso del successivo giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 18721, 09/12/2003, Rv. 56872);
– poichè non consta che la ricorrente, vincitrice in primo grado, abbia riproposto in appello la domanda con la quale aveva chiesto la demolizione dell’avverso manufatto perchè costruito in violazione di patto negoziale, la doglianza non è scrutinabile;
ritenuto che con il motivo incidentale viene prospettata violazione e o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentandosi che il Giudice di secondo grado, capovolto l’epilogo, aveva rideterminato le spese del primo grado, ponendole, unitamente a quelle dell’appello, a carico della (OMISSIS), tuttavia, rideterminando quelle di primo grado, senza fornire spiegazione di sorta, in misura minore rispetto a quanto statuito dal Tribunale;
considerato che la doglianza è inammissibile: non viene indicata alcuna violazione di legge nella parametrazione; nel resto trattasi di scelta lasciata alla insindacabile discrezione del giudice del merito, il quale compie la propria valutazione conoscendo le attività compiute nella loro quantità e qualità;
considerato che l’esposta inammissibilità del merito della doglianza riveste il carattere di ragione più liquida (S.U., n. 9936, 8/5/2014), così esonerando la Corte dalla verifica della tempestività, contestata dalla ricorrente, del ricorso incidentale, che investe il capo autonomo delle spese (Sez. 2, n. 20126, 18/9/2006; Sez. 5, n. 26507, 12/12/2011);
considerato che tenuto conto della parziale soccombenza le spese del giudizio di legittimità debbono porsi a carico della ricorrente (OMISSIS) solo per la metà, compensandosi il residuo e che le stesse, così ridotte, possono liquidarsi nella misura, stimata congrua, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte;
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e, compensate le spese legali del giudizio di legittimità per la metà, condanna la ricorrente principale al pagamento del residuo in favore dei controricorrenti, che, così ridotte, liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2019.