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Cassazione Civile 22575/2019 – Regolamento di giurisdizione – Contenuto del ricorso – Contestazione della natura demaniale dell’area occupata

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Ordinanza 22575/2019

 

Regolamento di giurisdizione – Contenuto del ricorso – Motivi specifici – Limiti – Esposizione sommaria dei fatti di causa – Necessità

L’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla “potestas iudicandi” del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.

Contestazione della natura demaniale dell’area occupata – Accertamento della proprietà – Giurisdizione dell’a.g.o.

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario – siccome avente ad oggetto diritti soggettivi – la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un’area da lui occupata, impugni l’ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all’occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l’annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell’esistenza del potere amministrativo esercitato.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 10-9-2019, n. 22575   (CED Cassazione 2019)

Art. 360 cpc (Ricorso per cassazione) – Giurisprudenza

Art. 366 cpc (Contenuto del ricorso per cassazione) – Giurisprudenza

Art. 41 cpc (Regolamento di giurisdizione) – Giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (OMISSIS) s.a.s. propone regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., avverso l’ordinanza Trib. Napoli d.d. 6/12/2017, di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto in relazione all’ordinanza di revoca, nel ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della Disposizione dirigenziale n. 257 dell’11/7/2016 del Comune di Napoli di sgombero “dell’area interna al (OMISSIS)” adibita ad autorimessa, con fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 23/11/2018 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnato provvedimento, trattandosi nella specie di provvedimento avente ad oggetto bene non già demaniale o rientrante nel patrimonio indisponibile bensì del patrimonio disponibile, a tale stregua avente natura non gìà di “atto autoritativo interno” bensì di atto di “sgombero di un locale di proprietà del Comune, già facente parte del patrimonio disponibile dell’ente”, rientrante nella “giurisdizione del giudice ordinario”, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti “posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo”.

Si duole non essersi considerato che “con l’opposizione all’ordinanza di sgombero” essa ha inteso “azionare il diritto soggettivo di richiedere l’accertamento sulla natura di bene demaniale o del patrimonio disponibile del Comune dell’area oggetto di sgombero”, sicchè “la giurisdizione appartiene indiscutibilmente al Giudice ordinario”.

Va pregiudizialmente affermata l’ammissibilità del ricorso, pur se non articolato in motivi specifici e affidato a una sequenza di generiche e complessive argomentazioni non ricondotte ad alcuna specifica disposizione di legge, dovendo darsi continuità al principio in base al quale, non essendo l’istanza di regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione bensì soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto – reale o potenziale – sulla potestas iudicandi del giudice adito, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (così come d’altro canto per il ricorso con motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi degli artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.: v. Cass., Sez. Un., 20/3/2018, n. 6929; Cass., Sez. Un., 22/4/2013, n. 9690) non è necessaria la specifica indicazione delle norme violate, essendo sufficiente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte Suprema di Cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia e la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al riparto di giurisdizione di cui si denunci l’erroneità (cfr. Cass., Sez. Un., 16/5/2013, n. 11826; Cass., Sez. Un., 18/5/2015, n. 10092; Cass., Sez. Un., 31/1/2008, n. 2276).

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, avendo ad oggetto diritti soggettivi è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale un privato, contestando la natura demaniale di un’area da lui occupata, impugna l’ordinanza con la quale gli è stato ingiunto di porre termine all’occupazione stessa, in quanto la parte chiede una pronuncia che ha ad oggetto la proprietà, pubblica o privata, di quel suolo (v. Cass., Sez. Un., 29/3/2011, n. 7097; Cass., Sez. Un., 6/6/1997, n. 5089; Cass., Sez. Un., 17/6/1996, n. 5522; Cass., Sez. Un., 11/4/1995, n. 4146), e la domanda proposta ha ad oggetto non già l’annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell’esistenza del potere autoritativo esercitato (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 19/12/2007, n. 26726).

Orbene, dopo aver dato atto come, “nell’emettere l’ordinanza di sgombero (oggetto di opposizione) il Comune di Napoli abbia voluto fare uso del proprio potere di autotutela”, in ragione della ritenuta “inesistenza di un contratto privatistico di locazione tra la (OMISSIS) sas ed il Comune di Napoli o di un atto allo stesso assimilabile, a causa della mancanza del parere positivo della Sovraintendenza e dei Vigili del Fuoco”; e dopo aver sottolineato la circostanza che “la fonte dell’occupazione a favore della (OMISSIS) fosse costituita dalla Delib. Giunta 9 novembre 1984, mero atto interno deliberativo preparatorio cui non potersi ascrivere la valenza di contratto di locazione”; nel porre a fondamento del rigetto l’assolutamente apodittica affermazione che “l’istante non chiede l’accertamento del proprio diritto di proprietà o altro diritto soggettivo sul cespite sulla cui natura demaniale o meno si discetta, ma intende solo provare l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero a fungere da titolo per il rilascio”, il tribunale ha nell’impugnata ordinanza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Roma, 21/5/2019