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Cassazione Civile 2261/2022 – Risarcimento del danno da perdita di chance 

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Ordinanza 2261/2022

Risarcimento del danno da perdita di “chance” 

In tema di risarcimento del danno da perdita di “chance”, l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev’essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l’attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un’azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di “chance”, sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).

Tardivo recapito di corrispondenza – Responsabilità contrattuale

In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, a carico di Poste italiane s.p.a. è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell’obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a favore di terzo.

Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-1-2022, n. 2261   (CED Cassazione 2022)

Art. 2043 cc (Risarcimento per fatto illecito) – Giurisprudenza

Art. 1218 cc (Responsabilità del debitore) – Giurisprudenza

 

 

RILEVATO CHE:

(OMISSIS) conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, (OMISSIS) SPA, concessionaria del servizio postale universale, perchè, accertatane la responsabilità per il grave ritardo nel recapito della raccomandata speditagli dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), la condannasse a risarcirgli il danno da stress, esistenziale e per perdita di chance, quantificato nella somma di Euro 5.000,00 o in quella da liquidarsi equitativamente. A tal fine deduceva di essere stato convocato per sostenere la prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di dietista per la data del 21 dicembre 2011 e che, essendo la raccomandata che gli comunicava l’ammissione al concorso pervenuta in ritardo, solo in data 9 gennaio 2012, non aveva potuto partecipare alla selezione.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 914/2018, accoglieva la domanda e condannava (OMISSIS) al pagamento, a titolo risarcitorio, di Euro 2.000,00, oltre agli interessi, dalla data della domanda all’effettivo soddisfo ed alle spese di lite.

Il Tribunale di Catanzaro, investito dell’appello da (OMISSIS), con la sentenza n. 2106/2019, rigettava il gravame, confermava la decisione di prime cure e condannava l’appellante a rifondere le spese di giudizio all’appellato.

Il Tribunale riteneva che: i) correttamente il Giudice di Pace avesse respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da (OMISSIS), perchè la richiesta risarcitoria aveva ad oggetto i danni derivanti dal non aver potuto partecipare al concorso pubblico per la selezione di un collaboratore a progetto dietista e quindi il termine di prescrizione era quello quinquennale, di cui all’articolo 2947 c.c.; ii) alle imprese di gestione dei servizi postali dovesse applicarsi, in virtù della contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti e del superamento della disciplina di favore per l’ente prevista dal codice postale, il regime di responsabilità di cui all’articolo 1218 c.c.; iii) (OMISSIS) non avesse dimostrato che l’inadempimento era stato determinato da causa ad essa non imputabile; iv) (OMISSIS) avesse violato le disposizioni della Carta di qualità dei servizi postali che prevede per le raccomandate la consegna in tre giorni lavorativi oltre a quello di spedizione; v) l’assenza di elementi probatori, relativamente al tipo di concorso, agli effetti connessi al suo superamento e al quantum dei danni patiti da (OMISSIS), giustificasse la liquidazione equitativa di Euro 2.000,00, considerando i titoli di studio dell’appellato e la durata dell’incarico (18 mesi).

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Ente (OMISSIS), formulando tre motivi, illustrati con memoria.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da (OMISSIS).

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo Ente Poste deduce «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al dpr 156/73 d.lgs. 261/99 nonché la Carta della qualità dei servizi, ex art. 12 d.lgs 261/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Gli assunti della ricorrente sono i seguenti:

i) la responsabilità che l’art. 19 del dlgs. n. 261/1999 attribuisce per la fornitura del servizio postale universale è quella fissata dall’art. 6 del codice postale, approvato con il dpr
n. 156/73, che è tuttora vigente, perché, malgrado l’abrogazione, ex art. 218, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 6 del dpr n. 156/1973, sono rimaste invariate sia la disposizione riguardante le modalità di determinazione dell’indennità – e non del risarcimento del danno – nei casi predeterminati, sia le successive disposizioni determinanti i casi di corresponsione dell’indennità medesima;

ii) la natura giuridica della prestazione del servizio, in coerenza con il principio secondo cui il servizio postale universale rappresenta lo strumento che garantisce a tutti i soggetti la libertà di comunicazione e di corrispondenza a basso costo, è incompatibile con la causa e con l’equilibrio economico del contratto, sicchè l’utente non potrebbe pretendere di utilizzare il servizio postale come strumento di trasmissione di beni di elevato valore, sì da addossare al fornitore del servizio il rischio della perdita dei beni stessi. Di conseguenza, la responsabilità per inadempimento dell’obbligo di trasporto e consegna del plico raccomandato non legittimerebbe l’introduzione di una arbitraria distinzione della responsabilità secondo che l’omesso recapito della missiva non determini altra conseguenza che il ritardo della stessa ovvero che all’omissione consegua la lesione di un diverso diritto giuridicamente tutelato del destinatario che giustifichi l’invocazione della responsabilità aquiliana;

iii) il dpr 156/1973, il d.gs. 261/99 e la carta della qualità dei servizi formano un corpo normativo costituente Legge speciale che prevale e si sostituisce alla disciplina del codice civile ed è in tale normativa che vengono elencate le ipotesi tassative in cui (OMISSIS) incorre in responsabilità, esclusivamente a favore del mittente, con esclusione del risarcimento del danno e la previsione di una indennità;

iv) la clausola penale ha l’effetto di limitare la somma dovuta per il risarcimento del danno derivante da inadempimento della prestazione.

La conseguenza che (OMISSIS) ne trae è che nessuna altra responsabilità è prevista e nessuna altra richiesta risarcitoria può esserle imputata per una raccomandata recapitata in ritardo, sicchè la sentenza impugnata sarebbe incorsa in plurimi vizi.

Il motivo è infondato.

Questa Corte aveva avuto occasione, già con la decisione a Sezioni Unite n. 5750 del 06/12/1978, di stabilire che le posizioni dell’utente di un pubblico servizio, nei confronti del quale si siano verificati i presupposti richiesti dalla disciplina giuridica del servizio medesimo per la concreta ed attuale assicurazione di una determinata prestazione, hanno natura e consistenza di diritti soggettivi. Tale principio trova specifica applicazione nell’ambito dei servizi pubblici – come quelli a carattere cosiddetto industriale, quale quello postale di trasporto e recapito della corrispondenza – per i quali l’ammissione al godimento è strutturata dalla legge come contratto e conseguentemente all’utente – sia esso mittente che destinatario della corrispondenza – è attribuito un pieno diritto alla prestazione oggetto del servizio. Pertanto, qualora il mancato od irregolare espletamento del servizio postale implichi un pregiudizio degli interessi del mittente e del destinatario, rispettivamente, all’inoltro ed alla ricezione della corrispondenza, deve ritenersi astrattamente configurabile a carico dell’amministrazione postale una responsabilità risarcitoria, deducibile dinanzi al giudice ordinario. E ciò a prescindere dal fatto che a farla valere sia il soggetto che abbia chiesto l’erogazione del servizio postale o, come in questo caso, un terzo, destinatario della corrispondenza.

In quell’occasione questa Corte aveva avuto altresì modo di precisare che il privato vincitore di concorso (nella specie, si trattava dell’Aeronautica militare), destinatario di corrispondenza contenente la richiesta di invio della necessaria documentazione per il perfezionamento della pratica di assunzione, nel lamentare la mancata ricezione della relativa raccomandata (e la conseguente decadenza dall’impiego), è legittimato a chiedere la condanna dell’Amministrazione delle Poste al risarcimento del danno derivatogli da tale mancato recapito esclusivamente entro i limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articoli 6, 28, 48, e 93, a mente dei quali l’obbligo del risarcimento del danno da parte della predetta amministrazione è ammesso (articolo 28) non oltre un’indennità pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione. Anche se il rapporto tra Amministrazione postale ed utenti si estrinseca, ormai, in atti dal carattere non più autoritativo bensì contrattuale (onde il carattere di corrispettivo, non più qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi: Corte Cost. n. 50 del 1992 e n. 463 del 1997), con conseguente sussunzione nel quadro della responsabilità per inadempimento della violazione dell’obbligo “ex contractu” (nella specie, a favore di terzo) di trasporto e consegna al destinatario del plico raccomandato (pur se nei limiti risarcitori fissati dalla normativa sopra richiamata, ritenuta conforme a Costituzione dal giudice delle leggi), non pare legittima la introduzione di una (arbitraria quanto ingiustificata) distinzione di tale responsabilità a seconda che l’omesso recapito della missiva non determini altra conseguenza che la perdita della stessa, ovvero che, all’omissione in parola, consegua la lesione di un diverso diritto, giuridicamente tutelato, del privato destinatario (invocandosi, inammissibilmente, in tale ultima ipotesi, una differente qualificazione, in termini aquiliani, della responsabilità stessa).

è a tali principi giurisprudenziali che, non senza un certo sforzo sembra debba ricondursi la più parte delle argomentazioni che (OMISSIS) ha sviluppato con il primo motivo di ricorso e che, in parte, sono state riprese nel terzo.

Dette argomentazioni, nondimeno, non solo non si confrontano affatto con la decisione impugnata, allo scopo di dimostrare la ricorrenza degli errores in iudicando che le vengono imputati, ma non si misurano con il sopravvenuto mutamento del quadro giurisprudenziale.

Deve considerarsi del tutto superata – a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2002 – ogni aura di irresponsabilità degli operatori postali per ritardi e/o omissioni nel recapito della corrispondenza. Indicativa è la decisione n. 15559 dell’11/08/2004 che ha riconosciuto che il mancato recapito di un telegramma espone (OMISSIS) SPA a responsabilità risarcitoria, qualora non provi che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (nel caso di specie (OMISSIS) era stata condannata al risarcimento del danno derivante dal mancato recapito del telegramma, non costituendo peraltro l’imprevedibilità del danno un limite all’esistenza del medesimo, ma soltanto alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute).

Facendo applicazione di tale rinnovato quadro giurisprudenziale, deve riconoscersi che (OMISSIS) può essere chiamata a rispondere a titolo risarcitorio, ove ne ricorrano i presupposti, sia nei confronti di coloro che abbiano richiesto i suoi servizi sia di coloro che ne siano destinatari.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 2697, 1218, 1226 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Secondo la ricorrente, (OMISSIS) avrebbe dovuto provare, pur se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta, solo successivamente (OMISSIS) sarebbe stata tenuta a fornire la prova della causa non imputabile del ritardo nella esecuzione della prestazione.

Invece, (OMISSIS) non aveva allegato nè provato il fatto costitutivo del probabile conseguimento del risultato vantaggioso sperato, mostrandosi del tutto insufficiente la mera allegazione della sua convocazione alla selezione. Neanche vi sarebbe stata una qualche deduzione e prova di ripercussioni negative sull’attività professionale svolta o che non avesse ricevuto notizia della convocazione in altro modo.

Non essendo stata dimostrata la ricorrenza di alcun danno, il giudice a quo non avrebbe potuto ricorrere alla valutazione equitativa, la quale non può sopperire alla mancata dimostrazione dell’an debeatur, ma solo alla difficoltà di prova della quantificazione di esso.

La decisione assunta non risulta in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte e merita di essere cassata.

Deve chiarirsi che la chance di cui si discorre è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè emancipata dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile, la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione è diversa e per quanto qui rilevi, sicuramente inferiore a quella avente ad oggetto la perdita del risultato, quale bene della vita già entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiante. Questa Corte ha ipotizzato una analogia tra la perdita di chance e l’interesse pretensivo, nel senso che in entrambi i casi è postulata la preesistenza di un quid nella sfera del danneggiato su cui la condotta colpevole del danneggiante abbia inciso negativamente impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance patrimoniale presenta, in apparenza, le stimmate dell’interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa, sia pur soltanto in parte qua, attese le evidenti differenze morfologiche tra l’interesse legittimo e la chance: mentre il primo incarna l’aspirazione – e la pretesa – alla legittimità dell’azione amministrativa e preesiste, dunque, all’azione amministrativa stessa, la chance viene in rilievo quando essa è stata perduta e cioè quando l’attività amministrativa, ormai esauritasi, è irrimediabilmente viziata e il vizio ha cagionato un danno risarcibile), e cioè postula la preesistenza di una situazione “positiva”, i.e. di un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa (il partecipante ad un concorso è portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all’intervento “soppressivo” del preposto all’esame; l’azienda che prende parte ad una gara ad evidenza pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono all’intervento “eliminativo” dell’ente pubblico che ha bandito la gara per poi impedirne illegittimamente la partecipazione). (Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass. 11/11/2019, n. 28993).

Tanto chiarito, pur dovendosi precisare che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la chance non doveva essere valutata in relazione alla concreta possibilità di (OMISSIS) di essere selezionato, cioè in relazione al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l’oggetto della pretesa risarcitoria (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. n. 9/03/2018, n. 5641), la sentenza impugnata non ha deciso in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che si dimostra particolarmente rigorosa quanto all’onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. Distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere i caratteri di una situazione giuridica a sè stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.

Ebbene, pacifico il ricorso alla liquidazione equitativa e dovendosi ribadire, a tal proposito, la distinzione tra la prova dell’an e quella del quantum, la tendenziale insindacabilità in sede di legittimità della valutazione equitativa trova un limite là dove la sentenza di merito non dia conto del processo logico attraverso cui ha ritenuto di poter liquidare il danno ovvero adotti un processo decisionale che, avendo pretermesso la dimostrazione della ricorrenza dei fatti costitutivi della fattispecie risarcitoria, dimostra di avere travisato la morfologia del danno da perdita di chance.

La sentenza impugnata, infatti, ha omesso di richiedere da parte del danneggiato la prova che, se avesse partecipato al concorso, come era “più probabile che non” che avrebbe fatto, ove avesse ricevuto la raccomandata per tempo, avrebbe avuto una seria e concreta possibilità di essere selezionato avuto riguardo per i titoli posseduti tra quelli richiesti per ricoprire il posto di dietista, in comparazione con gli altri candidati e con il numero dei partecipanti, – non bastando una ipotetica probabilità di conseguire il posto messo a concorso.

Deve essere, infatti, osservato che l’onere probatorio relativo alla perdita di chance è più attenuato rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita, ma attenuazione non significa evanescenza degli elementi costitutivi della fattispecie.

Del resto, il problema che la risarcibilità della perdita di chance evoca attiene proprio alla valutazione equitativa ed alle tecniche di liquidazione del danno.

La dottrina sottolinea che l’opera di razionalizzazione avviata da questa Corte nel 2018 (Cass. 21/03/2018, n. 6688; Cass. 9/03/2018, n. 5641; e conclusasi nel 2019 (Cass. 11/11/2019, n. 28993) configura la chance come bene sostanzialmente “etereo” e sancisce, in particolare, la evaporazione della distinzione tra chance ontologica – qualificazione, per lo più, adottata da chi riconduce la chance al danno emergente – e chance eziologica – che fa perno sul lucro cessante – giudicandola foriera di confusione concettuale ed applicativa, confermando il rilievo centrale della relazione tra la possibilità andata perduta ed il risultato finale precluso (Cass. 11/11/2019, n. 28993, in particolare, definisce la chance una fattispecie a consistenza variabile, che non può apprezzarsi in maniera concettualmente distinta dal risultato finale, poichè la condotta dell’agente è pur sempre destinata a rilevare sul piano della lesione del diritto… cui appare riconducibile pur se in una diversa accezione, che corrisponde ad una anticipazione di tutela dello stesso bene giuridico, meritevole di ricevere un’autonoma considerazione), giacchè, in ultima analisi la chance non è che una tecnica per accertare un nesso in condizioni di ineludibile incertezza, essa è frutto dell’esigenza di temperare l’onere della prova del nesso di causa, e ciò che conta non sono le etichette che non incidono sulla concreta funzione che il formante giurisprudenziale le affida, ma i criteri per far sì che la tecnica di liquidazione ex articolo 1226 c.c., da cui non può prescindersi, non si risolva in una formula vuota o in uno stratagemma per evocare ed ottenere il riconoscimento di voci risarcitorie non supportate da solide argomentazioni teorie e precise allegazioni circa l’addebitabilità dell’illecito al convenuto, e non dia la stura ad un florilegio di tecniche di liquidazione: la proporzionalità matematica, la proporzionalità autonoma, la proporzionalità separata, il criterio equitativo puro.

Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha messo al bando ogni automatismo risarcitorio, pretendendo che il giudice di merito valuti il comportamento illecito del danneggiante, accerti: i) la relazione causale tra tale condotta e l’evento di danno, cioè la perdita definitiva della possibilità di conseguire il risultato, avuto riguardo al momento in cui il comportamento illecito ha reciso la possibilità di conseguire il risultato favorevole, senza alcuna interferenza dei concetti di probabilità causale e di possibilità; ii) la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato atteso sul piano dell’evento di danno.

Giocoforza deve ammettersi che esiste una linea causale rispetto all’evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole ed una linea causale autonoma se l’evento di danno è costituito dalla perdita del bene della vita; ciò non vuol dire che l’accertamento del nesso causale debba sottoporsi ad un diverso regime, secondo l’evento di danno preso in considerazione. Questa precisazione è importante, perchè sull’accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non può interferire la probabilità di conseguire il risultato: se il danneggiato aveva la percentuale x% di conseguire il risultato favorevole non vuoi dire che il danneggiante, con il suo comportamento illecito, lo ha privato dell’x% di possibilità di conseguire quel risultato. L’x% indica la possibilità che il danneggiato aveva di raggiungere il risultato utile, sicchè il danneggiante lo ha privato dell’x% di possibilità di incrementare la sua sfera giuridica con il risultato finale. Il nesso di causa che deve essere dimostrato è dunque quello che intercorre tra la condotta illecita del danneggiato, che ha privato l’interferito della possibilità di conseguire il risultato, e la chance dell’x% di ottenere il risultato utile.

Il che riporta alla questione oggetto di causa: per quanto l’onere probatorio si attenui rispetto alle ipotesi in cui venga chiesto il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene della vita, detta attenuazione, come si è detto, non può concretizzarsi in una pretermissione che riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie, come è avvenuto nel caso in esame, ove il Tribunale ha erroneamente ritenuto soddisfatto l’onere della prova del danno derivante dalla perdita della chance con la mera allegazione da parte di (OMISSIS) del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, senza null’altro allegare a dimostrazione di avere avuto nella sua sfera giuridica una seria ed apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso.

La sentenza impugnata non si sottrae al rimprovero di aver liquidato equitativamente il danno senza accertare che ricorresse l’an debeatur, in particolare, senza accertare se il danneggiato avesse nella sua sfera giuridica la chance di conseguire il risultato sperato.

Il motivo va, dunque, accolto e per l’effetto il giudice, in sede di rinvio, sarà chiamato a verificare, sulla scorta degli argomenti di allegazione e prova offerti da (OMISSIS), se egli aveva o meno una chance seria ed apprezzabile di poter essere selezionato per ricoprire il posto di dietista.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 2951 e 2947 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Oggetto di censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto che alla fattispecie non dovesse applicarsi il termine di prescrizione annuale, di cui all’articolo 2951 c.c., bensì il termine quinquennale previsto dall’articolo 2947 c.c., essendo la responsabilità invocabile quella per inadempimento dell’obbligazione, ed essendo il destinatario della raccomandata un terzo a cui favore era stato stipulato il contratto tra mittente e gestore del servizio postale; di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la disciplina prescrizionale applicabile alla responsabilità aquiliana, anzichè quella derivante dal contratto di spedizione.

Il motivo merita accoglimento.

Va dato seguito all’orientamento tradizionale, ribadito, di recente, da Cass. 7/10/2021, n. 27299, secondo cui “in forza dell’articolo 1680 c.c., le azioni dell’amministrazione postale (oggi, peraltro, ente privatizzato, essendo stata trasformata in società per azioni) “contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi” risultano “soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall’articolo 2951 c.c., non derogato, per tali azioni, dal codice postale. Detto codice invece detta particolari modalità solo per le azioni dell’utente”, segnatamente prevedendo, per quanto qui di interesse, “uno speciale termine di prescrizione di tre anni (Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 20).

Pur avendo la ricorrente invocato erroneamente la violazione dell’articolo 2951 c.c., la censura sostanzialmente denuncia il termine di prescrizione applicato dal Tribunale.

La censura, pertanto, va accolta e spetterà al giudice del rinvio accertare, se in applicazione del termine di prescrizione triennale, il credito risarcitorio nel caso di specie si fosse estinto oppure no.

4. In definitiva, il primo motivo è infondato, meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo; la sentenza è, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in persona
di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Terza, della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2021.