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Cassazione Civile 22734/2014 – Offerta non formale – Requisiti

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Ordinanza 22734/2014

Offerta non formale – Requisiti

L’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all’ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall’iscrizione della causa a ruolo).

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22734 

Art. 1220 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

FATTO E DIRITTO 
Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:
Preso atto che:
Il Tribunale di Teramo con sentenza n. 1151 del 1991 in accoglimento della domanda proposta da Fl. Pi. nei confronti del Comune di Morro D’Oro dichiarava trasferito all’attore l’appartamento sito al primo piano dello stabile di via (OMISSIS) di MORRO D’ORO e accertava che il prezzo di trasferimento del suddetto bene doveva essere determinato facendo riferimento al valore venale dello stesso a tale data, calcolando in diminuzione del prezzo le spese manutentive ed i canoni di locazione corrisposti dal 7 febbraio 1970 alla decisione.
La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 141 del 2011, confermava, parzialmente, la sentenza di primo grado, specificando, che il prezzo di cessione dell’alloggio, già trasferito con la sentenza del Tribunale di Teramo, doveva determinarsi secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 2 del 1959, art. 6 come modificato dalla L. n. 231 del 1962, dichiarava non detraibili dal prezzo di cessione le spese di manutenzione operate dal Fl.; riteneva non rivalutabile la somma come determinata e, invece, dovuti da Fl. gli interessi compensativi in misura legale, calcolati sulla predetta somma a decorrere dal 7 febbraio 1970 all’1 agosto 1981 e non oltre. Su ricorso del Comune di MORRO D’ORO la Corte di Cassazione con sentenza n. 13431 del 2005, cassavano la sentenza di appello specificando che, nel caso in esame doveva “trovare applicazione il principio già enunciato da questa Corte secondo cui l’espressione dell’art. 27 “prezzo di cessione … non previsto dalla legge” non poteva identificarsi con quella “prezzo determinabile in base a criteri previsti dalla legge”, da contrapporsi alle ipotesi, non configurabili nella materia in esame, in cui lo stesso sia rimesso alla concorde volontà delle parti o determinato da scelte discrezionali dell’amministrazione assegnante;
ma significhi necessariamente che il prezzo previsto per legge sia solo quello già legalmente predeterminato in entità monetarie, riferite a superfici (mq) o ad alloggi unitariamente valutati. Per cui, detta situazione non ricorre sicuramente nella ipotesi della determinabilità del prezzo sulla base di parametri, quali quelli stabiliti dalla L. n. 513 del 1977, art. 28, ed ancor prima del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 6, che, pur senza lasciare all’ente margini di discrezionalità, richiedono comunque momenti di accertamento e valutazione, ancorché soltanto tecnica, da effettuare in concreto e con riguardo alla singola operazione; quali stima del valore venale dell’immobile, riduzione percentuale del valore di ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell’alloggio da cedersi, riduzioni commisurate al reddito”.
A seguito di riassunzione del processo la Corte di appello dell’Aquila con sentenza n. 109 del 2013 accoglieva parzialmente l’appello del Comune di MORRO D’ORO e determinava, applicando i criteri indicati dalla Corte Suprema di cassazione, in Euro 9.075,61 il prezzo di cessione dell’alloggio trasferito a Fl. Pi. e per esso ai suoi eredi, per il resto confermava la sentenza del Tribunale di Teramo, compensava le spese del giudizio e anche nella parte in cui era stato statuito che erano “invece dovuti da Fl. gli interessi compensativi in misura legale calcolati sulla predetta somma a decorrere dal 7 febbraio 1970 all’1 agosto 1981″. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di MORRO D’ORO per un motivo. Gli eredi di Fl. Pi. hanno resistito con controricorso.
Considerato che:
1.= Con l’unico motivo di ricorso Fl. lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1208, 1209, 1210 e 1220 c.c.. Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte distrettuale nell’aver negato la maggiorazione sulla somma dovuta da Fl. per interessi legali anche oltre l’1 agosto 1981 perché l’offerta effettuata da Fl. mediante il deposito della somma di L. 7.000.000 non poteva ritenersi connotata dai caratteri dell’offerta formale ex art. 1206 e ss. c.c. dato che il pagamento asseriamento offerto con il deposito della somma su libretto bancario era in misura di gran lunga inferiore a quello dovuto, non era stato eseguito a mezzo di pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ne’ della somma è stata mai fatto offerta formale al creditore ne’ è stata messa a disposizione dello stesso. 1.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Come è opinione pacifica in dottrina e anche nella giurisprudenza di questa Corte l’offerta informale (o non formale), ai sensi dell’art. 1220 c.c., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a
manifestare il serio intento di effettuare la prestazione. A questi fini occorre solo che la prestazione venga posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità (Cass. n 1699/84; n. 1551/82). E di più come è stato affermato da questa Corte in altre occasioni, avuto riguardo alle obbligazioni pecuniarie, è possibile ritenere che l’invio al creditore di un assegno bancario e l’inserimento nel proprio fascicolo di causa di un assegno circolare intestato al creditore con autorizzazione al ritiro (Cass. 186/82), integrano gli estremi di un’offerta non formale.
Pertanto, correttamente la Corte di Appello dell’Aquila ha ritenuto che l’intestazione del libretto bancario di cui si dice al Comune di MORRO D’ORO e il deposito dello stesso presso il Tribunale di Teramo, sin dall’iscrizione della causa a ruolo integravano gli estremi di un’offerta non formale ai sensi dell’art. 1220 c.c., in quanto connotata dai caratteri di serietà, tempestività e completezza. Con l’ulteriore specificazione che la parziale offerta trovava ragionevole giustificazione nell’obiettiva incertezza della somma da versare (considerati i vari parametri tecnici da calcolare e le somme da detrarre). In definitiva, Si propone il rigetto del ricorso”. Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Rileva, altresì, che il ricorso è anche privo dei caratteri di autosufficienza perché non sono stati riportati i motivi di appello e quindi non è delibabile la richiesta di riconoscimento degli interessi sulla differenza tra la somma offerta e quella riconosciuta in sentenza.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che verranno liquidate con il dispositivo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato apri a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
 

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Collegio dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera del Consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014