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Cassazione Civile 23068/2011 –  Azione revocatoria – Interruzione della prescrizione anche nei confronti del litisconsorte

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Ordinanza 23068/2011

 Azione revocatoria – Interruzione della prescrizione anche nei confronti del litisconsorte

In un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 novembre 2011, n. 23068  

(Conformi: Cass. 6390/2020, Cass. 9523/2010, Cass. 11005/2002)

Art. 2903 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere relatore Dott. G. A. Bursese con ordinanza del 13.7.2011 ha depositato la relazione ex articolo 380 bis che qui si trascrive:

OSSERVA:

1 – ” TE.Au. ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1072/2010 che pronunciando sulle impugnazioni proposte da Bi.Ma. M., Re. An. e Re.Ba. avverso la sentenza n. 7747/04 del tribunale di Milano, accoglieva l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria, promossa dal Te. contro gli odierni intimati, con riferimento alla data di notifica della citazione al solo Bi. , che era avvenuta dopo il quinquennio ex articolo 2003 c.c., il ricorso si basa su 5 censure. Nessuno degli intimati ha svolto difese.

2 – Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2903 c.c. e dell’articolo 2943 c.c., commi 1 e 4. A suo avviso la Corte di merito ha erroneamente ritenuto maturata la prescrizione quinquennale ex articolo 2903 c.c. avendo riferito l’atto interagivo della citazione non alla data (2 giugno 1999) di consegna della stessa per la notifica all’Ufficiale Giudiziario, ma alla data di ritiro dell’atto dall’Ufficio Postale (8.6.1999), dove esso era stato depositato in temporanea assenza del destinatario. Ritiene invece l’esponente: in conformità con l’opinione del giudice di 1 grado, che la prescrizione era stata interrotta ex articolo 2943 c.c. dalla consegna della citazione all’Ufficiale Giudiziario, in data 2.6.99 dell’atto di citazione per la notificazione a mezzo posta. Decisivo sarebbe al riguardo l’orientamento giurisprudenziale che indica nella domanda giudiziale il solo possibile atto interruttivo della prescrizione dell’azione revocatoria”. “Con il 2 motivo si deduce che la citazione, consegnata per la notifica all’uff. giud. il 2 giugno 1999, in data 3 giugno 1999 era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario Bi.Ma. , con il compimento delle formalità prescritte dalla Legge 2 novembre 1982, n. 890, articolo 8 per l’ipotesi di temporanea assenza del destinatario e di persone abilitate a ricevere l’atto; infatti il piego era stato depositato nell’ufficio postale e – sempre in data 3.6.99 – era stato immesso avviso (avviso di giacenza) nella cassetta di corrispondenza dello stabile in indirizzo. L’atto quindi era entrato nella sfera di conoscibilità (legale) dell’atto del destinatario. Con il terzo motivo l’esponente deduce l’omessa motivazione del giudice sulla circostanza che il termine prescrizionale avrebbe dovuto decorrere dal (OMESSO) giorno in cui il Bi. era divenuto proprietario del bene. Era stata eccepita infatti l’impossibilità di far decorrere la prescrizione dell’azione revocatoria a carico del Bi. , anzichè dalla data dell’unico atto al quale egli aveva partecipato ((OMESSO)), dalla data precedente ((OMESSO)), quella dell’atto al quale avevano partecipato unicamente i Re. , ma non il Bi. , il cui nome neppure figurava nell’atto stesso.

Con il 4 motivo (omessa motivazione), si sostiene che il dies a quo doveva decorrere dalla data di trascrizione dell’atto ((OMESSO)), giorno in cui dell’atto era stata data pubblicità ai terzi.

Con il 5 motivo (omessa motivazione), si rileva che la tempestiva interruzione della prescrizione nei confronti di Re. Ba. e An. , pacificamente ritenuta, avrebbe comunque avuto effetto interruttivo ex articolo 1310 c.c. anche nei confronti del terzo Bi. , obbligato solidalmente con gli altri due.

3) Appare fondata la censura n. 5, con conseguente assorbimento delle altre. Invero secondo la giurisprudenza di questa S.C. in un giudizio introdotto con azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, per cui, la valida notifica del primo atto introduttivo (nella fattispecie a di Re. Ba. e An. ) deve ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del litisconsorte necessario (il Bi. ) (Cass. n. 11005 del 26/07/2002). Ne consegue che non ha pregio l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria avanzata dagli odierni intimati.

4) Si ritiene pertanto di avviare la causa a decisione in camera di consiglio per valutare la fondatezza del ricorso”.

Il Collegio tanto premesso;

osserva:

La relazione sopra riportata non è stata oggetto di contestazione; ad essa ha aderito il P.G., mentre le conclusioni in essa contenute sono corrette e condivisibili; si ritiene pertanto di accogliere il 5 motivo del ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

P.Q.M.

accogliere il ricorso, accogliere il 5 motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

 

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