Ordinanza 23071/2020
Appalto – Denuncia dell’appaltatore al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente
L’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente sia nell’ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell’appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell’opera contestato dal committente.
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 22-10-2020, n. 23071 (CED Cassazione 2020)
Art. 1670 cc (Responsabilità dei subappaltatori) – Giurisprudenza
Fatto
ritenuto che il Tribunale di Firenze, allora Sezione Distaccata di Pontassieve, accogliendo in parte la domanda della (OMISSIS) & C., avanzata nei confronti della E.P. s.r.l. in liquidazione, condannò la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 37.193,78, oltre accessori, quale compenso per la produzione di talune componenti meccaniche di macchinari industriali, che quest’ultima aveva avuto commessa d’assemblare da un’azienda tedesca;
che la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione della E.P.;
che avverso la statuizione d’appello ricorre l’appellante, illustrando unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
ritenuto che la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1670 cod. civ., nonché mancata applicazione dell’art. 1353 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., muovendo le seguenti critiche.
– l’art. 1670 cod. civ. era stato erroneamente evocato dalla sentenza, in quanto non si era in presenza dell’azione di regresso dell’appaltatore nei confronti del sub-appaltatore, ma dell’azione del sub-appaltatore proposta nei confronti dell’appaltatore;
– era rimasto provata la tempestiva denunzia della ricorrente, al momento in cui aveva ricevuto le contestazioni dell’azienda straniera (si fa riferimento in ricorso alle testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS));
– la Corte aveva errato nel non disporre la riunione con altro giudizio pendente davanti al Tribunale di Siena tra la E.P. e la società tedesca, avente ad oggetto i difetti delle opere commissionate;
– non era stata fatta applicazione dell’arte. 1353 cod. civ., avendo la Corte locale negato che con la scrittura del 5/10/2006 fosse stata posta una condizione sospensiva, che subordinava il pagamento del corrispettivo all’accettazione e al pagamento dei materiali da parte della prima committente;
considerato che il motivo è manifestamente infondato per le ragioni di cui appresso:
a) la pretesa, secondo cui l’art. 1670 cod. civ. disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l’appaltatore agisca in regresso nei confronti del sub- appaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all’inadempimento dell’appaltatore, il quale, in questo caso, sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento; così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell’appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l’avverso inadempimento) nel vizio dell’opera contestato dal committente;
b) a parte ogni altra valutazione, la ricorrente inammissibilmente non spiega dove e quando abbia avanzato la richiesta di riunione per connessione (l’altra causa, secondo la narrazione, pendeva a Siena) e, quindi, se una tal richiesta sia stata tempestivamente proposta ex art.40 cod. proc. civ.;
c) aspecifico sotto il profilo del difetto dell’autosufficienza risulta la denunziata omessa applicazione dell’art. 1353 cod. civ., poiché la Corte non è stata posta in condizione di conoscere l’atto;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.