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Cassazione Civile 23304/2018 – Eccezione di incompetenza inderogabile

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Ordinanza 23304/2018

 

Eccezione di incompetenza inderogabile

In presenza di eccezione di incompetenza inderogabile (nella specie fondata sul foro del consumatore), tempestivamente formulata dalla parte convenuta (nella specie opponente, convenuta in senso sostanziale) e, in particolare, di eccezione fondata sulla sussistenza della qualità di consumatore in capo alla predetta parte, poiché l’art.38 cod. proc. civ. esige che l’istruzione sulla competenza sia fatta sulla base di quello che risulta dagli atti, non è necessario che la contestazione della qualità di consumatorie sia sollevata nell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, se e in quanto l’inesistenza di tale qualità emerga dagli atti già alla predetta udienza.

Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 27-09-2018, n. 23304

 

 

Rilevato che:

Iv. De Pe. propose opposizione avverso il d.i. n. 1844/2016, con cui il Tribunale di Genova le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 9.423,00, oltre euro 356,00 per spese di taratura ed oltre interessi, in favore dell’avv. Ma. An. Gr., a titolo di compensi per l’attività professionale da quest’ultima svolta nell’interesse dell’opponente in un procedimento dinanzi al Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro, conclusosi con sentenza n. 46/2015 del 28 aprile 2015;

l’opponente eccepì l’incompetenza del Tribunale adito ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, contestò la fondatezza delle pretese dell’avv. Gr. e chiese la revoca del d.i. opposto;

si costituì l’avv. Gr., sostenendo, per quanto rileva in questa sede, l’infondatezza della proposta eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la medesima iscritta nell’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova;

con sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ., del 21 giugno 2017, ritenuta sussistente in capo alla De Pe., pacificamente residente a Belluno, la qualifica di consumatore, peraltro, secondo il Giudice adito, neppure specificamente e tempestivamente contestata dalla controparte in comparsa di risposta, e fondata l’eccezione di incompetenza – aderendo quel giudice all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo, comma, cod. proc. civ. e 14, comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest’ultimo e il foro speciale della Ric. 2017 n. 18151 sez. M3 – ud. 01-03-2018 -2- residenza del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. -Il Tribunale adito ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Genova ad emettere il di. opposto, per essere competente il Tribunale di Belluno, ha dichiarato la nullità del citato d.i., di cui ha disposto la revoca, ha fissato il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Belluno, con il rito stabilito dalle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2011, e ha condannato l’opposta alle spese;

avverso la predetta sentenza Ma. An. Gr. ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base sostanzialmente di un unico articolato motivo;

l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; Il P.M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Genova, con le conseguenze di legge;

considerato che:

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

l’avv. Gr. sostiene che, nella specie, la De Pe. le ha chiesto di svolgere la prestazione professionale per questione non estranea all’attività professionale dalla medesima svolta, atteso che la De Pe. era stata agente monomandatario della Matrix S.p.a., a far data dal 29 febbraio 2012, per la promozione dei prodotti di detta società nella zona di Belluno e relativa provincia, con l’incarico accessorio di coordinare l’attività di promozione degli agenti che Matrix S.p.a. avrebbe indicato nella zona di Belluno e Treviso e relative province e che, a seguito di risoluzione del rapporto di agenzia e dell’incarico accessorio ad opera della mandante, l’attuale Ric. 2017 n. 18151 sez. M3 – ud. 01-03-2018 -3- intimata si era rivolta all’attuale ricorrente per tutelare la sua posizione di agente; sicché, in coerenza con l’incarico ricevuto, il predetto legale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Belluno, nei confronti della Matrix S.p.a., d.i. per il pagamento della somma di euro 32.039,87 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di residue provvigioni riconosciute dovute dalla mandante, di compenso per il coordinamento relativo all’ultimo periodo di rapporto e di F.I.R.R. residuo relativo all’ultimo periodo di rapporto e con l’ordine di consegna della documentazione richiesta;

la ricorrente sostiene che, pertanto, risulta documentalmente provato che la De Pe. le aveva chiesto una prestazione che “impingeva” nella propria attività di agente di commercio, sicché la predetta aveva evidentemente agito quale agente di commercio (che è un imprenditore o comunque un lavoratore autonomo) e non quale consumatrice, non avendo sicuramente agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta ma avendo, invece, prospettato all’avv. Gr. che l’attività defensionale richiesta era volta a tutelare la propria figura imprenditoriale e a richiedere le utilità economiche connesse;

ad avviso della ricorrente, non trovando, quindi, applicazione lo speciale foro del consumatore del Tribunale di Belluno, deve farsi riferimento al foro alternativo di cui all’art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè al Tribunale di Genova, il quale, nella decisione impugnata, avrebbe fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, avrebbe ritenuto che la ricorrente si fosse riferita alla De Pe. quale consumatrice richiamando p. 3 della comparsa di risposta, laddove il riferimento era stato ivi fatto proprio per contestare la sussistenza della qualità di consumatrice in capo alla predetta, ed avrebbe ritenuto intempestiva la contestazione, da parte della ricorrente, del foro del consumatore eccepito dalla De Pe., perché sollevata solo all’udienza di discussione senza avvedersi che Ric. 2017 n. 18151 sez. M3 – ud. 01-03-2018 -4- tale contestazione era stata formalizzata sin dalla comparsa di risposta proprio alla ricordata p. 3;

pertanto, ad avviso della ricorrente, ella aveva provveduto a contestare radicalmente il foro bellunese e, comunque, è onere di chi nega la competenza del giudice adito (nella specie la De Pe.) contestare espressamente e tempestivamente tutti i fori astrattamente ipotizzabili sotto pena, in difetto, di vedere irretrattabilmente competente il giudice del foro non contestato, sicché, nella specie, sarebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Genova e indubitabile la competenza del giudice adito;

ritenuto che:

è ammissibile l’impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza (Cass., ord., 24/10/2016, n. 21422; Cass. 26/01/2016, n. 1372; Cass., ord., 17/07/2006, n. 16193);

secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta da cliente (arg. ex Cass., ord., 9/06/2011, n. 12685; v. anche Cass., ord., 19/01/2016, n. 780 e Cass., ord., 13/09/2017, n. 21187 in motivazione);

l’eccezione di incompetenza, nella specie fondata sul foro del consumatore, è soggetta all’istruzione somMa. da parte del giudice del merito sicché la non immediata contestazione di controparte al riguardo non rileva – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata in questa sede — atteso che la qualità professionale (e non di consumatrice) era già evidenziata dagli atti prodotti in allegato al ricorso monitorio, dai quali risultava che le competenze professionali di cui il legale ha rivendicato il pagamento con il ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Genova erano relative all’attività di assistenza prestate dall’avv. Gr. in favore dell’intimata nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Belluno r per far valere il credito maturato dalla De Pe. in qualità di agente di commercio nei confronti della preponente Matrix S.p.a.;

il ricorso è, quindi, fondato sulla base del seguente principio di diritto: «In presenza di eccezione di incompetenza inderogabile (nella specie fondata sul foro del consumatore), tempestivamente formulata dalla parte convenuta (nella specie opponente, convenuta in senso sostanziale) e, in particolare, di eccezione fondata sulla sussistenza della qualità di consumatore in capo alla predetta parte, poiché l’art.38 cod. proc. civ. esige che l’istruzione sulla competenza sia fatta sulla base di quello che risulta dagli atti, non è necessario che la contestazione della qualità di consumatorie sia sollevata nell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, se e in quanto l’inesistenza di tale qualità emerga dagli atti già alla predetta udienza»;

conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

  1. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova e condanna Iv. De Pe. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione marzo 2018.

 

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