Ordinanza 2332/2022
Compensi avvocato – Studio professionale associato – Legittimazione attiva – Accordi degli associati – Valutazione del giudice
Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l’attribuibilità degli incarichi professionali anche all’associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura “ad litem”, sia stato conferito l’incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l’incarico sia stato direttamente conferito.
Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 26-1-2022, n. 2332 (CED Cassazione 2022)
FATTI DI CAUSA
1.1. Lo Studio Legale (OMISSIS)-Associazione professionale, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 702 bis e ss c.p.c., ha chiesto la condanna di Ni. Ma., Fr. Ma. e Vi. Ma. al pagamento della somma di € 23.831,15 quale compenso maturato per l’attività professionale svolta in sede giudiziale dall’avv. (OMISSIS) su incarico degli stessi e dagli stessi dovuto allo Studio Legale ricorrente in forza dell’atto costitutivo, che prevedeva che ogni compenso per l’attività svolta dagli associati fosse destinata all’associazione.
1.2. Si sono costituiti in giudizio Ni. Ma. e Fr. Ma., in proprio e quali eredi di Vi. Ma., i quali, dopo aver contestato la legittimazione attiva dello Studio Legale, avendo conferito il mandato solo all’avv. (OMISSIS), e l’inammissibilità del rito sommario utilizzato dalla ricorrente, hanno, per quanto ancora rileva, chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la determinazione del compenso dovuto nei limiti tariffari e domandato, in via riconvenzionale, la condanna dell’avv. (OMISSIS) (o dello Studio Legale, ove riconosciuta la sua legittimazione) al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.
1.3. L’avv. (OMISSIS) è intervenuto in giudizio deducendo che, come previsto nello statuto, l’associazione professionale è l’unico soggetto legittimato alla riscossione dei compensi anche in caso di incarico conferito al singolo socio professionista. L’avv. (OMISSIS), quindi, ha aderito alla domanda proposta dalla ricorrente chiedendo, in via subordinata, la corresponsione dei compensi in suo favore.
2.1. Il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, dichiaratamente resa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. in composizione collegale, dopo aver rigettato l’eccezione d’inammissibilità della domanda in quanto proposta nelle forme di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c. sul rilievo che il procedimento, avendo ad oggetto “la liquidazione del compenso professionale di avvocato” e la condanna al relativo pagamento, è assoggettato, a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, alle norme sul rito sommario anche nel caso in cui sia sorta contestazione in ordine all’an del credito, ha ritenuto, innanzitutto, che fosse fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva (o, più precisamente, di titolarità attiva del rapporto di credito) in capo allo Studio Legale istante. Secondo il tribunale, “nell’ipotesi in cui gli accordi interni tra i soci consentano di riferire alla associazione stessa la legittimazione della prestazione professionale ed il diritto al compenso” ma “manchi la prova che l’incarico sia stato conferito direttamente alla associazione”, le prestazioni, e i conseguenti compensi, devono riferirsi al “singolo socio officiato”. Nel caso in esame, ha osservato il tribunale, dal tenore del mandato ad litem rilasciato dai convenuti emerge con chiarezza che “l’incarico è stato conferito all’avv. (OMISSIS), senza che si sia fatto alcun cenno alla associazione professionale o alla qualità dell’avv. (OMISSIS) quale rappresentante o socio della stessa”. Del resto, anche la parte ricorrente ed il terzo intervenuto hanno espressamente riconosciuto che il mandato era stato conferito direttamente ed esclusivamente all’avv. (OMISSIS). Ne consegue, ha concluso il tribunale, che l’incarico era stato conferito all’avv. (OMISSIS) quale singolo professionista e non all’associazione Studio Legale (OMISSIS), con la conseguenza che, accertata l’assenza dei presupposti per riconoscere la titolarità del rapporto in capo all’associazione professionale, quest’ultima non è legittimata a chiedere alcun compenso per la prestazione fornita dall’avv. (OMISSIS), a nulla, peraltro, rilevando che, in precedenti occasioni, come dimostrato dalle relative fatture, il rapporto sia intercorso tra i convenuti e lo studio professionale e che gli stessi abbiano corrisposto il conseguente compenso direttamente all’associazione professionale.
2.2. Il tribunale, quindi, respinta l’eccezione d’inammissibilità dell’intervento volontario in giudizio dell’avv. (OMISSIS) e dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale che i convenuti avevano proposto nei confronti di quest’ultimo, ha ritenuto che la domanda dell’avv. (OMISSIS) fosse, sia pure in parte, fondata, provvedendo alla determinazione, alla luce dei parametri stabiliti dal d.m. 55 del 2014 e dei valori medi ivi dettati, dei compensi maturati dallo stesso, per la somma complessiva di € 7.776,50, oltre agli accessori, e delle spese sostenute.
2.3. Il tribunale, al riguardo, dopo aver evidenziato che l’avv. (OMISSIS) aveva eseguito le sue prestazioni professionali in un procedimento di esecuzione immobiliare e che il credito per il quale la procedura era iniziata ammontava ad € 47.914,61, ha ritenuto che non dovesse essergli liquidato il compenso per: – la fase della “trattazione”, così come prevista dall’art. 4, comma, lett. f), in assenza di prova che il creditore abbia svolto le relative prestazioni: “non vi è prova nella documentazione prodotta che l’avv. (OMISSIS) abbia partecipato anche alla fase di trattazione, atteso che questi, come suo onere, non ha dato prova di partecipazione ad udienze ed attività (alla perizia prodotta, infatti, non emerge alcuna partecipazione dell’avv. (OMISSIS) alle operazioni)”; – per “fase istruttoria” della fase cautelare del giudizio di opposizione, “in quanto assente”; – per la “fase istruttoria” del giudizio di merito di opposizione all’esecuzione, “in quanto assente”.
2.4. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che sulle somme così come liquidate fossero dovuti gli interessi al saggio legale a far data dalla ricezione della missiva contenente la messa in mora, dovendosi, tuttavia, escludere che il rapporto intercorso tra l’avv. (OMISSIS) e i Ma. avesse “natura commerciale” e che potessero quindi applicarsi gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002.
2.5. Il tribunale, infine, in ragione della reciproca soccombenza, ha disposto la parziale compensazione, nella misura del 30%, delle spese processuali nel rapporto tra lo Studio ricorrente e i convenuti, condannando, per il resto, l’associazione professionale. Ha, invece, condannato i convenuti, a fronte della soccombenza degli stessi, al pagamento delle spese processuali in favore del terzo intervenuto, determinandone la misura alla luce del d.m. n. 55 del 2014.
3.1. Lo Studio Legale (OMISSIS)-Associazione professionale e l’avv. (OMISSIS), con ricorso notificato il 26/7/2017, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione dell’ordinanza.
3.2. Ni. Ma. e Fr. Ma., in proprio e quali eredi di Vi. Ma., hanno resistito con controricorso nel quale hanno, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione instaurato dall’avvocato per ottenere il compenso professionale, ove abbia riguardato, come quella impugnata, l’an della prestazione, è assoggettata all’appello, rimanendo ricorribile per cassazione quando la controversia abbia riguardato solo il quantum debeatur.
3.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso, intanto, è ammissibile. L’ordinanza impugnata, infatti, è stata dichiaratamente assunta dal tribunale in composizione collegiale all’esito di un giudizio che si è svolto nelle forme del rito speciale previsto dagli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis e ss c.p.c. ed è, come tale, suscettibile di essere impugnata non con l’appello (art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011) ma, evidentemente, solo con il ricorso per cassazione (art. 360, comma 1 0, c.p.c.). In effetti, la controversia di cui all’art. 28 della I. n. 794 cit., tanto nel caso in cui sia stata proposta in via monitoria, quanto nel caso in cui sia stata introdotta (come nel caso in esame) ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur (Cass. SU n. 4485 del 2018; Cass. n. 5843 del 2017; Cass. n. 4002 del 2016). L’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., pertanto, non è appellabile, ma impugnabile con ricorso per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all’an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui all’art. 14 cit. (Cass.n. 12411 del 2017).
5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 36 c.c. e 25 del d.lgs. n. 96 del 2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame dell’atto costitutivo dell’Associazione Professionale quale fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha escluso che l’Associazione istante fosse legittimata a chiedere il compenso maturato per la prestazione professionale fornita dall’avv. (OMISSIS) sul rilievo che, “nell’ipotesi in cui gli accordi interni tra i soci consentano di riferire alla associazione stessa la legittimazione della prestazione professionale ed il diritto al compenso” ma “manchi la prova che l’incarico sia stato conferito direttamente alla associazione”, il diritto al compenso spetta al “singolo socio officiato”, com’è accaduto nel caso di specie, emergendo con chiarezza dal tenore del mandato ad litem rilasciato dai convenuti che “incarico è stato conferito all’avv. (OMISSIS), senza che si sia fatto alcun cenno alla associazione professionale o alla qualità”.
5.2. Così opinando, tuttavia, hanno osservato i ricorrenti, il tribunale non ha considerato che l’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 96 del 2001, disciplinando la legittimazione attiva per i crediti derivanti dall’attività professionale svolta dal singolo associato, ha stabilito che i compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
5.3. Del resto, hanno aggiunto i ricorrenti, gli associati, a norma dell’art. 36 c.c., possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, delegandone la cura ai singoli aderenti, per cui, ove il giudice accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale rispetto ai crediti per le prestazioni professionali svolte dal singolo professionista in favore del cliente che gli conferisce l’incarico. Nel caso in esame, l’atto costitutivo dell’Associazione Professionale, del quale il tribunale ha del tutto omesso la valutazione pur se prodotto in giudizio, prevede, agli artt. 7 e 8, che gli incarichi professionali possono essere attribuiti ai soci o all’associazione e che, in ogni caso, i relativi compensi, anche se conferiti singolarmente, spettano all’associazione.
5.4. Del resto, il conferimento dell’incarico per la difesa giudiziale ad un singolo associato e non all’associazione costituisce un obbligo di legge in quanto l’Associazione, quale ente giuridico, non può ricevere un mandato di difesa giudiziale che può essere conferito soltanto al singolo professionista abilitato.
5.5. In ogni caso, hanno aggiunto i ricorrenti, l’adesione totale all’azione dell’Associazione da parte dell’avv. (OMISSIS), che peraltro ne è il legale rappresentante, non può che costituire prova che gli accordi stipulati tra i professionisti associati erano nel senso di ritenere che l’Associazione istante era l’esclusiva titolare dei diritti conseguenti all’attività svolta dallo stesso, confermando la legittimazione attiva dell’Associazione in relazione al credito azionato, tanto più a fronte del fatto che, ove l’incarico svolto dal singolo professionista sia fatturato dall’Associazione, si attua una cessione del credito dal professionista all’Associazione in forza degli accordi contrattuali oggetto dell’atto costitutivo.
6.1. Il motivo è fondato.
6.2. L’ordinanza impugnata, in effetti, dopo aver accertato che “l’incarico è stato conferito all’avv. (OMISSIS), senza che si sia fatto alcun cenno alla associazione professionale o alla qualità dell’avv. (OMISSIS) quale rappresentante o socio della stessa”, ha ritenuto che, in mancanza della prova che “l’incarico sia stato conferito direttamente alla associazione”, le prestazioni professionali rese e i compensi conseguentemente maturati dovessero essere giuridicamente imputati al “singolo socio officiato”, a prescindere dal fatto che “gli accordi interni tra í soci consentano di riferire alla associazione stessa la legittimazione della prestazione professionale ed il diritto al compenso”.
6.3. Il tribunale, però, così facendo, ha trascurato di considerare che, alla luce dello statuto dell’Associazione professionale istante, così come incontestatamente riprodotto in ricorso, gli associati avevano previsto non solo che gli incarichi professionali potevano essere attribuiti tanto ai soci quanto all’associazione, ma pure che, in ogni caso, i relativi compensi, anche se conferiti singolarmente, spettavano all’associazione. In effetti, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, deve reputarsi oramai superato l’orientamento, pur manifestato in alcune pronunce di legittimità, a mente del quale (cfr. Cass. n. 15633 del 2006) l’associazione tra professionisti (come quella tra avvocati), non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato. Nelle decisioni più recenti di questa Corte, al contrario, si è affermato che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. (Cass. n. 17683 del 2010; conf., Cass.n. 22439 del 2009; Cass. n. 24410 del 2006; e, prima ancora, Cass. n. 4628 del 1997): e poiché l’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici, rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. n. 15694 del 2011; conf. Cass. n. 15417 del 2016; Cass.n. 8768 del 2018 che ha ribadito l’assimilazione della figura in esame alle associazioni non riconosciute; Cass. n. 17718 del 2019).
6.4. Né tale conclusione è contraddetta dal principio (affermato da Cass. n. 17683 del 2010; e, prima ancora, da Cass. n. 4628 del 1997) secondo il quale lo studio professionale associato, pur avendo la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e, quindi, di stare in giudizio in persona di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., comunque non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede (come nel caso dell’avvocato) particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e SS. c.c., può ben contemperarsi, infatti, con l’autonomia pur riconosciuta allo studio associato, nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio del quale sono componenti, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia resa personalmente dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione (Cass. n. 17718 del 2019), come, peraltro, ammesso anche ai fini tributari da questa Corte (cfr. Cass. n. 28957 del 2008 la quale, in relazione all’attività di arbitro svolta da un avvocato, che rientra tra quelle tipiche della sua professione, ha ammesso che possa essere svolta da un professionista aderente ad un’associazione professionale, costituita ai sensi dell’art. 1 della I. n. 1815 del 1939, ritenendo legittimamente che il professionista imputi compensi derivanti dall’attività di arbitro all’associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall’atto costitutivo dell’associazione professionale).
6.5. La conclusione cui è pervenuto il tribunale, pertanto, non è in linea né con la normativa vigente, posto che l’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, né con l’esito degli accertamenti che il giudice del merito ha operato sul contenuto dei detti accordi, visto che l’ordinanza impugnata è priva di riferimenti in punto di fatto inequivocamente idonei a legittimare la conclusione ivi esposta, essendo, piuttosto, ben possibile, come risulta dalle clausole statutarie riprodotte in ricorso, che, nel caso in esame, gli associati avessero negozialmente attribuito all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi, a seguito di procura ad litem, personalmente curati in giudizio, ed, in ogni caso, a riscuotere i crediti conseguenti pur a fronte di un incarico conferito al singolo associato.
7. L’ordinanza impugnata, quindi, dev’essere cassata, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà, oltre che a liquidare le spese del presente giudizio, a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello Studio professionale istante relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia procedendo, in particolare, sia all’individuazione del soggetto cui, a prescindere dal conferimento della procura ad litem, che riguarda solo i rapporti esterni, è stato conferito l’incarico professionale (associazione o singolo professionista), sia a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’associazione del potere di rappresentanza, e della conseguente legittimazione a far valere in giudizio il credito al compenso maturato, del singolo associato cui l’incarico sia stato direttamente conferito.
8. I restanti motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trani che, in differente composizione, provvederà agli accertamenti indicati in motivazione ed a liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1° dicembre 2021.