Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Cassazione Civile 23352/2022 – Giudizio di cassazione – Procura in calce o a margine del ricorso o del controricorso – Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso

Richiedi un preventivo

Sentenza 23352/2022

 

Giudizio di cassazione – Procura in calce o a margine del ricorso o del controricorso – Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso – Inammissibilità

Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l’inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il controricorso che non era munito di procura speciale e si limitava a rinviare, nell’intestazione, ad una procura generale alle liti, nonostante la successiva sostituzione del difensore, avvenuta con memoria anch’essa non contenente una procura speciale).

Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-7-2022, n. 23352   (CED Cassazione 2022)

Art. 83 cpc (Procura alle liti) – Giurisprudenza

Art. 366 cpc (Contenuto del ricorso per cassazione) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) impugna, con atto affidato a sette motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3107 del 31/05/2019, che ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi, da lei proposta, avente ad oggetto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 26/04/2018, del detto Tribunale, con la quale lo stesso giudice aveva chiesto al professionista delegato i dati catastali degli immobili pignorati di cui al lotto 1) e aveva rigettato l’istanza di sospensione della vendita forzata dell’immobile di proprietà dell’ (OMISSIS), sito in (OMISSIS) (individuato come lotto 2) relativa all’aggiudicazione del 16/01/2018.

Resistono con controricorso la (OMISSIS) S.r.l e la (OMISSIS) S.p.a. quale procuratrice di (OMISSIS) S.r.l. unipersonale.

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Il Procuratore Generale ha depositato le proprie, rituali, conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La sola ricorrente ha depositato memoria per la pubblica udienza del 19 maggio 2022 alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va vagliata la posizione della (OMISSIS), che ha resistito con controricorso e che ha depositato costituzione di nuovo difensore, in persona dell’avvocato (OMISSIS).

La detta costituzione del difensore sopra officiato non è, tuttavia, valida, posto che in detto atto non vi è alcuna procura speciale, risultando richiamata la sola originaria procura generale, che comunque inficiava anche la costituzione in giudizio mediante l’originario controricorso a firma dell’avvocato (OMISSIS): nell’intestazione del controricorso è richiamata la procura generale alle liti per notaio (OMISSIS) in data 26/10/2010, che pure è depositata in copia in atti e alla quale fa riferimento il mandato difensivo in favore dell’avvocato (OMISSIS), inadeguata, tuttavia, ai fini del giudizio di legittimità, per il quale è necessario il conferimento di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

La giurisprudenza di questa Corte è, invero, da tempo attestata sull’affermazione, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo la quale (tra le più recenti, v. Cass. n. 9462 del 18/04/2013 Rv. 626050 – 01) “Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83, comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; in difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso è, pertanto, inammissibile. “.

Il controricorso della (OMISSIS) S.r.l., e per essa (OMISSIS) S.p.a., in quanto proposto da avvocato non munito di procura speciale e tale rimasto pure dopo la sostituzione con altro legale, è pertanto inammissibile.

I sette motivi di ricorso censurano come segue la sentenza in unico grado del Tribunale di Palermo.

Il primo mezzo reca censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2909 c.c., 324 c.p.c., 591 ter, 669 terdecies c.p.c., art. 617 c.p.c. e pone il tema della riproponibilità in un successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi dei motivi già posti a base del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. e che, nell’assunto della ricorrente, il Tribunale avrebbe ritenuto non proponibili in quanto coperti da giudicato.

Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e ritiene che la sentenza sia nulla in quanto in essa sarebbe mancata la pronuncia in ordine ai primi sei sottomotivi della parte B dell’opposizione agli atti esecutivi.

Il terzo mezzo pone nuovamente la censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine ai motivi di opposizione agli atti esecutivi avverso le circolari dei giudici dell’esecuzione del detto Ufficio giudiziario recanti le date del 30/06/ e del 21/092015.

Il quarto motivo denuncia violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. e contesta l’orientamento giurisprudenziale che circoscrive le possibilità di censure alla vendita forzata.

Il quinto mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. e afferma che la sentenza è radicalmente viziata per omessa o apparente motivazione in ordine ai fattori devianti del procedimento di vendita forzata, quali quelli derivanti dalla mancata possibilità di un’effettiva interlocuzione con il custode giudiziario e dell’inesatta indicazione dei numeri telefonici ed indirizzi cui chiedere informazioni sulla vendita.

Il sesto motivo pone la censura di omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e torna, ancora, sulla mancata considerazione di tutte le circostanze lamentate nei primi sei motivi della parte B dell’opposizione quali fattori devianti in grado di giustificare, singolarmente o unitariamente considerati, la sospensione della vendita.

Infine, il settimo ed ultimo motivo pone denuncia di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 586 e dell’art. 112 c.p.c.: e afferma che non vi era necessità di deduzione di parte dell’opponente della rilevante sproporzione del prezzo di vendita rispetto a quello giusto, stante il potere officioso del giudice di rilevare detta sproporzione.

Tutti i motivi di opposizione sono o inammissibili o infondati.

Il primo mezzo è infondato, in quanto la sentenza impugnata non fa riferimento alcuno alla nozione comune di giudicato -cosicchè il riferimento nel motivo all’art. 2909 c.c. è del tutto inappropriato – ma all’irrevocabilità per riproposizione di stesse ragioni di opposizione già definite con ordinanza su reclamo avverso l’attività di aggiudicazione. La conclusione di irrevocabilità, anche nella parte in cui quest’ultima è ascritta alla carenza di esito vittorioso di opposizione avverso gli atti presupposti o in parte contro i medesimi oggetto della presente controversia, da parte del giudice del merito non è adeguatamente contestata nel motivo di ricorso che, pertanto, non affronta specificamente il ragionamento decisorio del tribunale (sulla distinzione tra irrevocabilità e giudicato si veda Cass. n. 07036 del 08/05/2003 Rv. 562782 – 01).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso muove una censura del tutto apodittica avverso provvedimenti prospettati espressamente come impliciti: la ricorrente afferma che dall’attività prodromica del giudice dell’esecuzione, consistente nella richiesta di trasmissione dei dati relativamente ai beni immobili di cui al lotto 1) si sarebbe tratta inequivocabilmente la volontà dello stesso giudice di emanare il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. La sentenza impugnata afferma che la richiesta dei dati identificativi dell’immobile era un atto meramente gestionale, non autonomamente impugnabile, salva la censura avverso il successivo provvedimento di ordine di liberazione dell’immobile, di cui all’art. 560 c.p.c. (in tema, e con particolare riferimento agli atti cd preparatori del giudice dell’esecuzione si veda: Cass. n. 14282 del 05/05/2022 Rv. 664846 – 01).

Il terzo motivo è inammissibile in quanto mosso avverso atti non propri del giudice dell’esecuzione, bensì avverso provvedimenti organizzativi generali dell’ufficio giudiziario (consistenti appunto in circolari, equiparabili ai protocolli destinati a disciplinare sulla base di una sorta di codificazione di prassi – auspicabilmente virtuose – lo svolgimento delle udienze o delle attività dell’ufficio giudiziario nel suo complesso, e delle parti, anche nelle fasi anteriori o successive alle udienze) volti a regolamentare nella specie la prassi applicativa in materia di pubblicità immobiliare.

Il quarto ed il settimo motivo del ricorso sono inammissibili, perchè si contrappongono, consapevolmente (in quanto nel ricorso vi è un esplicito riferimento alle principali sentenze di questa Corte in materia), alla giurisprudenza in tema di sospensione della vendita per turbative esterne (Cass. n. 11116 del 10/06/2020 Rv. 658146 – 03 e in precedenza n. 18451 del 21/09/2015 Rv. 636807 – 01), secondo la quale il potere di sospensione della vendita forzata, da parte del giudice dell’esecuzione è astretto alla verifica della sussistenza di ben specifici presupposti, senza che possa assumere una valenza determinante a tal fine una sproporzione tra il prezzo di mercato del bene e quello di aggiudicazione (si veda, in particolare, il primo dei due arresti sopra richiamati, ossia quello dell’anno 2020); ma le censure si infrangono contro la considerazione che tali presupposti del potere di sospensione sono stati ritenuti nella specie insussistenti dal giudice del merito con valutazione il cui riesame è precluso, in questa sede, stanti i noti limiti del sindacato di legittimità.

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono a loro volta inammissibili, in quanto ripropongono censure di fatto, già ampiamente disattese nel merito dalla sentenza impugnata in ordine alla cd. considerazione dei fattori devianti (presumibile interesse di un’acquirente presentatasi allo studio del professionista delegato il giorno prima della vendita; irreperibilità del professionista delegato; erronea indicazione del numero di telefono o dell’indirizzo al quale rivolgersi) e sono oltretutto preclusi dalla mancata opposizione dell’aggiudicazione successivamente al reclamo. Occorre ribadire che la giurisprudenza di questa Corte (ben nota alla difesa del ricorrente) ha così descritto i presupposti di sospensione della vendita forzata: “a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione.” (Cass. n. 18451 del 2015, già richiamata) e nessuno di essi risulta adeguatamente descritto come sussistente nella fattispecie.

I sette motivi d’impugnazione sono, pertanto, inammissibili radicalmente o infondati.

Il ricorso deve, per quanto precede, nel riscontro di fattispecie di infondatezza e di inammissibilità, delle censure essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della sola (OMISSIS) S.r.l., posto che il controricorso della (OMISSIS) S.r.l. è stato dichiarato inammissibile e pertanto non vi è stata valida esplicazione di attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso di (OMISSIS); condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di (OMISSIS) S.r.l., che liquida in Euro 6.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19 maggio 2022.