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Cassazione Civile 2347/2022 – Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto

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Ordinanza 2347/2022

 

Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto

L’opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l’esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all’eventuale accoglimento dell’opposizione medesima.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-1-2022, n. 2347   (CED Cassazione 2022)

Art. 481 cpc (Cessazione dell’efficacia del precetto) – Giurisprudenza

Art. 615 cpc (Opposizione all’esecuzione) – Giurisprudenza

 

 

FATTI DI CAUSA

1. La società (OMISSIS) (d’ora in poi, “BPI”), quale mandataria della società (OMISSIS) (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”, dichiaratasi, poi, “incorporante” BPI, nel corso del presente giudizio), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1978/18, del 17 settembre 2018, del Tribunale di Velletri, che ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento immobiliare notificato da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, “SICE”), in accoglimento(dell’opposizione da quest’ultima proposta, condannando l’opposta al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 60.962,00, oltre accessori di legge, nonchè al risarcimento del danno, in favore dell’opponente, nella misura di Euro 363.000,00 e di Euro 609.620,00, rispettivamente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3.

2. In punto di fatto, la ricorrente – non senza previamente informare questa Corte di aver proposto anche atto di appello, avverso la decisione qui impugnata (e ciò in ragione del fatto che, nella stessa, si qualifica, ancorchè ambiguamente, la domanda di SICE come opposizione all’esecuzione) – riferisce quanto segue.

Notificato da (OMISSIS), in data 15 aprile 2014, atto di precetto a SICE, quest’ultima proponeva opposizione avverso tale atto innanzi al Tribunale di Roma, con citazione notificata il successivo 28 aprile. Disposta, con provvedimento del 24 luglio 2014, sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli ex art. 615 c.p.c., comma 1, il creditore (dopo che il collegio, con provvedimento del 16 settembre 2014, aveva revocato il provvedimento di sospensione), provvedeva, in data 13 novembre 2014, a trasmettere l’atto di precetto all’ufficiale giudiziario per la notificazione.

Il giudizio di opposizione al precetto, peraltro, si concludeva con il rigetto dell’opposizione, con sentenza resa dal Tribunale capitolino ed oggetto di gravame da parte dell’opponente, la definizione del quale pende, tuttora, innanzi al giudice di appello.

Ciò premesso, la SICE, in data 11 gennaio 2015, proponeva anche opposizione al pignoramento immobiliare avviato nei suoi confronti in forza di tale precetto (opposizione finalizzata, in particolare, a far valere la violazione del termine di cui all’art. 481 c.p.c., comma 1). Accolta l’istanza di sospensione, ex art. 624 c.p.c., proposta da SICE (senza, peraltro, che il giudice prendesse preliminarmente posizione sulla querela di falso esperita, sempre dalla stessa opponente, per sostenere la falsità del timbro apposto dall’ufficiale giudiziario accanto alla data, 13 novembre 2014, riportata nel pignoramento, e, dunque, per dedurre come l’osservanza, da parte del creditore, del termine ex art. 481 c.p.c., comma 1, fosse stata l’esito dell’avvenuta falsificazione di tale atto pubblico), il provvedimento di sospensione veniva, successivamente, “integrato” dall’adito giudicante. L’integrazione, in particolare, consisteva nella previsione della condanna dell’opposto sia al pagamento delle spese di lite, sia al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; provvedimento, questo di “integrazione”, che veniva però annullato, in accoglimento del reclamo del creditore opposto.

Radicato il giudizio di merito in relazione alla proposta opposizione al pignoramento (peraltro, trattato – in violazione dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c., – dal medesimo magistrato del Tribunale di Velletri pronunciatosi sull’stanza di sospensione), la stessa veniva accolta, con declaratoria di inefficacia dell’atto di pignoramento. Decisione motivata sul rilievo che il termine di novanta giorni – di cui al citato art. 481 c.p.c., comma 1, – fosse perento già il 15 luglio 2014, e dunque ben prima dell’avvenuta sospensione (il 24 luglio 2014) dell’efficacia esecutiva dei titoli. Veniva, infatti, confermato quanto già statuito in occasione del provvedimento di sospensione dell’efficacia del pignoramento, ovvero come la previsione di cui all’art. 481 c.p.c., comma 1, debba interpretarsi nel senso che se il creditore decide di dare corso egualmente all’esecuzione, pur in pendenza del giudizio sull’opposizione al precetto, è comunque tenuto a farlo entro novanta giorni dalla notifica del precetto, dovendo, altrimenti, attendere la definizione del giudizio.

All’accoglimento dell’opposizione seguivano le statuizioni sulle spese, come già sopra indicate. In particolare, oltre alla loro liquidazione in favore dell’opponente, nella misura di Euro 60.962,00, più accessori di legge, veniva disposta la condanna dell’opposta ex art. 91 c.p.c., comma 1, – al risarcimento del “danno emergente”, stimato nella misura di Euro 363.000,00, pari alla differenza tra quanto dalla SICE ricevuto a titolo di caparra confirmatoria (in relazione ad un preliminare di vendita avente ad oggetto il patrimonio immobiliare pignorato;) e il doppio di quanto dalla stessa restituito al promissario acquirente. Ai sensi, inoltre, dell’art. 96 c.p.c., comma 3, veniva comminata la condanna dell’opposta al pagamento di Euro 609.620,00, “quale quintuplo delle spese legali riconosciute”, e ciò in via equitativa, precisandosi che il potere discrezionale ex art. 2056 c.c., veniva esercitato in dichiarata applicazione del criterio di cui all’art. 1, comma 2, lettera h-bis), del disegno di legge sull’efficienza del processo civile, contrassegnato come A.C. 2953-A.

3. Avverso la decisione del Tribunale velletrano ricorre per cassazione BPI, sulla base di due motivi.

3.1. Il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione del combinato disposto dell’art. 481 c.p.c., comma 2, e art. 627 c.p.c., contestandosi che il creditore, una volta che sia proposta opposizione avverso un atto di precetto e sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dello stesso, “non abbia il diritto di iniziare l’esecuzione, ma debba necessariamente attendere la definizione del giudizio di opposizione” (nella specie, come detto, ancora pendente innanzi alla Corte capitolina).

In particolare, secondo la ricorrente, l’interpretazione fatta propria dalla sentenza impugnata – che impone al creditore, in pendenza del giudizio sull’opposizione al precetto, di iniziare l’esecuzione entro novanta giorni dalla notifica del precetto stesso – non trova conforto nè nella giurisprudenza di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 3 gennaio 1994, n. 5377 e Cass. Sez. Lav., sent. 13 aprile 2011, n. 8465), nè nella più autorevole dottrina. Essa, infatti, reputa non condivisibile la tesi “che circoscrive la facoltà di promuovere l’esecuzione solo nei novanta giorni dalla notificazione del precetto nonostante il termine di efficacia di quest’ultimo sia sospeso, fondando tale conclusione sull’assunto secondo cui il creditore, ove non abbia iniziato l’esecuzione nei novanta giorni, dovrebbe attendere l’esito del processo pendente”, e ciò in quanto “tale prospettazione” sottolinea la dottrina citata dalla ricorrente – non trova “alcun riscontro nel dato normativo, soprattutto se si considera che l’art. 481 c.p.c., comma 2, si riferisce alla sospensione dell’efficacia del precetto e non contempla, invece, una inibizione temporanea degli effetti dello stesso”.

3.2. Il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c..

Si censura la decisione sulle spese di lite sotto più profili, ovvero, quanto alla condanna al risarcimento del danno emergente, perchè non sarebbero stati provati nè il dolo o la colpa grave dell’opposta, nè l’effettiva ricorrenza del danno stesso. Inoltre, quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, essendo del tutto irragionevole la determinazione equitativa del “quantum debeatur”, giacchè la sentenza impugnata – a prescindere dalla stessa arbitrarietà del criterio utilizzato (e dall’annullamento, disposto dal collegio, del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto “in via integrativa” la liquidazione delle spese della fase cautelare) – non ha liquidato il quintuplo delle spese legali, ma il decuplo delle stesse.

4. Ha resistito all’impugnazione, con controricorso, SICE, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto, nonchè svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

4.1. Ribadisce, per un verso, la controricorrente l’assoluta ragionevolezza dell’interpretazione dell’art. 481 c.p.c., proposta dalla sentenza impugnata, giacchè, diversamente opinando, si consentirebbe al creditore esecutante “di scegliere in maniera del tutto unilaterale, e senza ulteriore preavviso, il momento allo stesso più favorevole per intraprendere l’azione esecutiva”. Chiede, pertanto, a questa Corte – nell’ipotesi in cui essa ritenesse, invece, di condividere l’impostazione oggetto del primo motivo di ricorso – di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi del diritto di difesa e del giusto processo, ex artt. 24 e 111 Cost., visto che “il debitore si troverebbe esposto “sine die” ad una futura eventuale espropriazione per tutto il tempo della durata dell’opposizione”. Quanto, invece, al secondo motivo, oltre ad eccepirne l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (per non avere la ricorrente nè indicato, nè versato in atti, i documenti sui quali il motivo si fonda), la controricorrente sottolinea l’assoluta adeguatezza della motivazione relativa all’applicazione dell’art. 96 c.p.c..

4.2. Il solo motivo di ricorso incidentale, invece, denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la mancata dichiarazione di improcedibilità del processo esecutivo, determinatasi, a dire di SICE, per l’omessa comparizione della creditrice opposta all’udienza fissata per l’interpello ex art. 222 c.p.c., in relazione alla querela di falso dalla stessa SICE proposta in relazione all’atto di pignoramento.

5. (OMISSIS), quale incorporante BPI, ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale di SICE.

6. Sempre (OMISSIS) ha depositato memoria, per far accertare l’avvenuto annullamento – giusta sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, n. 5655/21, del 4 agosto 2021 (ed allegata alla memoria) – della medesima sentenza oggi impugnata, e ciò in accoglimento del gravame proposto avverso di essa, in aggiunta al presente ricorso, sul presupposto della equivoca qualificazione della sentenza data dal Tribunale velletrano.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, deve affermarsi l’ammissibilità del ricorso principale.

7.1. Invero, quantunque il Tribunale velletrano indichi l’oggetto del giudizio ad esso devoluto come “opposizione all’esecuzione” (riproponendo tale indicazione anche nel dispositivo della sentenza), l’assenza di ogni qualificazione, nel provvedimento “de quo”, dell’iniziativa assunta dal debitore esecutato evidenzia come il relativo potere qualificatorio non sia stato, in concreto, esercitato.

Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, se la “identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell’apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa, nonchè da quella operata dalla parte”, resta fermo, in ogni caso, che spetta al “giudice “ad quem” esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione” (tra le molte, Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01), esercizio, per la cui effettiva configurazione da parte del giudice “a quo”, è necessario che lo stesso “non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica” (così, in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19993, Rv. 66184001).

Il carattere generico, dunque, dell’affermazione compiuta dal Tribunale di Velletri, circa la natura dell’iniziativa esercitata da SICE, comporta che l’attività di qualificazione giuridica dell’azione non è stata da esso compiuta, potendo (“recte”: dovendo) essere operata, pertanto, da questa Corte.

Ciò detto, l’iniziativa del debitore esecutato si indirizzava avverso un provvedimento che risulta reso all’esito di un procedimento integrante, a tutti gli effetti, un’opposizione agli atti esecutivi.

Difatti, qualora la parte esecutata – nel nostro caso, SICE “deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell’azione intentata, bensì la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall’art. 481 c.p.c., come condizione di validità di tutti i susseguenti atti”, sicchè “tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2009, n. 21683, Rv. 6105566-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2014, n. 7206, Rv. 629835-01).

Ciò rende, dunque, irrilevante la produzione documentale effettuata dalla stessa ricorrente, nella memoria depositata a norma dell’art. 380-bis.1 c.p.c., e consistente nella sentenza con cui la Corte di Appello di Roma – in accoglimento del gravame, pure esperito da (OMISSIS) avverso la sentenza oggi impugnata (sul presupposto dell’equivoca qualificazione che il Tribunale di Velletri ha dato all’opposizione proposta da SICE) ha disposto l’annullamento della pronuncia anche qui impugnata.

8. Ciò premesso, il ricorso principale va accolto.

8.1. Il primo motivo è, infatti, fondato.

8.1.1. Come, difatti, ribadito pure dalla più recente giurisprudenza di legittimità, una volta notificato il precetto è possibile instaurare, “anche dopo il decorso dei novanta giorni”, la procedura esecutiva (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 luglio 2017, n. 17126), tale conclusione rispondendo ad un consolidato orientamento di questa Corte.

Essa, invero, già chiamata in passato ad affrontare una fattispecie affine alla presente (anche in quel caso il pignoramento, notificato il 22 ottobre 2005, risaliva ad oltre novanta giorni dopo la notifica del precetto, avvenuta il precedente 6 aprile, precetto a sua volta opposto in data 10 aprile), ebbe a pronunciarsi su una censura con cui si contestava la decisione del Tribunale, il quale aveva, allora, ritenuto “che si possa agire in executivis, in pendenza del giudizio di opposizione a precetto, anche successivamente al decorso il termine “naturale” di novanta giorni, stabilito dall’art. 481 c.p.c., comma 1″ (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 13 aprile 2011, n. 8465, Rv. 616652-01). Pure in quel caso, dunque, il ricorrente sosteneva “che dal necessario coordinamento tra i commi 1 e 2 di tale art. del codice di rito deriva che, in pendenza del giudizio di opposizione al precetto, il creditore ha la scelta tra attendere il relativo esito prima di procedere all’esecuzione, come consentito dall’art. 481 c.p.c., comma 2, oppure iniziare subito l’esecuzione, ma in quest’ultimo caso deve rispettare il termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, come stabilito dal comma 1”. Nel pronunciarsi, sul punto, questa Corte ebbe a disattendere tale impostazione, ribadendo che “l’opposizione al precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’art. 481 c.p.c., ricollega ad essa unicamente l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non già quello della sospensione dell’esecuzione”, ritenendo tale interpretazione “pienamente aderente al tenore letterale della norma”, oltre che idonea e realizzare “una equilibrata, ragionevole composizione degli interessi in gioco”. Difatti, sul piano letterale, “la norma si esprime esplicitamente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non di sospensione del potere di procedere all’esecuzione mentre, sul piano logico, la scelta cosi accordata al creditore in possesso di un titolo esecutivo consente a questi di poter trasferire sul debitore il danno derivante dalla durata del processo originato dall’opposizione al precetto ed è bilanciata dal rischio su di lui gravante, connesso alla possibilità di subire gli effetti pregiudizievoli del successivo accoglimento di tale opposizione” (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 8465 del 2011, cit.).

In questo stesso senso, del resto, era già stato osservato che, sebbene il creditore esecutante “subisca”, evidentemente, l’iniziativa del debitore consistente nella proposizione dell’opposizione, grazie alla previsione di cui all’art. 481 c.p.c., “l’iniziativa del debitore di opporsi al precetto determina quindi un vantaggio per il creditore, cioè la sospensione della decorrenza del termine, e quindi un prolungamento del tempo in cui il creditore può iniziare la esecuzione”, dovendo, pertanto, ritenersi “che la scelta accordata al creditore risponde alla logica: egli può decidere se accollarsi o meno il rischio di procedere nella esecuzione senza attendere l’esito della opposizione”, potendo “in questa valutazione tener conto del tempo in concreto necessario per la decisione del giudice; rompendo gli indugi ove esso risulti troppo lungo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 3 gennaio 1994, n. 5377, 486860-01).

8.1.2. Queste considerazioni, dunque, risultano idonee a superare pure il dubbio di legittimità costituzionale paventato dalla controricorrente e formulato sul rilievo che tale interpretazione permetterebbe al creditore “di scegliere in maniera del tutto unilaterale, e senza ulteriore preavviso, il momento allo stesso più favorevole per intraprendere l’azione esecutiva”, e ciò perchè la “logica” sottostante al sistema delineato dal legislatore è quello di “bilanciare” lo svantaggio, che il creditore subisce in virtù della proposta opposizione, con il vantaggio di “rompere gli indugi” in qualsiasi momento della pendenza del giudizio di opposizione, realizzandosi, così, un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti. E ciò, a ben guardare, risulta ancora più vero oggi, che non all’epoca cui risale il primo dei citati arresti di questa Corte in materia (il 1994), se si considera che il legislatore è intervenuto – con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lettera e), n. 42), convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 ad estendere la possibilità della sospensione dell’esecuzione anche oltre l’ipotesi (la sola, inizialmente prevista dal testo originario dell’art. 624 c.p.p.) di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, ovvero in presenza di esecuzione già iniziata.

Da quanto precede emerge, pertanto, come pure la questione di legittimità costituzionale – prospettata dalla controricorrente SICE – risulti manifestamente infondata, a maggior ragion, poi, se si considera “la discrezionalità particolarmente ampia” di cui gode il legislatore “nella conformazione degli istituti processuali” (cfr., da ultimo, Corte Cost., sent. 8 maggio 2019, n. 139 e sent. 25 ottobre 2018, n. 225), ciò che restringe, in tale ambito, il margine del sindacato spettante alla Corte delle leggi nel valutare la ragionevolezza delle scelte compiute dai “conditores legum”.

8.1.3. Il primo motivo del ricorso principale va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo, giacchè concernente la regolamentazione delle spese di lite, statuizione, all’evidenza, travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata.

9. Il ricorso incidentale condizionato, invece, non è fondato.

9.1. Il solo motivo proposto attraverso di esso censura la decisione del Tribunale di Velletri di non dichiarare l’improcedibilità del processo esecutivo, conseguente – secondo la ricorrente incidentale – alla mancata comparizione, della creditrice opposta, all’udienza fissata per l’interpello ex art. 222 c.p.c., nell’ambito dell’incidente di falso incardinato dalla stessa SICE.

Tuttavia, una volta affermato che – pendente l’opposizione al precetto – il creditore ben poteva notificare l’atto di pignoramento senza l’osservanza del termine di novanta giorni, ex art. 481 c.p.c., comma 1, l’accertamento fattuale al quale era finalizzato il giudizio di falso (ovvero, stabilire se il rispetto di quel termine fosse stato l’esito dell’avvenuta falsificazione di un atto pubblico) diviene del tutto irrilevante nel presente giudizio, donde l’infondatezza del ricorso incidentale, relativo agli effetti della mancata risposta all’interpello circa la volontà della parte, che ha prodotto la scrittura sospettata di falso, di volersene avvalere.

10. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, senza, tuttavia, che occorra rinviare, per la decisione nel merito, al Tribunale di Velletri, in persona di diverso giudice, sussistendo, infatti, le condizioni perchè questa Corte – a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea, – decida nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.

10.1. Al riguardo, peraltro, va preliminarmente chiarito che l’emananda sentenza verrà resa nei confronti di (OMISSIS), sebbene il presente ricorso sia stato proposto dalla sua mandataria BPI (società poi estinta, per incorporazione, proprio da parte di (OMISSIS), avvenuta nel coso del presente giudizio di legittimità), dal momento che il primo di tali soggetti è quello “in nome e per conto” del quale il ricorso è stato proposto e, dunque, “proprio quello che risulta, in base agli atti di causa, titolare dei diritti di cui si controverte” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2021, n. 2496, Rv. 660546-01, relativa ad un caso in cui, celebrato il giudizio di merito nei riguardi della società mandataria, il ricorso per cassazione veniva proposto dalla società mandante, che l’aveva “medio tempore” incorporata).

Tale esito, dunque, si impone – prima ancora che in “applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c.”, giacchè essa “non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, nè appare incompatibile con le forme proprie dello stesso” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2020, n. 8973, Rv. 657936-01), costituendo, per vero, la fusione per incorporazione societaria un’ipotesi di successione a titolo universale nel diritto controverso (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, sent. 11 novembre 2015, n. 22998, Rv. 637749-01) – in forza del principio secondo cui quella del mandatario resta, pur sempre, una “legittimazione processuale non esclusiva” (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 15 giugno 2017, n. 14894, Rv. 644443-01).

10.2. Quanto, invece, al merito della decisione, poichè la proposta opposizione al precetto si fondava, in via esclusiva, sulla (pretesa) inosservanza del termine di cui all’art. 481 c.p.c., comma 1, la stessa è da rigettarsi “de plano”, sulla scorta dei già sopra richiamati precedenti di questo giudice di legittimità.

10.3. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza, dovendo liquidarsi – in applicazione del principio secondo cui, per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa, da stabilire di regola in relazione al “peso” economico delle controversie e, dunque, per la fase successiva all’inizio dell’esecuzione, allorchè non sia possibile, come nella specie, determinare gli effetti economici del rigetto dell’opposizione nè il valore del bene esecutato, ritenendo la causa di valore indeterminabile; cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2014, n. 1360, Rv. 629943-01 – nella misura di Euro 36.000,00 (di cui, Euro 5.500,00 per studio; Euro 3.500,00 per fase introduttiva; Euro 18.000 per trattazione; Euro 9.000,00 per decisione), oltre IVA e CPA.

10.4. Va, inoltre, disposta la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Sul punto, infatti, va ribadito che lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta “oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”” (tra le più recenti, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01). Evidente è, nella specie, l’abuso dello strumento processuale, giacchè – a fronte del piano tenore letterale della norma di cui all’art. 481, nonchè dell’esistenza, al momento dell’iniziativa assunta da SICE, di almeno due diversi precedenti di questa Corte (le già citate Cass. Sez. Lav., sent. n. 8465 del 2011 e Cass. Sez. 1, sent. n. 5377 del 1994) – deve riconoscersi come essa “abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata” (Cass. Sez. 5, sent. 14 settembre 2016, n. 18057, Rv. 641110-01), insistendo “in ragioni di censura dell’azione esecutiva valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti” (così, Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27534, Rv. 634936-01, appunto in tema di opposizioni esecutive).

Quanto, poi, all’entità della condanna, si reputa equo fissare la stessa nella medesima misura delle spese legali liquidate in favore della creditrice esecutante, in applicazione di un criterio già utilizzato – per il giudizio di legittimità – da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26435, Rv. 659789-01) e costituente specificazione di quanto dalla stessa già affermato, circa la possibilità che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, sia calibrata su tali spese, potendo anche costituire una loro frazione o multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza (Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01).

11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, sicchè vanno poste a carico della controricorrente (e ricorrente incidentale) e liquidate come da dispositivo.

12. Infine, a carico della ricorrente incidentale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Inoltre, decidendo nel merito, respinge la proposta opposizione, condannando la (OMISSIS) S.r.l. a rifondere alla società (OMISSIS) S.p.a. le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 36.000,00, oltre accessori di legge, condannando, altresì, la prima a pagare alla seconda l’ulteriore somma di Euro 36.000,00, ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Condanna, infine, la (OMISSIS) S.r.l. a rifondere, alla società (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 23.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28 ottobre 2021.