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Cassazione Civile 23833/2017 – ICI – Consorzi di bonifica – Esenzione

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Ordinanza 23833/2017

ICI – Consorzi di bonifica – Esenzione ex art. 7, comma l, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992

In tema di ICI, non è applicabile ai consorzi di bonifica l’esenzione di cui all’art. 7, comma l, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica e considerato che essa è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 11-10-2017, n. 23833   (CED Cassazione 2017)

 

 

Rilevato che:

  • 1. L’Associazione di Irrigazione Ovest Sesia propone tre articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 32/5/10 del 25 marzo 2010 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Casale Monferrato per Ici 2001; ciò in relazione ad un fabbricato (casello idraulico) appartenente al demanio regionale, e ad essa consegnato a titolo di mera detenzione per lo svolgimento della sua attività istituzionale, avente ad oggetto la bonifica e manutenzione dei canali di irrigazione, e loro pertinenze, insistenti nelle province di Torino, Novara, Vercelli ed Alessandria.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’Associazione fosse tenuta al pagamento dell’Ici sul fabbricato in oggetto, poiché da essa posseduto in forza di un provvedimento amministrativo che aveva natura di concessione traslativa di bene demaniale, ex art.3, 2^ co., d.lgs. 504/92.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Casale Monferrato.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

  • 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’Associazione lamenta – ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – erronea qualificazione del rapporto tra le parti in termini di ‘concessione amministrativa’, invece che di mera ‘consegna della detenzione’ delle aree, così come evincibile dal verbale di consegna di beni demaniali intercorso tra le parti il 29 gennaio 1981. Inoltre, la motivazione della commissione tributaria regionale dovrebbe ritenersi ‘omessa, insufficiente, contraddittoria’; proprio perché priva di adeguata valutazione di tale verbale di consegna.

Con il secondo motivo di ricorso l’Associazione deduce – ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 (novellato) d.lgs. 504/92; posto che, in assenza di un rapporto qualificabile in termini di concessione amministrativa, il presupposto dell’Ici doveva necessariamente vertere sull’esistenza di un diritto reale, nella specie inesistente (essendo essa mera consegnataria dell’area, indipendentemente dalla qualifica di usuaria risultante a catasto).

  • 2.2 Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro stretta connessione, sono infondati.

La decisione della commissione tributaria regionale risulta infatti conforme all’indirizzo interpretativo di legittimità, formatosi sulla specifica materia della imponibilità Ici dei fabbricati demaniali posseduti dai consorzi di bonifica, quale deve considerarsi – per suo stesso riconoscimento (v.ric.pag.5) – l’Associazione ricorrente.

Orbene, si è in proposito stabilito – con orientamento che non viene inficiato dalle argomentazioni svolte in ricorso – che: “in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l’espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all’imposta, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica”(Cass. n. 19053/14). Nello stesso senso si è espressa Cass. 22904/14, in base alla quale: “in tema d’imposta comunale sugli immobili, i consorzi di bonifica sono concessionari dei beni demaniali loro affidati per l’espletamento della loro attività istituzionale e, quindi, soggetti all’imposta, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche qualora non sia applicabile l’art. 2, comma 7, della legge 2 aprile 2001, n. 136, in quanto non titolari di un diritto d’usufrutto che non può desumersi dalle mere risultanze catastali in assenza di un provvedimento amministrativo costitutivo di tale situazione giuridica” (così anche Cass. 16867/14).

Corretta deve dunque ritenersi – ai sensi dell’art.3, 2^ co., d.lgs. 504/92, come mod.dall’art.23 1.388/00 – l’affermazione della commissione tributaria regionale, secondo cui al verbale di consegna 29 gennaio 1981 deve appunto attribuirsi veste sostanziale di concessione amministrativa traslativa di bene demaniale; stante la sua efficacia espansiva della sfera giuridica del soggetto beneficiario, a fronte dell’assunzione – da parte di quest’ultimo – degli oneri di manutenzione e bonifica con carattere di economicità, perché posti in rapporto ai contributi a tal fine obbligatoriamente riscossi presso gli utenti consorziati.

  • 3.1 Con il terzo motivo di ricorso l’Associazione lamenta, in via subordinata, omessa applicazione dell’esenzione Ici di cui all’articolo 7, lettera a), d.lgs. 504/92; trattandosi di immobile posseduto dalla Regione Piemonte, e destinato allo svolgimento di compiti istituzionali dell’ente.
  • 3.2 Anche questo motivo è infondato.

Deve, infatti, trovare nella specie applicazione l’ulteriore principio di legittimità che – esattamente in termini – ha già stabilito l’inapplicabilità in materia dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. 504/92. Ciò perché tale esenzione “riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di questi (v. tra le tante Cass. n. 24593/10; n. 8450/05). Tra i citati soggetti, dunque, non rientra il consorzio di bonifica. Sicché la fattispecie non poteva essere utilmente richiamata ai fini della presente controversia, neppure riguardo al concetto di finalità istituzionale, non venendone in rilievo l’ambito soggettivo”. Ciò anche in considerazione della necessità di stretta interpretazione della norma invocata dall’Associazione, “in quanto avente natura derogatoria di previsioni impositive generali, come tale insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate” (Cass.cit.).

Il ricorso va dunque rigettato; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

Pqm

La Corte

– rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 19 settembre 2017.