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Cassazione Civile 2422/2014 – Elementi costitutivi dell’illecito aquiliano – Mancanza di uno di essi – Rigetto della domanda

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Sentenza 2422/2014

Elementi costitutivi dell’illecito aquiliano – Mancanza di uno di essi – Rigetto della domanda

Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano sono la condotta, l’elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza necessità di accertare la sussistenza degli altri.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 febbraio 2014, n. 2422   (CED Cassazione 2014)

Articolo 2043 c.c. annotato con la giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’8.5.1998 (OMISSIS) s.p.a. interruppe l’erogazione di energia elettrica ai locali di (OMISSIS) Società Cooperativa s.r.l., siti in (OMISSIS). Il 22.5.1998, dopo un ricorso ex articolo700 c.p.c., proposto da (OMISSIS) e prim’ancora di qualsiasi pronuncia, ripristinò l’erogazione.

Il 23.6.1999 (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) per il risarcimento dei danni (indicati in lire 50.000.000) per avere interrotto la somministrazione senza preavviso. (OMISSIS) resistette, tra l’altro affermando che l’erogazione era stata sospesa per la morosità di (OMISSIS).

Con sentenza del 18.2.2002 il Tribunale di Palermo rigettò la domanda sul rilievo che, prescindendo da qualsiasi considerazione sulla legittimità della condotta di (OMISSIS), (OMISSIS) non aveva provato che dalla sospensione le fossero derivati danni.

2.- L’appello di (OMISSIS) è stato respinto dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 257 del 2007, avverso la quale la soccombente ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria.

(OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La domanda risarcitoria di (OMISSIS) è stata respinta perchè, a fronte di un fatto potenzialmente produttivo di danno (sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica per quattordici giorni in locali nei quali (OMISSIS) aveva peraltro negato che la società attrice svolgesse attività di sorta), era difettata la prova dell’esistenza di un danno.

1.1.- Col primo motivo la ricorrente se ne duole, deducendo violazione di legge nell’assunto che il giudice avrebbe dovuto comunque “soffermarsi sul punto dell’ingiustizia” ed accertare “l’inadempimento contrattuale e l’illiceità della condotta”.

L’infondatezza del motivo è correlata al rilievo che in tanto è dato discorrere di possibile ingiustizia di un danno in quanto, evidentemente, danno vi sia. Se la stessa esistenza del danno viene esclusa, qualsiasi domanda di risarcimento va per ciò stesso rigettata, giacchè il risarcimento non mira a sanzionare condotte ma a porre economicamente rimedio ad un pregiudizio.

Nè v’è una scala di priorità logiche che il giudice è tenuto a rispettare. Posto, invero, che elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (ad esso s’è riferita la Corte di merito senza contestazioni specifiche del ricorrente sul punto) sono condotta, elemento psicologico, danno “ingiusto” e nesso causale, se il giudice abbia accertato che difetta uno qualsiasi degli elementi necessari perchè ad un fatto consegua la responsabilità (patrimoniale) del soggetto che sia stato convenuto in giudizio per il risarcimento, la domanda proposta nei suoi confronti va senz’altro rigettata senza necessità che l’indagine sia estesa alla sussistenza degli ulteriori elementi, giacchè l’accertamento sarebbe del tutto superfluo in relazione al petitum.

Quanto al riferimento del ricorrente alle condizioni generali del contratto di fornitura ed l’articolo 1341 c.c., comma 2 e articolo 1469 bis c.c., la prospettazione deve ritenersi nuova e come tale inammissibile, non essendovene cenno in sentenza (che ha anzi ritenuto che fosse stata addotta la responsabilità extracontrattuale dell'(OMISSIS)) e non essendo affermato in ricorso che la questione fosse stata posta in appello.

1.2.- Il secondo motivo – col quale è denunciata “violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’applicazione ed interpretazione dell’articolo 278 c.p.c., articoli 2043 e 2049 c.c.” – è inammissibile per l’assoluta inadeguatezza del quesito di diritto di cui all’articolo 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) così formulato:

dica la Corte “se, nel caso di specie, sia stata richiesta una valutazione equitativa dei danni e se comunque, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 c.c., possa ritenersi che la ricorrente abbia subito un danno di natura non patrimoniale all’immagine, a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti”.

Ora, se fosse stata richiesta o no la valutazione equitativa dei danni non è risposta che debba dare la Corte al ricorrente, ma piuttosto informazione che il ricorrente sarebbe tenuto ad offrire alla Corte, al fine di collegarvi poi, in ipotesi, una violazione di legge, che nella specie il quesito non prospetta.

Quanto alla seconda parte del quesito, del pari non spetta alla Corte della nomofilachia affermare se, nella specie, possa ritenersi o no quel che si vorrebbe fosse ritenuto. Alla Corte di Cassazione si sarebbe potuto se mai domandare, dopo aver chiarito perchè il giudice del merito non lo aveva ritenuto, se avesse così violato o falsamente applicato una norma di diritto, spiegando altresì (col quesito) quale ne sarebbe stata la corretta applicazione.

1.3.- Identiche considerazioni si attagliano al terzo motivo, col quale gli stessi vizi sono prospettati in riferimento agli articoli 2056, 1223 e 1226 c.c., nonchè articoli 61, 115 e 116 c.p.c., essendo domandato col quesito di diritto se, nel caso di specie, ai sensi degli articoli appena citati “sarebbe stato necessario concedere CTU o ritenere accertato il danno e statuire su di esso in via equitativa”.

Va aggiunto che ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe costituita dal difetto di autosufficienza del ricorso a causa della mancata indicazione (a pagina 9 dell’atto) dell’oggetto della richiesta consulenza, della natura e del contenuto dei documenti allegati, dell’esito dell’interrogatorio libero, di quanto fosse stato esposto in atti.

2.- Il ricorso è conclusivamente respinto.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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