Ordinanza 24234/2018
Rivendica – Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contitolari – Condizioni
In tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene; qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l’attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà – autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva – vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall’opposto).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24234 (CED Cassazione 2018)
FATTO
(OMISSIS) citava in giudizio innanzi al Tribunale di Messina (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo di essere proprietario di un’abitazione sita in (OMISSIS), Via (OMISSIS) che gli era stata venduta con atto per notar (OMISSIS) del 1957 dai figli di primo letto del padre (OMISSIS); esponeva che (OMISSIS), assumendo di avere il possesso ultraventennale della medesima abitazione, l’aveva trasferita per donazione ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS). Chiedeva, previo accertamento della proprietà del bene anche per usucapione, la dichiarazione di nullità dell’atto di donazione in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente rilascio del bene.
Si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), resistendo alla domanda.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava la domanda proposta dal (OMISSIS); la Corte D’Appello di Messina con sentenza del 13.-28.11.2003 accoglieva il gravame, riformava la sentenza e, per l’effetto, statuiva che (OMISSIS) era proprietario dell’immobile in contestazione, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione con cui (OMISSIS) aveva trasferito la proprietà dei beni a (OMISSIS) e (OMISSIS).
Proponeva opposizione ex articolo 404 c.p.c., (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), deducendo di essere erede, insieme ai fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) della quota indivisa di 1/5 della medesima abitazione pervenuta dall’eredità della madre (OMISSIS). Deduceva che detta abitazione non formava oggetto dell’atto di compravendita per notar (OMISSIS) del 6.7.1957, con cui il (OMISSIS) aveva acquistato la proprietà del bene.
Con ordinanza del 13/27.12.2011, la Corte d’Appello ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita per notar (OMISSIS).
(OMISSIS) integrava il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS), identificati nella sorella (OMISSIS) e nelle nipoti (OMISSIS) ed (OMISSIS), mentre non integrava il contraddittorio nei confronti dei fratelli di (OMISSIS).
Con sentenza del 12.12.2013 la Corte d’Appello di Messina revocava la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato (OMISSIS) proprietario dell’immobile, condannando (OMISSIS) e (OMISSIS) al rilascio dell’abitazione e dichiarava (OMISSIS) comproprietaria dell’immobile nella quota indivisa di 1/20. La corte territoriale revocava l’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita per notar (OMISSIS), ritenendo che (OMISSIS) si fosse limitata a chiedere l’accertamento del suo diritto di comproprietà in ragione di 1/20 mentre (OMISSIS) si era limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione. Rigettava conseguentemente l’eccezione di estinzione del processo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi degli altri germani (OMISSIS). Decidendo nel merito, rilevava che con atto di vendita del 6.7.1957 per notar (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (figli di primo letto di (OMISSIS)) avevano venduto a (OMISSIS) (figlio di secondo letto) la casa sita in (OMISSIS) in (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) o (OMISSIS) foglio (OMISSIS). Nella procura a vendere, però, tale abitazione non era inserita e, dall’interpretazione del contratto, il giudice d’appello aveva ritenuto che la procura comprendesse solo la p.lla (OMISSIS) e non la p.lla (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi; resiste con controricorso (OMISSIS). Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 102, 307, 153, 331 e 948 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che (OMISSIS) assumeva essere insieme a lei comproprietari del bene oggetto di lite; conseguentemente avrebbe errato la corte a revocare l’ordine di integrazione del contraddittorio nei loro confronti anzichè dichiarare l’estinzione del giudizio.
Il motivo è fondato.
L’opposizione ordinaria di terzo è un mezzo straordinario di impugnazione, che può essere proposta dal terzo titolare di un diritto autonomo incompatibile con quello accertato in sentenza o da parte del litisconsorte pretermesso.
In caso di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti, che assumono di esserne i comproprietari, la necessità dell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Ed, infatti, se il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene, mentre nel caso in cui eccepisca di essere il suo proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità, (litisconsorzio necessario), affinchè la sentenza possa conseguire un risultato utile, che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile (sent. nn. 9043 del 1987, 11466 del 1991, 8531 del 1994, 10609 del 1996).
La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio.
L’opposizione proposta dalla (OMISSIS) è fondata sull’accertamento di un diritto autonomo incompatibile rispetto al diritto opposto dal (OMISSIS) ed accertato dalla Corte d’Appello di Messina; la (OMISSIS) assume, infatti, che l’abitazione oggetto di lite non aveva formato oggetto dell’atto di compravendita per notar (OMISSIS) del 6.7.1957.
(OMISSIS) aveva proposto domanda di rivendica nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo di essere proprietario esclusivo dell’abitazione di (OMISSIS), contrapponendo ai medesimi il titolo di proprietà per notar (OMISSIS) del 6.7.1957 e, in subordine l’acquisto per usucapione del medesimo bene.
Come si legge nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Messina aveva ritenuto il (OMISSIS) proprietario del bene in base al titolo per notar (OMISSIS), ritenendo assorbita l’alternativa domanda di usucapione.
Nel giudizio di revocazione il (OMISSIS) ha opposto i medesimi titoli d’acquisto, per titolo e per usucapione, articolando anche la prova per testi per dimostrare l’acquisto a titolo originario.
Detto accertamento richiede necessariamente la partecipazione degli eventuali comproprietari, ai quali va esteso l’accertamento sull’inclusione della p.lla (OMISSIS) di cui all’atto del 6.7.1957 per notar (OMISSIS).
La corte territoriale, che, in un primo momento aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita per notar (OMISSIS), ha erroneamente revocato l’ordinanza, decidendo la causa nel merito.
In tal modo, il giudice d’appello ha omesso di considerare che le parti fondavano le proprie domande su titoli d’acquisto configgenti e che era necessario estendere il contraddittorio sull’interpretazione del contratto per notar (OMISSIS), in base al quale il (OMISSIS) riteneva di essere proprietario esclusivo, mentre la (OMISSIS) ne assumeva la comproprietà. Inoltre, il (OMISSIS) aveva opposto l’acquisto del medesimo bene per usucapione, articolando prova per testi.
Infine, l’omessa partecipazione degli altri comproprietari avrebbe dato luogo ad ulteriori cause di opposizione avverso la medesima sentenza che, solo, attraverso la partecipazione, con conflitti di giudicato perchè basati sul medesimo atto contrattuale.
Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto gli altri due motivi vanno dichiarati assorbiti.
La sentenza va cassata e rinviata innanzi ad altra Sezione della Corte d’Appello di Messina anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Suprema Corte dì Cassazione in data 28 marzo 2018