Ordinanza 2431/2020
Insinuazione allo stato passivo – Ricognizione di debito
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità.
Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2431
Art. 1988 cc (Promessa di pagamento e ricognizione di debito) – Giurisprudenza
Art. 2704 cc (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS)) impugna il decreto Trib. Napoli 12.6.2018, R.G. 1731/2018, R.G. 20676/2017 che ha rigettato la propria opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) (FALLIMENTO), così confermando la decisione del giudice delegato sulla domanda (negativa, salvo che per la somma di Euro 201,71), per inidoneità della documentazione e difetto di prova del credito per mancata consegna della merce;
2. con il ricorso, in quattro motivi, si contesta la decisione per: a) violazione degli artt. 1988 e 2720 c.c., avendo errato il tribunale a non valutare la richiesta di dilazione di pagamento e il piano di ammortamento allegati al procedimento monitorio iniziato prima del fallimento e culminato in decreto ingiuntivo, benchè non definitivo in sè; b) l’omessa valutazione delle prove documentanti il rapporto di fornitura e la sua esecuzione, come i resi che invero lo presupponevano; c) erronea non ammissione delle prove per testi e gli ordini di esibizione, senza motivazione alcuna; d) nullità della insufficiente motivazione per relationem, non intelligibile per lo scarno richiamo al provvedimento del g.d.; il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento conseguente dei restanti; il decreto del tribunale, da ricostruire giustapponendo dispositivo e motivazione, nella sua sinteticità riferisce la ragione del rigetto al difetto della idoneità della documentazione a “provare il credito mancando la prova della consegna”, avendo riguardo alla dedotta “fornitura di merce”;
2. l’insinuazione, per come indicata, espone un credito residuo impagato e derivante da merce consegnata al debitore e non pagata, riferendo rapporto fondamentale e sua esecuzione essenzialmente alla documentazione allegata all’iniziativa monitoria promossa avanti all’autorità giudiziaria, culminata in decreto ingiuntivo emesso prima del fallimento ma non divenuto definitivo; sul punto, il richiamo operato dalla parte ad una richiesta di dilazione straordinaria dei termini di pagamento e del piano di ammortamento (entrambi del novembre 2014) assolve al principio, qui da ribadirsi, per cui “la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità” (Cass. 9929/2018); tanto più che, si aggiunge, “deve essere ammesso il credito oggetto di riconoscimento da parte della… debitrice principale, anche in assenza di prova del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 c.c., in quanto comportante una relevatio ab onere probandi, per di più se assistito da una cd. lettera di “patronage” recante data certa” (Cass. 26924/2017);
3. anche dunque a voler ravvisare l’esercizio dell’attività contestativa nelle eccezioni del curatore, nei termini della rilevanza ad esse attribuibile e dunque nel contesto riportato in decreto, l’aver opposto il difetto di prova della consegna della merce non sembra realizzare detta prova contraria; ciò in quanto, la richiesta di ripartire in modo dilazionato il debito e la formulazione del piano di ammortamento, quale documentazione di data certa versata avanti al giudice del decreto ingiuntivo, non contestata di anteriorità ex art. 2704 c.c., assume, con l’efficacia verso la curatela altresì la portata almeno presuntiva che, all’obbligazione riconosciuta, corrispondeva la causalità del rapporto, cioè la sua commerciale effettività; tant’è che, nella stessa documentazione e senza contestazione in atti, assolvendo al canone di autosufficienza anche della presente impugnazione, risulterebbero elencate le fatture della merce fornita (per scadenze e insoluti nel piano di rientro);
8. il ricorso è, pertanto, fondato; ne consegue la cassazione del decreto con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019.