Ordinanza 244/2023
Pensione di vecchiaia anticipata – Maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31.12.1992
In tema di pensione di vecchiaia anticipata, ai soggetti che abbiano maturato i requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 1992 non trova applicazione l’elevazione del minimale contributivo a venti anni, in quanto l’art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992 prevede che ad essi continuino a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 5 gennaio 2023, n. 244 (CED Cassazione 2023)
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è indeducibile in quanto non formulato in sede di gravame in cui la difesa del ricorrente ha fatto questione in ordine alla ritenuta continuazione;
rilevato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022