Sentenza 24617/2022
Indebito oggettivo – Prestazioni assistenziali indebite – Irripetibilità – Eccezioni
In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l’art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell’indebito civile, di cui all’art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell’assenza di una condizione di affidamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza percepiti contestualmente alla indennità di comunicazione in violazione dell’art. 3 l. n. 289 del 1990).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 10-8-2022, n. 24617 (CED Cassazione 2022)
Art. 2033 cc (Indebito oggettivo) – Giurisprudenza
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, a conferma della pronuncia del Tribunale di Terni, ha accertato che (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali genitori del minore (OMISSIS), nulla dovevano all’Inps a titolo di restituzione dei ratei d’indennità di frequenza, pretesi dall’Istituto con provvedimento del 26 aprile 2011 a titolo d’indebito.
La Corte territoriale ha rilevato che l’Inps non aveva comunicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali aveva richiesto agli appellati la restituzione della somma di Euro 7.713,10, e che, sebbene la comunicazione dell’istituto contenesse la frase “sono state corrisposte rate d’indennità di frequenza non spettanti”, il provvedimento nulla chiariva in merito al motivo dell’asserita non spettanza e, pertanto, la pretesa restitutoria era rimasta inevitabilmente generica, non soddisfacendo la preliminare condizione di chiarezza, segnatamente consistente nello stabilire se la causa della restituzione dovesse essere fatta risalire a un calcolo errato dell’Ente o ad una attribuzione non dovuta; considerato che erano trascorsi già due anni e mezzo dall’erogazione delle somme di danaro oggetto della richiesta ripetizione e che l’Inps era a conoscenza dei dati rilevanti, riteneva, pertanto, violata tale clausola di dovuta chiarezza, concludendo per l’insussistenza dell’indebito.
La cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo. (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori esercenti la potestà sul figlio minore (OMISSIS), sono rimasti intimati.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e dell’art. 2033 c.c., nonchè della L. n. 289 del 1990, art. 3”.
Sostiene che il recupero sarebbe stato imposto dalla contemporanea percezione, da parte del (OMISSIS), dell’indennità di frequenza e dell’indennità di comunicazione (dal 2008), in violazione della regola dell’incompatibilità fra tali due prestazioni, espressamente sancita dalla L. n. 289 del 1990, art. 3; che il minore aveva optato, così come previsto dalla stessa legge, per la più vantaggiosa indennità di comunicazione, così che l’Istituto aveva revocato l’altra prestazione comunicando con raccomandata del 26 aprile 2011 l’indebito nel frattempo venutosi a creare pari ad Euro 7.713,10, avviando un piano di recupero pari ad una trattenuta di Euro 30 mensili sull’indennità di comunicazione.
Il motivo è fondato.
è fuori di dubbio che l’istituto dell’indennità di frequenza si collochi all’interno dell’area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che ad essa si applicano, pertanto le regole specifiche del sistema assistenziale (da ultimo, cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014).
La disciplina delle condizioni concernenti l’attribuibilità delle provvidenze che assicurano la protezione sociale del cittadino che soggiace ad uno stato di minorità psico fisica, si è gradualmente caratterizzata per l’enucleazione di una serie di regole interpretative, dirette a preservare in capo agli aventi diritto il mantenimento delle prestazioni dovute.
Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell’ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all’applicazione del principio generale di ripetizione dell’indebito civile sancito dall’art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13).
A tale conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato (Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all’interno del sistema assistenziale.
Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l’erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall’accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008). Quanto alla controversia in esame, il minore (OMISSIS), rappresentato dai genitori, aveva goduto contestualmente dell’indennità di frequenza e dell’indennità di accompagnamento dal (OMISSIS) al (OMISSIS), data in cui aveva optato per la seconda più vantaggiosa prestazione.
La L. n. 289 del 1990, art. 3 prevede testualmente che “L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsivoglia forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle L. 28 marzo 1968, n. 406, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e L. 21 novembre 1988, n. 508, nonchè ai minori beneficiari…della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, artt. 3 e 4. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole”.
Le circostanze vagliate nel giudizio di merito avrebbero dovuto essere, pertanto, interpretate alla stregua della disposizione richiamata, attraverso la declaratoria di inoperatività delle norme limitative della ripetibilità dell’indebito per la contemporanea acquisizione di due benefici assistenziali (indennità di frequenza e indennità di comunicazione), incompatibili per legge (L. n. 289 del 1990, art. 3), fino all’intervenuta opzione, esercitata successivamente all’accertamento della insussistenza del diritto al cumulo delle due prestazioni.
Il giudice del rinvio, in conclusione, dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale, in presenza di un comportamento intenzionale dell’accipiens e dell’assenza di una condizione di affidamento, rivive la disciplina generale della ripetibilità dell’indebito civile (art. 2033 c.c.), che impone ai beneficiari di restituire i ratei di prestazione indebitamente percepiti (ancora Cass. n. 13915 del 2021), accantonando il riferimento, in motivazione, alla scarsa chiarezza ed esaustività delle ragioni addotte dall’istituto al fine di ottenere la ripetizione, il quale può essere obliterato palesandosi irrilevante a fini della decisione.
In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono l’presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.