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Cassazione Civile 2464/2004 – Contratto autonomo di garanzia e fideiussione

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Cass. I, sent. 2464 del 10-2-2004

Contratto autonomo di garanzia e fideiussione

Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa -in quanto l’obbligazione principale non è sorta o è nulla- ovvero l’avvenuto soddisfacimento del creditore; l’accertamento in ordine alla natura ed al contenuto del contratto sono riservate al giudice del merito e sono censurabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ovvero per vizi della motivazione (Nella specie, la S.C., ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, che aveva qualificato una lettera di credito commerciale e la collegata fideiussione come contratto autonomo di garanzia e, interpretando la clausola che condizionava l’esperibilità dell’azione di garanzia al possesso di entrambi i documenti alla luce della natura e dell’oggetto del contratto, aveva ritenuto che, mirando la pattuizione ad impedire il doppio pagamento a successivi cessionari della lettera di credito, l’azione era proponibile anche in caso di mancato possesso di detti documenti, una volta accertata l’inesistenza del rischio del doppio pagamento).

Art. 1396 cc annotato dalla giurisprudenza