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Cassazione Civile 24885/2023 – Giudizio di cassazione – Produzione di copia della sentenza impugnata priva del numero e della data di pubblicazione  – Conseguenze

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Ordinanza 24885/2023

Giudizio di cassazione – Produzione di copia della sentenza impugnata priva del numero e della data di pubblicazione  – Conseguenze

In tema di giudizio di cassazione, il deposito da parte del ricorrente di copia della sentenza impugnata, redatta in formato digitale, priva degli elementi grafici idonei a consentire l’individuazione del numero e della data di pubblicazione non determina l’improcedibilità del ricorso, ove il controricorrente, nel costituirsi anche tardivamente, abbia depositato una copia della sentenza medesima, completa di tutti gli elementi identificativi, tali da consentire alla Corte di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia venuto ad esistenza, di verificare la tempestività del ricorso e di formulare un corretto dispositivo, individuando con esattezza l’oggetto dell’impugnazione.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-08-2023, n. 24885   (CED Cassazione 2023)

Art. 369 cpc (Deposito del ricorso per cassazione)

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Nell’espropriazione immobiliare promossa dal Condominio
(OMISSIS) in Torino nei confronti di (OMISSIS),
l’intervenuta (OMISSIS) S.r.l., subentrata nel credito ipotecario
vantato da (OMISSIS) S.p.A., sottoponeva al giudice
dell’esecuzione l’accordo raggiunto con l’aggiudicataria (OMISSIS)
S.r.l., in base al quale quest’ultima intendeva assumersi il debito «nella
misura del prezzo di aggiudicazione [Euro 420.000], dedotta la
cauzione già versata» (pari a Euro 42.016) e, dunque, per l’importo di
Euro 378.000.

2. L’istanza – formulata ai sensi dell’art. 508 cod. proc. civ. – veniva
accolta con provvedimento del 16/7/2018, col quale il giudice
dell’esecuzione autorizzava «(OMISSIS) S.r.l. ad assumersi il
debito garantito da ipoteca di primo grado … a favore di (OMISSIS)
S.p.A. ora (OMISSIS) S.r.l. nella misura di Euro 378.000» e
demandava al professionista delegato la predisposizione del decreto di
trasferimento, contenente l’esplicita menzione dell’assunzione del
debito.

3. Pervenuti alla fase di distribuzione del ricavato, il progetto di
riparto proponeva la distribuzione dell’importo versato a titolo di
cauzione – una volta pagate le spese ex art. 2770 cod. civ. – tra il
Condominio procedente e l’altro intervenuto ((OMISSIS));
le contestazioni di (OMISSIS) S.r.l., che pretendeva
l’attribuzione della residua somma di Euro 26.935,07, venivano
rigettate con ordinanza del 13/3/2019.

4. L’odierna ricorrente proponeva opposizione ex artt. 512 e 617
cod. proc. civ., che veniva respinta dal Tribunale di Torino con la
sentenza n. 673del 9/2/2021.

5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito affermava che
«nell’istanza congiunta [ex art. 508 cod. proc. civ.] le parti
concordavano espressamente l’assunzione del debito “nella misura del
prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già versata” … e dunque
escludendo espressamente detta cauzione, ma quantificavano
chiaramente l’importo nella misura di € 378.000,00», sicché il giudice
dell’esecuzione, nell’accogliere l’istanza, aveva ritenuto che «il residuo
del ricavato della vendita, dedotto l’importo oggetto di assunzione del
debito, non potesse che essere destinato agli altri creditori della
procedura»; inoltre, dall’art. 585, comma 2, cod. proc. civ. poteva
desumersi che a favore degli «altri creditori» doveva ritenersi destinato
l’importo eccedente la somma di Euro 378.000,00, oggetto
dell’assunzione del debito; infine, secondo il Tribunale di Torino, «dalla
lettera della norma si evince come all’accordo in oggetto, diversamente
da quanto stabilito in generale dall’art. 1273 c.c., segue sempre e
necessariamente la liberazione del debitore, conclusione corroborata
dal fatto stesso che all’accordo in esame non debba partecipare il
debitore. L’assunzione del debito non costituisce dunque
esclusivamente una modalità del saldo prezzo alternativa al pagamento
ordinario, ma comporta espressamente la liberazione del debitore. Se,
dunque, all’assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. segue la liberazione
del debitore, ne deriva che il debitore stesso non può più essere tenuto,
nella stessa procedura esecutiva, al pagamento di alcunché nei
confronti del creditore ipotecario che ha concordato l’assunzione;
l’assunzione non produce l’immediato soddisfacimento del creditore,
che conserva la garanzia ipotecaria sul bene, ma determina la
successione dal lato passivo del rapporto, in deroga all’effetto
purgativo della vendita forzata».

6.Avverso tale decisione la (OMISSIS) proponeva ricorso per
cassazione, affidato a un unico motivo; resistevano con distinti
controricorsi il Condominio (OMISSIS) in Torino e
l’(OMISSIS), mentre non svolgeva difese
l’intimato (OMISSIS).

7. Le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

8.All’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si
riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a
norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha depositato una
copia (rectius, un duplicato) della sentenza impugnata priva degli
elementi grafici idonei a consentire l’individuazione del numero e della
data di pubblicazione.

Ciononostante, in linea col più recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità (inaugurato da Cass., Sez. U, Sentenza n.
8312 del 25/03/2019), si deve ritenere che la produzione, da parte del
controricorrente e anche oltre il termine di venti giorni prescritto
dall’art. 369 cod. proc. civ., di una copia della sentenza completa di
tutti gli elementi identificativi della pronuncia precluda la declaratoria
di improcedibilità del ricorso, perché – anche in base alla ratio di Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01 – tale
documento permette a questa Corte di controllare se e quando il
provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia
per verificare la tempestività dell’impugnazione, sia per formulare un
corretto dispositivo che individui con esattezza il provvedimento
oggetto della dispiegata impugnazione.

2. Sempre in via preliminare, può escludersi che il ricorso presenti
i profili di lacunosità e inammissibilità denunciati dalle controricorrenti:
l’esposizione del fatto processuale è limitata alle questioni che formano
oggetto del ricorso, illustrate in maniera sufficiente a consentire a
questa Corte di decidere; del resto, il n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ.
non richiede che il giudice di legittimità sia informato di ogni dettaglio
del grado di merito, ma soltanto (e necessariamente) di quanto è
indispensabile al fine di un compiuto esame delle censure.

3. Con la propria censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma
1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2741 cod. civ., 508 e 585 cod. proc. civ., per
avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che l’accordo di
assunzione del debito avesse un effetto totalmente satisfattivo
dell’intero credito ipotecario (sebbene il negozio fosse stato
esplicitamente limitato alla somma di Euro 378.000, corrispondente
alla misura della liberazione dell’esecutato) e, di conseguenza, per
avere totalmente escluso dalla ripartizione della somma di Euro
26.935,07 la (OMISSIS) (nonostante il rango ipotecario del suo
credito).

4. Il motivo è fondato.

L’art. 508 cod. proc. civ. stabilisce che «Nel caso di vendita … di un
bene gravato … da ipoteca, l’aggiudicatario …, con l’autorizzazione del
giudice dell’esecuzione, può concordare col creditore … ipotecario
l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il
debitore».

5. Innanzitutto, in contrasto con l’affermazione della sentenza
impugnata, la citata disposizione disciplina l’istituto dell’assunzione del
debito da parte dell’aggiudicatario come una modalità di pagamento
del prezzo di aggiudicazione, che comporta l’immediata e
incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto.

6. Difatti, tra i pochi precedenti giurisprudenziali che hanno
esaminato l’assunzione del debito, la risalente pronuncia di Cass., Sez.
1, Sentenza n. 1712 del 11/07/1967, Rv. 328557-01, ha statuito che
«Nel caso che, in un’esecuzione forzata (individuale o concorsuale) su
beni immobili gravati da ipoteca, l’aggiudicatario, con l’autorizzazione
del giudice dell’esecuzione, concordi con il creditore ipotecario
l’assunzione del debito verso questi, con le garanzie ad esso inerenti,
il debitore resta liberato nei limiti del prezzo di aggiudicazione che
l’aggiudicatario, per effetto dell’accordo, è dispensato dal versare (art.
508, 585 cod. proc. civ.) … » [enfasi aggiunta], per proseguire poi
sancendo che la liberazione del debitore e dei garanti, effetto
dell’accordo tra aggiudicatario e creditore ipotecario circa l’assunzione
del debito e la dispensa dal versamento del prezzo, accordo cui non
partecipa il debitore, non può dai detti soggetti, essere ritardata o
sospesa, ne può essere condizionata all’adempimento del debito
assunto dall’aggiudicatario; la successiva decisione di Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 5916 del 27/05/1995, non massimata, ha esplicitamente
ammesso l’applicabilità, nella procedura concorsuale, dell’istituto
dell’assunzione del debito, sia per il generale richiamo alle norme del
processo di esecuzione compatibili con la legge fallimentare, sia perché
«il proposto accollo non costituisce una rinegoziazione del credito, al di
fuori della procedura concorsuale, inerendo la proposta stessa alla fase
ultima dell’aggiudicazione, relativa al versamento del prezzo.».

7. Dall’esame della ratio legis e del profilo economico dell’istituto si
evince che la norma è volta, accordandogli una modalità alternativa di
adempimento rispetto al versamento del denaro per il saldo del prezzo
di aggiudicazione, a favorire l’aggiudicatario, il quale – in esito
all’accordo col creditore – ottiene l’effetto di surrogarsi nella posizione
del debitore, è dispensato dal versare il corrispondente prezzo di
aggiudicazione e fruisce (dal lato passivo) della medesima garanzia
immobiliare a suo tempo prestata dall’esecutato (senza necessità,
perciò, di ricercare altre fonti di finanziamento dell’operazione
d’acquisto), oltre che di eventuali ulteriori (e favorevoli) pattuizioni
intercorse col creditore.

8. Sotto l’aspetto squisitamente giuridico, l’art. 508 cod. proc. civ.
non è riconducibile ad un accollo ope iudicis totalmente o parzialmente
liberatorio e incondizionato (come sembra ritenere il giudice torinese,
che richiama l’art. 1273 cod. civ.), ma può invece assimilarsi ad
un’espromissione novativa, alla quale non partecipa il debitore e in cui
il rapporto di corrispettività si instaura tra l’estinzione dell’obbligazione
originaria dell’esecutato (nei limiti del prezzo di aggiudicazione non
versato) e la costituzione della nuova obbligazione dell’aggiudicatario.

9. L’immediata e incondizionata liberazione del debitore costituisce,
per quanto esposto, effetto ex lege dell’assunzione del debito, ma il
creditore deve considerarsi soddisfatto nei limiti del debito assunto
dall’aggiudicatario: infatti, l’assunzione ex art. 508 cod. proc. civ.
sostituisce il versamento del prezzo di aggiudicazione e, solo nei limiti
in cui questo non è corrisposto, determina l’esdebitazione
dell’esecutato, ma non è riconducibile – né per formulazione letterale
del testo normativo (che non fa riferimento alla totale estinzione del
debito), né per ratio (l’istituto è teso ad agevolare l’aggiudicatario e
non è misura a favore dell’esecutato) – ad una sorta di datio in solutum
implicante, da un lato, la completa liberazione del debitore originario
e, dall’altro, la piena soddisfazione del creditore; e senza considerare,
peraltro, che della datio ex art. 1197 cod. civ. manca l’essenziale
elemento della sostituzione della prestazione originariamente dovuta,
di natura pecuniaria, con una di natura diversa.

10. Del resto, ad attribuire all’assunzione del debito l’effetto di
integrale soddisfazione del creditore, l’istituto, che già non è di
frequente impiego nella pratica giudiziaria, finirebbe per trovare
concreta (ed economica) applicazione solo nel caso di credito ipotecario
inferiore al prezzo di aggiudicazione (ma, se così fosse, allora mal si
spiegherebbe la parola «limitare» contenuta nell’art. 585, comma 2,
cod. proc. civ. e riferita al versamento del prezzo), perché in ogni altra
ipotesi l’assunzione ex art. 508 cod. proc. civ. si risolverebbe in una
parziale remissione del debito, per giunta illogica e asistematica o priva
di causa giustificativa, perché frutto di un accordo tra il terzo
aggiudicatario e il creditore (anziché della mera determinazione
unilaterale di quest’ultimo, come previsto dall’art. 1236 cod. civ.).

11. È infondato anche l’argomento, addotto dal Tribunale di
Torino, secondo cui l’art. 585, comma 2, cod. proc. civ., nel riferirsi alla
«soddisfazione degli altri creditori», implicitamente escluderebbe dal
riparto il creditore coinvolto nell’assunzione del debito ex art. 508 cod.
proc. civ..

12. Già sotto il profilo letterale si osserva che il testo concerne
«la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti» e,
dunque, riguarda evidentemente un’eventualità, senza con ciò
introdurre una regola sulla loro necessaria soddisfazione, oltretutto a
scapito del creditore ipotecario.

13. Dal punto di vista sistematico, poi, l’autorizzazione del
giudice dell’esecuzione e, soprattutto, il decreto ex art. 585, comma 2,
c.p.c. sono volti a salvaguardare gli «altri creditori», se antergati
(eventualmente pure per spese, ex art. 2770 cod. civ.), ma –
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito – le menzionate
norme non impediscono al creditore, non totalmente soddisfatto, di
partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita (costituito, ex
art. 509 cod. proc. civ., anche dalla cauzione, ma pure dai canoni, dalle
multe, ecc.) e, per giunta, anche col rango ipotecario (nella misura in
cui ancora residui una quota del suo credito che sia assistita dal relativo
privilegio o da altro; o, per la differenza, senz’altro in chirografo), dato
che il relativo privilegio si trasferisce (o si “trasporta”) sul ricavato
dall’alienazione.

14. Ad ulteriore conferma del rilievo secondo cui l’ipotecario è,
solitamente (e salvi privilegi poziori), il primo destinatario delle somme
da distribuire sino alla sua completa soddisfazione (ove questa,
appunto, non si sia avuta in dipendenza dell’assunzione del debito da
parte dell’aggiudicatario), si osserva che – in caso di intervento nella
procedura del creditore fondiario (necessariamente munito di ipoteca)
– a quest’ultimo sono attribuiti ex art. 41 T.U.B. anche tutti i canoni
locativi del bene anteriori all’aggiudicazione e all’accordo ex art. 508
cod. proc. civ.: a voler ritenere, invece, che il creditore sia totalmente
soddisfatto dall’assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario, si
dovrebbe concludere che i canoni anticipatamente incassati dal
fondiario, anziché destinati all’estinzione parziale del debito
dell’esecutato (in quanto oggetto delle somme da ripartire ex art. 509
cod. proc. civ.), debbano essere ex post restituiti per una loro
ridistribuzione inter alios; né il testo normativo, né la dottrina o la
giurisprudenza rendono ammissibile una simile ricostruzione.

15. In conclusione, la gravata sentenza non si è attenuta al
seguente principio di diritto, che invece deve regolare la fattispecie:
«Nell’espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca,
l’assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 508 cod. proc. civ. – in accordo col
creditore ipotecario e con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione –
costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di
aggiudicazione, che determina, da un lato, l’immediata e
incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e,
cioè, della parte del prezzo che l’aggiudicatario è dispensato dal
versare) e, dall’altro, la soddisfazione – non necessariamente totale,
ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto
dall’aggiudicatario – del creditore ipotecario, con conseguente suo
diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato – anche col rango
ipotecario, se spettante – per il credito eventualmente residuo».

16. In applicazione del principio sopra riportato e in
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito: l’opposizione ex artt. 512 e 617 cod. proc.
civ. promossa da (OMISSIS) S.r.l. va accolta e, per la natura
meramente rescindente del relativo giudizio, il provvedimento opposto
(confermativo del progetto di distribuzione del ricavato) annullato.
Spetta al giudice dell’esecuzione, una volta riassunto il processo
esecutivo, rielaborare il progetto di distribuzione in conformità ai
principi qui affermati.

17. Per la novità delle questioni trattate e per la singolarità
della fattispecie esaminata, il Collegio ritiene di giustizia disporre la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte

accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione di (OMISSIS) S.r.l.;
compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, in data 7 giugno 2023.