Sentenza 25371/2013
Assegno bancario emesso dal rappresentante – Protesto
In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva dell’elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della propria qualità).
Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 12-11-2013, n. 25371
Giurisprudenza art. 1388 cc (Contratto concluso dal rappresentante)