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Cassazione Civile 25417/2017 –  Responsabilità civile da incidenti stradali – Chiamata in causa, da parte del convenuto – Litisconsorzio processuale

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Ordinanza 25417/2017


 Responsabilità civile da incidenti stradali – Chiamata in causa, da parte del convenuto – Litisconsorzio processuale

Qualora uno dei presunti responsabili di un incidente stradale, convenuto in giudizio dal danneggiato, chiami in giudizio un terzo indicandolo quale esclusivo responsabile dell’evento dannoso, tra le due cause – tra loro interdipendenti – si instaura un rapporto di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che gli effetti dell’appello proposto da uno dei litisconsorti si estendono a tutte le altre parti.

Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25417   (CED Cassazione 2017)

Art. 2054 cc annotato con la giurisprudenza 

 

 

FATTI DI CAUSA

  1. Nel 2001 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Osimo (OMISSIS), la società (OMISSIS) s.p.a. e la società (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS).

Secondo la prospettazione dell’attore, il sinistro andava ascritto a (OMISSIS) che, alla guida di un veicolo Mercedes di proprietà della società (OMISSIS) S.p.A. ed assicurato dalla (OMISSIS), invase l’opposta corsia di marcia ed urtò il veicolo BMW di proprietà dell’attore, in quel momento fermo ed accostato sul margine destro (rispetto al suo senso di marcia) dell’opposta corsia.

  1. Tutti e tre i convenuti si costituirono sostenendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta in realtà ad un terzo veicolo, ovvero un camion di proprietà della società (OMISSIS) s.n.c., condotto da Zagaglia Benedetto, il quale nell’eseguire una manovra di retromarcia per uscire da un’area privata, al buio, e con un grosso carico sporgente dalla sagoma del veicolo, invase la carreggiata di pertinenza del veicolo Mercedes condotto da (OMISSIS), costringendo quest’ultimo ad una manovra di emergenza che provocò lo sbandamento ed il successivo urto col veicolo BMW di (OMISSIS).

Sulla base di queste allegazioni in fatto, i tre convenuti chiesero ed ottennero dal Giudice di pace di chiamare in causa la società (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS), i quali a loro volta si costituirono e chiesero di essere tenuti indenni dal proprio assicuratore, la società (OMISSIS) S.p.A. (che in seguito, per effetto di fusione, muterà ragione sociale in (OMISSIS) S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la (OMISSIS)”).

  1. Con sentenza 21 aprile 2007 n. 166 il Giudice di pace di Osimo attribuì la responsabilità dell’accaduto nella misura del 60% a (OMISSIS), nella misura del 30% a (OMISSIS), e nella misura del 10% a (OMISSIS).

La sentenza venne appellata da quest’ultimo.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza 15 novembre 2013 n. 1685, accolse il gravame, ed attribuì l’esclusiva responsabilità del sinistro a (OMISSIS), che condannò, insieme alla (OMISSIS) S.p.A. ed alla società (OMISSIS), al risarcimento nei confronti dell’attore (OMISSIS).

  1. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione, con un ricorso unitario fondato su tre motivi, da (OMISSIS), dalla (OMISSIS) S.p.A. e dalla (OMISSIS) S.p.A..

Hanno resistito con separati controricorsi (OMISSIS) e la società (OMISSIS) S.p.A..

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che il giudice di primo grado aveva attribuito a (OMISSIS), conducente del camion, una colpa del 60%; a (OMISSIS), conducente della Mercedes, una colpa del 30%, ed a (OMISSIS) (conducente della BMW) una colpa del 10%, mentre il giudice d’appello ha attribuito l’intera responsabilità a (OMISSIS).

Così statuendo, secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe violato sia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il giudicato interno, perchè nè il conducente, nè il proprietario, nè l’assicuratore del camion condotto da (OMISSIS) avevano impugnato la statuizione di addebito ad essi del 60% della colpa, e di conseguenza il giudice di appello non avrebbe potuto modificare questo capo di sentenza.

1.2. Il motivo è infondato.

Quando la persona convenuta, alla quale sia ascritta dall’attore la responsabilità nella causazione d’un sinistro stradale, si difenda sostenendo che la responsabilità sia in realtà da ascrivere interamente a terzi, che di conseguenza chiami in causa, tra la domanda attorea e la domanda formulata dal convenuto nei confronti dei chiamati (sia essa di absolutio ab observantia iudicii, ovvero di regresso) si costituisce un rapporto di implicazione per incompatibilità tra le varie domande, non potendo ovviamente la responsabilità nella causazione del sinistro determinarsi in una certa misura nel rapporto tra l’attore e il convenuto, ed in una misura diversa nel rapporto tra il convenuto ed il terzo chiamato.

In simili casi si instaura perciò tra tutte le parti un litisconsorzio c.d. processuale, ovvero una situazione di interdipendenza tra le varie domande, che tra gli altri effetti (inscindibilità dei giudizi, ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, decorrenza del termine breve nel caso di notifica della sentenza ad una delle parti) produce anche quello di estendere gli effetti dell’appello, proposto da uno dei litisconsorti, a tutte le altre parti (così già Sez. 3, Sentenza n. 126 del 12/01/1982; più di recente, nello stesso senso, sia pure in fattispecie parzialmente diversa, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19588 del 09/11/2012, e Sez. 3, Sentenza n. 4602 del 11/04/2000).

Nel presente giudizio, pertanto, l’impugnazione proposta dal solo (OMISSIS) era sufficiente perchè il giudice d’appello procedesse a ricostruire ex novo i fatti, rideterminando la responsabilità e ripartendo le colpe in modo diverso, rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice.

  1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati insieme, perchè pongono questioni strettamente connesse. Con essi i ricorrenti lamentano la “omessa e contraddittoria motivazione” della sentenza impugnata (secondo motivo), e la “violazione delle norme del codice della strada” da parte del giudice d’appello.

Nella illustrazione dei due motivi deducono che la sentenza:

(a) sarebbe contraddittoria, perchè ha attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro al solo (OMISSIS), pur ammettendo che “residuano dubbi sull’operato del conducente del camion”;

(b) avrebbe violato l’articolo 145 C.d.S., perchè ha escluso la responsabilità di (OMISSIS), nonostante questi al momento del sinistro si stesse immettendo su una strada pubblica provenendo da un’area privata.

2.2. Nella parte in cui lamenta il “vizio di motivazione”, il motivo è inammissibile.

Il vizio di “contraddittoria motivazione”, dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non costituisce più un motivo di ricorso per cassazione, salvo due casi: quando la motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia totalmente incomprensibile. Nè l’una, nè l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie.

Quanto al vizio di violazione di legge, il Tribunale di Ancona ha escluso, in punto di fatto, che l’autocarro condotto da (OMISSIS) stesse uscendo in retromarcia da un’area privata, e comunque ha negato che esso abbia potuto determinare lo sbandamento dell’autoveicolo condotto da (OMISSIS).

Il Tribunale, in definitiva, ha escluso l’esistenza d’un nesso causale tra la condotta di guida di (OMISSIS) ed il sinistro.

Pertanto, una volta escluso tale nesso, è divenuto irrilevante accertare se la condotta di (OMISSIS) fosse stata o meno colposa, e di conseguenza non è nemmeno concepibile una violazione degli articoli 145 e 151 C.d.S. da parte del Tribunale, per la semplice ragione che quelle norme non dovevano essere applicate.

  1. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a n i quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS), la società (OMISSIS) s.p.a. e la società (OMISSIS) s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2; (-) condanna (OMISSIS), la società (OMISSIS) s.p.a. e la società (OMISSIS) s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater per il versamento da parte di (OMISSIS), la società (OMISSIS) s.p.a. e la società (OMISSIS) s.p.a., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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